AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00016
Data decisione, Autorità: 02.11.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00016
Lugano 2 novembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 agosto 1994 da
patr. dall’avv. __________
Contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 dicembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 11 gennaio 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio dell’incarto al giudice di prime cure;
mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento del 12 luglio/3 agosto 1994 __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 100’000.-- più interessi all’8 % dal 17 giugno 1993, indicando quale titolo di credito: “Contratto del 17.6.1993”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui Fr. 30’000.-- entro cinque giorni dal ritiro da parte dell’istante di una precedente procedura esecutiva e Fr. 100’000.-- oltre interessi all’8% entro il 31 ottobre 1993.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del procedente, atteso che egli “fa valere un credito che è stato pignorato dall’UEF di Bellinzona, e che pertanto dovrà essere realizzato all’asta o ceduto ai creditori”.
L’escusso contesta il credito dell’istante e pone, in via subordinata, in compensazione a questo credito il credito derivante dalla cessione 8 novembre 1994, con la quale certo __________ gli ha ceduto un preteso credito di Fr. 140’000.-- vantato contro il procedente.
D. Con sentenza 23 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza argomentando che “il debitore, pur restando proprietario dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF, egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”. A mente del Pretore “procedendo in via esecutiva per l’incasso del suo credito pignorato, l’istante compie un atto giuridico di disposizione su un bene pignorato, che non ha più la facoltà di fare senza l’autorizzazione dell’UEF, che qui non risulta essergli stata concessa”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che il Pretore, in accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha respinto l’istanza “senza esaminare le altre eccezioni del debitore e senza pronunciarsi sulla bontà del suo credito quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione”.
Per l’appellante l’incasso di un credito in via esecutiva non rappresenta una “disposizione sull’oggetto pignorato per la quale sarebbe necessaria l’autorizzazione dell’UEF in applicazione dell’art. 96 LEF”.
A mente di __________, visto che il pignoramento del credito in oggetto è stato eseguito il 21 ottobre 1993, il pignoramento medesimo sarebbe decaduto perché il creditore non ha inoltrato la domanda di vendita entro il termine perentorio di un anno (art. 116 e 121 LEF). Il Pretore doveva quindi respingere anche per questo motivo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall’escusso.
Considerato
in diritto:
Il giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Infatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).
Ne consegue che si prescinderà dall’esaminare il doc. G, prodotto dal procedente per la prima volta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrito.
Dalla documentazione agli atti si evince che il 20 ottobre 1993 l’UEF di Bellinzona ha pignorato presso __________ un credito di Fr. 130’000.-- da questi vantato contro __________.
Per l’art. 96 cpv. 1 LEF il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati che non sia autorizzata dall’ufficiale. In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, l’ufficio avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se nelle sue mani (art. 99 LEF).
Il pignoramento del credito vantato da __________ contro __________ non preclude al creditore la possibilità di procedere in via esecutiva per la sua riscossione, atteso che “il pignoramento di un credito non impedisce all’escusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore” (DTF 67 III 22).
La censura sollevata da __________ e accolta dal primo giudice va pertanto respinta in sede di appello.
Sebbene il giudice di prime cure, come rettamente evidenziato dall’appellante, non ha verificato se il doc. C rappresenta un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e se l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso sia fondata, in concreto non si giustifica il rinvio dell’incarto al Pretore per esame e decisione motivata sull’esistenza del riconoscimento di debito e sulla fondatezza dell’eccezione di compensazione (art. 326 lett. a, 142 cpv. 1 lett. c, 146 e 285 cpv. 2 lett. e CPC), atteso che le parti si sono espresse estesamente su tali problematiche e agli atti vi sono tutti gli elementi necessari per il giudizio.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui, per quanto di rilevanza nella fattispecie, Fr. 100’000.-- oltre gli interessi dell’8% dovevano essere versati entro il 31 ottobre 1993. In siffatto scritto l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo dedotto in esecuzione. La scrittura privata doc. C costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 100’000.-- oltre agli interessi all’8 % dalla data richiesta.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80), ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle del cpv. 1.
c) L'escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione per l’importo di Fr. 140’000.-- corrispondente al credito vantato da certo __________ contro il procedente e ceduto all’escusso con atto 8 novembre 1994.
d) L’eccezione compensativa sollevata da __________ relativa alla cessione di un presunto credito di Fr. 140’000.-- di __________ contro __________ è rimasta allo stato di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Infatti i doc. 8, 9, 10 attestano l’esecuzione di versamenti di USA $ 20’000.-- risp. USA $ 65’000.-- avvenuti a favore di terzi e non del procedente. Questi documenti non sono atti ad inficiare il riconoscimento di debito sulla base del quale il procedente ha chiesto il rigetto dell’opposizione, atteso che, come visto in precedenza, nel doc. C l’escusso ha riconosciuto incondizionatamente l’obbligo di dover versare al procedente l’importo qui posto in esecuzione.
non ha dunque apportato sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile, nei limiti dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il diritto di far valere la compensazione e l’importo del suo preteso credito. L’eccezione di compensazione va quindi respinta.
Ne consegue che l’opposizione al PE n. __________dell’UEF di Locarno deve essere rigettata per Fr. 100’000.-- oltre agli interessi così come richiesti dal procedente.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2, 96 cpv. 1 e 99 LEF; 142 cpv. 1 lett. c, 146, 285 cpv. 2 lett. e, 321 cpv. 1 lit. b, 326 lett. a e 387 cpv. 2 e 4 CPC
PRONUNCIA:
I. L’appello 11 gennaio 1995 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 1994 del Pretore di Locarno-Campagna è così riformata:
“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 18 agosto 1994 __________, è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da ____________________ al PE n. __________4 del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF di Locarno.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 2000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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