AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.00200
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00200
Lugano 6 marzo 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio avverso il verbale di pignoramento 20 novembre 2000 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa a carico del ricorrente da:
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni 15 dicembre 2000 di __________ e 18 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno,
ritenuto
in fatto:
A. Il 25 agosto 2000, l’UEF di Locarno ha pignorato il reddito del ricorrente a favore dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ per un credito di fr. 302'910.--, calcolando in fr. 1'109.-- la trattenuta mensile da operare, tenuto conto di un canone di locazione e di spese di riscaldamento mensili di complessivi fr. 3'650.--, da ripartire tra l’escusso e sua moglie in proporzione dei loro rispettivi redditi, ossia 46,5% per l’uno e 53,5% per l’altra (cfr. doc. C).
B. Contro questa decisione __________ ha interposto ricorso, evaso dall’UEF di Locarno con decisione di riconsiderazione del 20 novembre 2000, nel senso che l’eccedenza pignorabile è stata fissata in fr. 1'969.-- a partire da marzo 2001 (tenuto conto di un canone di locazione e di spese di riscaldamento mensili di complessivi fr. 1'800.--, come richiesto dall’escutente), essendo peraltro confermata la precedente trattenuta di fr. 1'109.--, fino a febbraio 2001 (cfr. doc. A).
C. Con il ricorso in oggetto, __________ contesta quest’ultima decisione, facendo valere una violazione del diritto di essere sentito in quanto non ha potuto partecipare alla precedente pratica ricorsuale. Il ricorrente allega inoltre di trovarsi nell’impossibilità giuridica di sciogliere il contratto di locazione prima del primo termine di disdetta utile, scadente solo il 31 ottobre 2007. __________ sottolinea inoltre come al momento della sottoscrizione del contratto di locazione né lui né sua moglie avrebbero saputo, né tantomeno potuto presumere, visti i 22 anni trascorsi dalla firma del riconoscimento del debito posto in esecuzione, che l’escutente avrebbe potuto iniziare una pratica esecutiva.
D. Nelle sue osservazioni, __________ rileva come il diritto di essere sentito dell’escusso sia rispettato in quanto egli ha potuto far valere le proprie ragioni con ricorso contro la decisione di riconsiderazione. Secondo il resistente, il termine di disdetta contrattuale non sarebbe d’altronde determinante, bensì quello legale di tre mesi previsto all’art. 266b CO, atteso che si potrebbe ravvisare nel sostanziale peggioramento della situazione finanziaria del conduttore, asseritamente non prevedibile al momento della stipula del contratto di locazione, un motivo grave giustificante una disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 266g CO. Il resistente sostiene inoltre che, in alternativa, l’escusso potrebbe trovare da subito un subentrante solvibile in conformità dell’art. 264 CO. __________ assevera infine che il mantenimento del contratto di locazione fino all’anno 2007 lederebbe il principio della buona fede e che l’abitazione dei coniugi __________ non sarebbe necessaria alla loro attività professionale, poiché la moglie dispone di sufficienti spazi di rappresentanza nelle diverse gallerie d’arte ad __________, di cui ella risulterebbe essere titolare o contitolare.
E. L’UEF di Locarno ritiene di confermare integralmente il verbale di pignoramento impugnato.
Considerando
in diritto:
Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza. In casu, l’emanazione e la notifica del verbale di pignoramento sostitutivo datato 20 novembre 2000 (doc. A) sono pertanto formalmente corrette.
Il diritto di essere sentito, le cui esigenze minime sono fissate all’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 125 I 118, cons. 3; 122 II 469, cons. 4a; 121 III 334, cons. 3c; 120 Ib 383, cons. 3a, con rif.), alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122 II 469, cons. 4a, con rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.). Il diritto di assumere prove non impedisce in particolare al giudice di procedere ad un apprezzamento anticipato della concludenza delle prove che gli sono offerte, se egli ha peraltro acquisito la certezza che esse non potrebbero comunque indurlo a modificare la propria opinione (cfr. DTF 122 II 469, cons. 4a; 120 Ib 229 cons. 2b, con rif.).
2.1. In casu non risulta dall’incarto – e non lo sostiene l’ufficio nelle sue osservazioni – che l’escusso sia stato sentito prima dell’emanazione della decisione impugnata.
2.2. La violazione del diritto di essere sentito può tuttavia essere sanata quando la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II 138-139, cons. 2d), ciò che risulta essere il caso dell’autorità di vigilanza in materia LEF (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 2 e 3 LEF; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.1.1 lett. f ad parte generale, p. 17). La censura del ricorrente si rivela quindi infondata.
2.3. Malgrado ciò, tale deroga alla garanzia costituzionale dell’art. 29 cpv. 2 Cost. ha carattere eccezionale e non deve essere intesa quale autorizzazione sistematica a misconoscere i diritti procedurali delle parti (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II 139, cons. 2d; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 1320). Va quindi ricordato all’Ufficio il proprio dovere di dare l’occasione alle parti, e segnatamente all’escusso, di pronunciarsi sui ricorsi interposti contro le sue decisioni prima di emanare una decisione di riconsiderazione e di comunque esaminare attentamente gli argomenti e documenti prodotti dalla parte ricorrente che non è stata sentita in precedenza, valutando l’opportunità di un complemento d’istruzione e di un’eventuale (nuova) riconsiderazione della decisione impugnata.
3.1. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in: Rep 1971 pag. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
3.2. Nel caso in esame occorre rilevare, che il canone di locazione (comprese le spese di riscaldamento) corrisposto dall’escusso e dalla moglie (fr. 3'650.--) eccede nettamente ciò che può essere ritenuto un canone adeguato nella regione di __________ per un appartamento ad uso di due persone, anche messo in relazione con gli introiti mensili comuni (fr. 8'156.--).L’importo di fr. 1'800.-- ritenuto nell’ambito della riconsiderazione operata dall’UEF di Locarno non è certo inferiore al canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete.
3.3. Il ricorrente asserisce tuttavia che il suo appartamento “svolge un’importante funzione di rappresentanza e contribuisce alla formazione del loro [dei coniugi] reddito”, di modo che l’elevato canone locatizio attualmente pagato dovrebbe essere considerato come una spesa necessaria e non eccessiva.
a) Certo, secondo giurisprudenza (cfr. DTF 112 III 18, cons. 4) e dottrina (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93), le spese di affitto di un locale commerciale indispensabile all’attività professionale dell’escusso, qualora essa sia razionale e concorrenziale (cfr. Vonder Mühll, op. cit., loc. cit. e il rinvio al n. 18 ad art. 92), sono da considerare necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. pure gli autori citati da Paul Marville [Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, tesi Losanna 1992, n. 326], che tutti considerano tra i bisogni di base protetti ai sensi dell’art. 93 LEF quello riferito all’esercizio di un’attività lucrativa). Quand’anche la Tabella dei minimi di esistenza del diritto esecutivo federale (cfr. circolare n. 17/2000 emanata il 27 dicembre 2000 da questa Camera), che comunque non è esaustiva (cfr. n. VII), non preveda tale posta, essa va ammessa, poiché l’escutente stesso ha ovviamente anche interesse a che l’escusso possa disporre dei mezzi indispensabili ad esercitare un’attività lucrativa, quando con quest’ultima egli consegue un reddito superiore alle spese professionali avute. La suddetta Tabella prende del resto in considerazione alcune spese professionali determinate (oneri sociali, esigenze accresciute di vitto, spese per pasti fuori casa, per abbigliamento e pulizia, per trasferte, cfr. n. 3 e 4 ad II). Alle sufferite condizioni, le spese per locali professionali sono di conseguenza da considerare come costi da aggiungere al minimo di esistenza dell’escusso.
b) Si rivela tuttavia inutile istruire, a questo stadio della procedura, l’asserzione del ricorrente, per il seguente motivo.
3.4. La decurtazione del quantum può, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 64 ad § 23, p. 178). La fattispecie è tuttavia eccezionale in quanto il termine di disdetta (31 ottobre 1997, cfr. doc. E) è di 10 anni.
a) Orbene, considerare l’affitto attuale nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso fino alla scadenza contrattuale conferirebbe al locatore, a scapito dell’escutente, un privilegio che non gli riconosce la legge. Infatti, perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. Certo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Tuttavia, siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia unicamente quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari (Vonder Mühll, op. cit., n. 33 ad art. 93) e non i desideri di lusso. Nel caso di specie, non occorre quindi concedere al locatore un qualsiasi privilegio particolare.
b) L’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle necessità e possibilità dell’escusso gli impone pertanto la disdetta del contratto di locazione prima della scadenza contrattuale, o in base all’art. 264 cpv. 1 CO (proposta di un subentrante solvibile disposto a riprendere il contratto alle stesse condizioni) oppure fondandosi sull’art. 266g CO (disdetta straordinaria per giusto motivo, in casu per sostanziale peggioramento della situazione finanziaria del conduttore, asseritamente non prevedibile al momento della stipula del contratto di locazione, cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2a. ed., Zurigo 1995, n. 1858 con rif.). Nel primo caso, la disdetta può essere data in ogni tempo, nel secondo va rispettato il termine legale di disdetta di tre mesi (cfr. art. 266c CO). Tenuto conto sia della difficoltà di trovare un subentrante nel caso concreto sia del principio dell’uguaglianza, che impone di non trattare in modo eccessivamente diverso gli escussi tra di loro (cfr. in particolare DTF 116 III 21, cons. 2d, nella quale il Tribunale federale non ha ritenuto arbitraria la fissazione di un termine di 6 mesi all’escusso proprietario della propria abitazione per ridurre le sue spese ipotecarie), questa Camera ritiene di non poter imporre al ricorrente un termine scadente prima del 30 settembre 2001 per trovarsi un alloggio consono alla sua situazione personale. Orbene, il termine annuale del pignoramento di salario eseguito a favore __________ scade pure a questa data. Il ricorso di __________ è quindi da accogliere, nel senso che la decisione impugnata sia annullata per quanto concerne l’esecuzione in corso.
4.1. Di conseguenza, al ricorrente viene fissato un termine al 30 settembre 2001 per adattare le proprie spese abitative alla sua situazione reddituale, professionale e debitoria, con riferimento ai considerandi 3.1. e 3.2. e 3.3. della presente sentenza, con la comminatoria che dal 1. ottobre 2001, qualora dovesse eseguire un ulteriore pignoramento contro __________, a favore di __________ o di un altro procedente, l’UEF di Locarno riconoscerà in ogni caso un canone locatizio calcolato secondo i principi esposti nella presente decisione.
4.2. In particolare, l’UEF di Locarno esaminerà se ed in quale misura l’attività redditizia del ricorrente richiede un appartamento di rappresentanza, chiedendo la produzione del contratto di lavoro ed interpellando, se del caso, il datore di lavoro, richiamato comunque l’onere di collaborazione che grava sull’escusso.
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed.; 17, 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 264, 266g CO
pronuncia:
Il ricorso 1. dicembre 2000 __________, è accolto nel senso dei considerandi.
La decisione 20 novembre 2000 modificante il verbale di pignoramento 25 agosto 2000 è annullata, il canone locatizio potendo essere ammesso nell'importo complessivo di fr. 3'650.-- solo fino al 30 settembre 2001 .
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________;
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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