AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1994.00021
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF
Incarto n. 14.94.00021
Lugano 7 agosto 1995/C/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 marzo 1994 da
contro
__________,
tendente ad ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale pronunciato il 22 dicembre 1993 a __________ ed il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano con sentenza 14/15 dicembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, è decretato il riconoscimento del lodo arbitrale emanato il 22 dicembre 1993 a __________ nella causa __________, ed è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________intimato dall’UE di Lugano per il pagamento della somma di Fr. 222’726.10 oltre interessi del 10% a far tempo dal 13 novembre 1993 su Fr. 136’615.40 e dal 22 dicembre 1993 su Fr. 86’110.70.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 22 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 10 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 27 dicembre 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 136’615.40 più interessi al 10 % dal 13.11.92. 2) Fr. 86’110.70 più interessi al 10 % dal 22.12.93”. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: “1/2) Lodo arbitrale 22.12.1993 + tasse, spese, ripetibili (L’importo posto in esecuzione è di Lit. 257’783’236 pari a Fr. 222’726.10 al cambio 18.2.1994).
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa al PE, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul lodo arbitrale del 22 dicembre 1993 (doc. B), emesso da un tribunale arbitrale con sede a __________, con il quale __________, __________ e __________ sono stati condannati in solido al pagamento di Lire 158’118’700 oltre agli interessi di legge dal 13 novembre 1992, di Lire 70’000’000 per le “spese di funzionamento del collegio arbitrale ed il compenso per gli arbitri ed il segretario” e di Lire 29’664’536 per le “spese, competenze ed onorari di difesa” avuti dalla procedente.
C. All’udienza di contraddittorio __________ si è opposta alla delibazione del lodo arbitrale e al rigetto dell’opposizione asseverando che:
“a tenore dell’art. VII della Convenzione di New York, le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”;
“tra la Svizzera e l’Italia è perciò ancora in vigore la Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze”;
“l’art. 7 di tale Convenzione sottopone le sentenze arbitrali alle medesime condizioni di quelle poste al riconoscimento delle sentenze giudiziarie”;
“a tenore dell’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, la parte che invoca la decisione di cui chiede il riconoscimento dell’esecutività deve produrre una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità e i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria”;
“nel caso di specie l’istante produce unicamente un testo scritto certificato autentico da un notaio di __________
“ a tenore dell’art. 825 CPCI, il lodo arbitrale diviene sentenza soltanto dopo il deposito presso la Cancelleria della Pretura territorialmente competente e solo dopo il decreto del Pretore che dichiara il lodo esecutivo. Atti che qui non sono stati prodotti e che impediscono a questo Giudice di riconoscere come cresciuto in giudicato il lodo impugnato”;
“a questa conclusione si giunge anche interpretando rettamente la Convenzione di New York e meglio il suo art. III, secondo cui ciascuno stato contraente riconoscerà l’autorità di una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio dove la sentenza è invocata”;
“anche a tenore dell’art. V della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato se, in particolare, la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti”;
“il lodo in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all’art. 825 CPCI. Infatti, a tenore dell’art. 814 CPCI (...) “quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile, dal Presidente del Tribunale indicato nell’art. 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti. Nel presente caso, la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e del segretario. A fronte di tale opposizione non vi è stato ricorso al tribunale competente. Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura, non sarebbe comunque esecutivo;
“a tenore dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato qualora la costituzione del Tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è conforme alla convenzione delle parti, oppure, in mancanza di una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato”;
“il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico in data 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere in data 12 agosto 1993”;
”per gli art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale”;
“infatti a tenore dell’art. 820 CPCI, il termine di 3 mesi può essere prorogato “una sola volta e per non più di 90 giorni”. Il provvedimento di data 20 luglio 1993 con cui il collegio arbitrale prorogava di ulteriori 3 mesi il termine per la pronuncia del lodo, sino al 27 dicembre 1993, è da considerare nullo”;
“dal giudizio arbitrale risulta che il procuratore della __________ e dei signori __________ e __________ comunicò in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo. Ciononostante il Tribunale arbitrale procedeva all’assunzione delle prove e all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10 settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta. Indi comunicava soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di udienza collegiale del 10.9.1993, “con espresso invito a rendere edotte del relativo contenuto i convenuti medesimi”, indi ancora fissando per il 18 ottobre 1993, la data per l’udienza conclusiva, dando comunicazione del differimento “ad entrambi i procuratori costituiti”. Poiché il procuratore costituito aveva rinunciato al proprio mandato, la __________ e i signori __________ e __________ non sono più stati convocati e quindi non hanno potuto far valere le proprie conclusioni”;
“la sentenza arbitrale impugnata realizza quindi le condizioni di cui all’art. V cpv. 1 lett. b della Convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, qualora la parte contro la quale è invocata la sentenza non sia stata in grado di far valere i suoi mezzi nella procedura di arbitrato”;
“a tenore della Convenzione di New York, art. V cpv. 1 lett. a, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno inoltre negati, qualora la convenzione contenente la clausola compromissoria non è valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta”;
“le parti hanno convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana”:
“a tenore dell’art. 806 CPCI, le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli art. 409 e 422 CPCI”;
“le procedure previste in particolare all’art. 409 sono quelle controversie in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione”;
“tale difetto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, può essere fatto valere in sede d’impugnazione, ancorché non sia stato dedotto nel giudizio arbitrale e comporta la nullità della sentenza medesima”;
nel caso di specie, le prestazioni oggetto dei contratti di consulenze e collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed unicamente dai signori __________ e __________, mentre la società __________ aveva la sola funzione di intermediaria economica. E’ evidente senza dubbio alcuno che i contratti di cui ai doc. C, D e E regolamentavano rapporti determinati che si concretavano “in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Vero è infatti che oggetto del contratto è la creazione di collezioni uomo-donna, vendute dalla __________, che tuttavia godeva dell’apporto stilistico esclusivo dei signori __________ e __________, i quali presso la __________ “avrebbero creato” i disegni relativi alle collezioni succitate. Per il che, le clausole compromissorie delle convenzioni in questione sono nulle, secondo la citata legge italiana, in quanto sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”;
“quand’anche il lodo in discussione fosse per denegata ipotesi obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe comunque contraria all’ordine pubblico svizzero”;
“innanzitutto per i motivi formali già rilevati in precedenza che, se non trovassero applicazione per effetto della Convenzione di New York, costituirebbero grave violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di partecipare all’assunzione delle prove”;
“la domanda di causa della __________ raggiungeva in totale la bellezza di Lire 1’047’409’865. A fronte di tale domanda e della condanna di cui al lodo, ossia di versare a titolo di risarcimento danni l’importo di Lire 158’118’700, risulta davvero intollerabile per l’ordine giuridico svizzero accollare la soccombenza totale alla parte __________. In base ai principi vigenti nel nostro paese, chi chiede 1 miliardo di Lire, ma ne ottiene solo 150’000’000 è soccombente nella misura dell’85%”;
“nel merito, poi, la clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il potere-dovere di decidere secondo diritto. Ciononostante il lodo di cui è qui chiesta l’esecuzione stabilisce e calcola il danno patito dalla __________ in via equitativa. Ciò che anche per la giurisprudenza italiana costituisce eccesso di potere in quanto quando gli arbitri, tenuti alle regole di diritto, si pronunciano secondo equità, violano i limiti segnati dal compromesso stesso”;
“gli arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei contratti” sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non esistevano direttive della __________ idonee, in caso di violazione, a determinare la risoluzione del contratto”;
“parte convenuta ha eccepito, e ciò risulta tanto documentalmente che dalle testimonianze in procedura, che la __________ era inadempiente al pagamento dei ratei bimestrali previsti dai contratti (doc. 6). Conseguentemente i convenuti potevano rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art. 1460 CCI. Il mancato pagamento dei ratei da parte della __________ autorizzava la sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva risoluzione del contratto per fatto e colpa della __________, come previsto dai contratti”;
“a tenore dell’art. 387 CPC la procedura tramite cui è fatta valere la pretesa dell’istante conosce vincoli importanti in tema di prove. Tali vincoli, tuttavia non possono valere trattandosi di procedura di riconoscimento di sentenza o lodo straniero in virtù di convenzione internazionale, valendo al riguardo il diritto federale. Per il diritto federale addirittura è possibile addurre fatti e prove ancora davanti al Tribunale federale”.
D. In replica l’istante ha argomentato che:
“in caso di concorso fra disposizioni della Convenzione di New York e disposizioni di un preesistente trattato multi- o bilaterale, il Tribunale federale ha ritenuto che si debbano applicare le disposizioni più favorevoli al riconoscimento: in concreto le disposizioni della Convenzione pongono per il riconoscimento minori esigenze formali rispetto alla Convenzione italo-svizzera del 1933”;
“l’art. 194 LDIP richiama espressamente la Convenzione di New York quale normativa applicabile al riconoscimento e all’esecuzione di lodi stranieri”;
nella misura in cui l’art. 5 della Convenzione italo-svizzera prevede che l’istante avrebbe dovuto produrre i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, che essa è esecutoria, “si pone in contrasto con le disposizioni della Convenzione di New York, che all’art. IV prevede unicamente l’obbligo di produrre copia autentica della sentenza e del compromesso arbitrale. Essendo le disposizioni della Convenzione più favorevoli al riconoscimento della sentenza, soltanto esse si applicano, mentre quelle più severe della Convenzione italo-svizzera restano di nessun rilievo”;
“l’onere di provare che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria incombe alla parte convenuta”;
la tesi dell’escussa secondo cui l’art. 825 CPCI prevede “l’obbligatorietà del deposito del lodo presso la cancelleria del luogo in cui è stato deliberato”, è errata;
“determinante non è l’esecutività del lodo nel paese in cui è stato reso, bensì soltanto la sua obbligatorietà per le parti. Ai sensi dell’art. III della Convenzione il lodo sarà riconosciuto “binding” da ciascun Stato contraente e ne sarà data esecuzione in conformità alla norma dello Stato ove il lodo andrà eseguito. L’obbligatorietà del lodo straniero reso in un arbitrato internazionale si dovrà accertare ai sensi della normativa processuale del luogo in cui il lodo è stato reso (...) a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 823 il lodo acquista efficacia giuridica vincolante per effetto dell’ultima sottoscrizione ed indipendentemente dall’omologazione pretorile”;
“l’eccezione sollevata da controparte avrebbe senso solo nel caso di lodo da eseguire in Italia. Infatti, lo stesso art. 825 2. comma CPCI, prescrive l’obbligo del deposito del lodo solo per quella “parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica”;
“la eccepita esorbitabile liquidazione delle spese e onorari effettuata dagli arbitri non è motivo di nullità del lodo ex art. 829 CPCI”;
“il lodo è stato emesso nei termini convenuti tra le parti. La controparte ignora inoltre che nell’arbitrato rituale, secondo il diritto processuale italiano, trovano applicazione i termini di sospensione feriale decorrenti dal 1/8 al 15/9 e, come tali, cumulabili nella determinazione del termine assegnato al collegio (Legge 7/10/1969 n. 742) (...) la proroga disposta dagli arbitri ex art. 820 CPCI compete agli stessi qualora debbano essere assunti dei mezzi di prova, come in effetti è avvenuto: tale proroga si aggiunge quindi a quella autorizzata dalle parti”;
“il Collegio, costituitosi in data 22.12.93, avendo a disposizione 90 giorni ai sensi della clausola arbitrale, altri tre mesi per effetto dell’estensione dei termini effettuata dalle parti, della sospensione dei termini feriali dal 1/8 al 15/9 e infine di ulteriori 90 giorni per fini istruttori in virtù della proroga ex art. 820 CPCI, ha pronunciato il lodo nel termine assegnato ossia entro il 7.1.1994”;
“inoltre secondo l’art. 821 CPCI il decorso del termine indicato nell’articolo precedente (n.d.r. 90 giorni) non può essere fatto valere come causa di nullità della sentenza se la parte, prima della delibazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”;
“l’art. 85 CPCI prevede che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”;
“la parte, ai sensi dell’art. 85 CPC, ha l’onere di immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca o rinuncia del medesimo”;
“se il procuratore rifiuta di ricevere la copia dell’atto, dichiarando che la parte non risulta più domiciliata presso il suo studio, la notifica si ha come avvenuta, non avendo effetto nei rapporti dell’altra parte la revoca e la rinuncia alla procura finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”;
“come ben risulta dai doc. H3 e H6, le parti convenute nell’arbitrato erano state opportunamente avvisate del seguito e invitate a munirsi di un nuovo patrocinatore. L’eccezione è quindi temeraria”;
“i contratti oggetto di giudizio sono stati stipulati tra __________, __________ e i signori __________ e __________. Questi ultimi, ai sensi della clausola “solidarietà” contenuta in ciascun contratto come norma di chiusura, specifica e chiarisce che “Gli stilisti sottoscrivono il presente contratto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo da parte della __________ nei confronti della __________ di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa __________ ”;
“nessun rapporto di lavoro subordinato è sorto tra __________ e i signori __________ e __________ per effetto dei contratti de quibus”;
“l’eccezione di nullità del lodo per eccesso di potere degli arbitri, per avere questi giudicato in via equitativa anziché in diritto, è errata” , perché “le domande attoree contenute nell’atto del 18.10.1993, contengono in via subordinata la richiesta di applicazione dell’art. 1226 CCI nel caso in cui gli arbitri non avessero ritenuto sufficientemente provati i danni lamentati dall’attrice”.
E. Con sentenza 14/15 dicembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia non é applicabile al riconoscimento del lodo, per i motivi indicati in DTF 110 Ib 1991 ss., siccome i Paesi sottoscrittori non hanno manifestato, al momento di firmare la Convenzione di New York, la volontà di applicare alle loro relazioni le precedenti norme del trattato bilaterale”.
A mente della giudice di prime cure “la Convenzione di New York non esige all’art. IV, come requisito di validità, il deposito del lodo nel paese dove è stato pronunciato, incombendo alla convenuta la prova che esso non vincola le parti”.
“Nemmeno la pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 820 CPCI per pronunciare il lodo è rilevante siccome, anche fatta astrazione del calcolo effettivo di questo termine, l’art. 821 CPCI impone alla parte che intende valersene una formale notifica dell’eccezione alle parti e agli arbitri”. Anche il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato perché “dopo la rinuncia del suo patrocinatore (...) la convenuta poteva sostituirlo e poteva avanzare la critica corrispondente ancora nell’ambito della procedura”.
Per la Pretore “il preteso difetto di arbitrabilità nel diritto italiano non regge, a prescindere dall’incondizionata sottomissione della convenuta nella procedura arbitrale, perché il contratto insorto fra l’istante e la convenuta, entrambe persone giuridiche, non può essere assimilato ad un rapporto lavorativo”. La “determinazione del danno in via equitativa nell’arbitrato secondo diritto (art. 42 CO) o il richiamo di fatti assolutamente non accertati dal lodo, la cui pertinenza dovrebbe sovrapporsi al giudizio da eseguire” non ledono i principi fondamentali del diritto. Inoltre “la pretesa mora dell’attrice doveva essere documentata nel procedimento arbitrale”.
F. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ postulando, in ordine, l’assunzione delle “prove offerte all’udienza dell’11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di __________”. Nel merito l’appellante ha chiesto la reiezione dell’istanza.
Per l’appellante, sebbene nel nostro Cantone la procedura tendente a far riconoscere sentenze o lodi arbitrali stranieri è quella destinata alla pronuncia di rigetti d’opposizione a precetti esecutivi, che conosce vincoli importanti in tema di prove (art. 387 CPC), per costante giurisprudenza le procedure di riconoscimento di sentenza emanata da un tribunale arbitrale straniero sono rette dal diritto federale, che non ammette simili vincoli in tema di prove, ma riconosce addirittura la possibilità di addurre nuove prove e nuovi fatti nella procedura di ricorso di diritto pubblico in materia di applicazione di Convenzioni internazionali.
Per il resto l’appellante ribadisce le argomentazioni ed eccezioni già addotte in prima sede.
G. Con osservazioni 10 gennaio 1995 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame contestandone partitamente le singole censure.
L’appellata si è opposta alla domanda di assunzione di nuove prove.
Considerato
in diritto:
1.a) E’ compito del giudice del rigetto stabilire se una decisione giudiziaria relativa al pagamento in denaro debba essere eseguita in Svizzera in virtù di una convenzione internazionale (cfr. CEF 16 novembre 1987 in re M./M., 11 luglio 1988 in re T.M. A. LTD/G.I. SA, DTF 105 Ib 37, 101 Ia 522, 98 Ia 532 cons. 1).
L’art. 81 cpv. 3 LEF dispone espressamente che, ove la sentenza sia stata pronunciata in uno Stato estero col quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l’opponente può invocare le eccezioni riservate nel trattato (cfr. DTF 115 III 31, 105 Ib 43, 101 Ia 522-523 cons. 1a; Robert Hauser, Zur Vollstreckung ausländischer Leistungsurteile in der Schweiz, Festschrift Max Keller, Zurigo 1989, p. 599-600).
Ex art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri, ossia di lodi emessi da un Tribunale arbitrale con sede all’estero (Siehr, IPRG Kommentar, Zuirgo 1993, m. 7 ad art. 194) sono regolati dalla Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12) cui hanno aderito sia l’Italia che la Svizzera.
b) L’escusso assevera che per ”l’art. VII della Convenzione di New York le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”. Tra la Svizzera e l’Italia sarebbe perciò ancora in vigore la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.
c) L’Italia e la Svizzera sono legati sia dalla Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541, in seguito Convenzione italo-svizzera) che dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere conchiusa a New York il 10 giugno 1958 (in seguito: Convenzione di New York), che contengono entrambe disposizioni circa l’esecuzione in uno Stato delle sentenze arbitrali emesse nell’altro Stato.
L’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, applicabile anche alle sentenze arbitrali per il rinvio dell’art. 7 cpv. 1, esige, affinché una decisione arbitrale emanata in uno dei due Stati sia dichiarata esecutiva nell’altro, che la parte che invoca siffatta decisione produca:
“1. una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità;
i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria;
l’originale o una copia certificata conforme alla citazione della parte contumace;
una traduzione dei documenti indicati sopra, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare di uno dei due Stati, salvo dispensa da quest’obbligo da parte dell’autorità competente”.
L’art. IV n. 1 della Convenzione di New York prevede invece che il richiedente, per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza, deve produrre:
“a. l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;
b. l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità”.(Siehr, op.cit., m. 13 ad art. 194).
d) L’art. VII n. 1 della Convenzione di New York regola i rapporti della Convenzione con altri accordi multilaterali o bilaterali nel senso che le sue disposizioni “non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”.
La Convenzione di New York, che è stata conclusa per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione internazionale di sentenze arbitrali (DTF 110 Ib 193), è posteriore (di venticinque anni) alla Convenzione italo-svizzera. Nel suo messaggio all’assemblea federale del 18 settembre 1964, concernente l’approvazione della Convenzione di New York, il Consiglio federale ha espresso l’opinione che “la parte che invoca il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza arbitrale fruirà dunque, come nel sistema della convenzione di Ginevra (art. 5), del diritto di opzione, nel senso che essa potrà fondarsi sulla nuova convenzione o, se lo crede più favorevole, su altri accordi vincolanti il paese d’esecuzione, oppure semplicemente sulla legislazione nazionale del paese suindicato” (FF 1964 II 1755; DTF 101 Ib 193 s.). In assenza di motivi contrari non vi è ragione di credere che Italia e Svizzera abbiano voluto privarsi, nelle relazioni bilaterali, dei vantaggi accordati dalla Convenzione di New York nelle relazioni con tutti gli altri Stati che vi hanno aderito (cfr. DTF 101 Ib 194 per similari rapporti tra Svizzera e Francia). Si può quindi presumere che Italia e Svizzera abbiano voluto, anche nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, l’applicazione delle condizioni più favorevoli della Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.
In caso di concorso tra disposizioni della Convenzione italo-svizzera e della Convenzione di New-York, la parte che chiede l’esecuzione della sentenza arbitrale può fondarsi sulla disposizione che le è più favorevole (DTF 110 Ib 191): in concreto __________ ha optato per l’applicazione della Convenzione di New York, che risulta pertanto essere determinante.
2.a) L’appellante assevera che, malgrado il procuratore della __________ __________ e dei signori __________ e __________ avesse comunicato in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo, “il Tribunale arbitrale ha proceduto all’assunzione delle prove e all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10 settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta”. Il Tribunale arbitrale avrebbe poi comunicato soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di udienza collegiale del 10.9.1993 e della convocazione per l’udienza conclusiva del 18 ottobre 1993. “Poiché il procuratore costituito aveva rinunciato al proprio mandato, la __________ e i signori __________ e __________ non sono più stati convocati e quindi non hanno potuto far valere le proprie conclusioni”.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. b della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi (Siehr, op.cit., m 21 ss. ad art. 194)
c) L’8 settembre 1993 il procuratore dell’appellante e dei signori __________ e __________ ha comunicato al segretario del Collegio arbitrale di aver rinunciato al proprio mandato (doc. H1 e doc. B p. 6). Come ben rileva l’appellante, il 10 settembre 1993 il Tribunale arbitrale “dava comunque inizio all’assunzione della prova” e procedeva all’audizione dei testi, malgrado il procuratore dei convenuti, dopo aver confermato la rinuncia al mandato difensivo avesse lasciato, “la riunione senza che altro difensore dei convenuti lo sostituisse” (doc. B p. 6). Il tribunale arbitrale ha in seguito comunicato al procuratore rinunciatario tutti i successivi atti del processo (ossia il verbale d’udienza collegiale del 10 settembre 1993, l’ordinanza 30 settembre 1993 con la quale “il Collegio arbitrale ha differito il termine per il deposito di un’eventuale memoria sino all’8.10.1993 e ha rifissato l’udienza di precisazione delle conclusioni per il 18.10.1993”, la memoria conclusiva della procedente, il verbale dell’udienza del 18 ottobre 1993; doc. B p. 6-7, H2, H4, H5, H7) con l’invito a rendere edotti dei relativi contenuti i convenuti medesimi. L’appellante era dunque al corrente - o comunque doveva esserlo per la finzione ex art. 85 CPCI - della procedura arbitrale in corso e malgrado i ripetuti inviti del collegio arbitrale non ha provveduto a nominare un nuovo procuratore dopo la rinuncia del dott. __________. L’allegazione dell’escussa risulta pertanto pretestuosa, siccome smentita dalla documentazione agli atti: __________, se voleva essere efficacemente rappresentata, doveva infatti adempiere all’onere di immediata sostituzione del proprio difensore. Per l’art. 85 CPCI “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. La ratio della norma, che sancisce l’inefficacia, nei confronti dell’altra parte, della revoca e della rinuncia della procura fino alla designazione di un nuovo difensore, va ricercata nell’esigenza di evitare una vacatio di ius postulandi, che potrebbe danneggiare la parte del cui patrocinio si tratta, ma soprattutto l’altra parte (cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 1988, n. 1 ad art. 85, p. 153). Siffatto principio opera nei confronti di tutti i soggetti e di tutte le vicende del processo obiettivamente considerato (cfr. loc.cit., n. 2 ad art. 85): non si ha nullità della sentenza, qualora non sia avvenuta la costituzione di un nuovo procuratore al posto di quello rinunciatario o revocato (cfr. loc.cit., n. 5 ad art. 85). Irrilevante dal profilo processuale (ossia nel rapporto esterno) è il fatto che la revoca e la rinuncia abbiano invece effetto immediato, come qualsiasi dichiarazione recettizia, nei rapporti interni tra parte e difensore, trovando qui applicazione la disciplina del mandato (cfr. loc.cit., n. 8 ad art. 85).
Va qui evidenziato che la Convenzione di New York ha lo scopo di facilitare la soluzione del contenzioso inter partes nelle forme arbitrali, avuto riguardo alle esigenze del commercio internazionale (cfr. DTF 110 II 59 consid. bb) che impongono di prescindere dal coacervo di formalismi che sogliono caratterizzare le procedure civili nazionali a condizione però che le parti sappiano che è in corso una procedura arbitrale e che è loro noto a chi devono rivolgersi per la tutela dei propri diritti (cfr. Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 324: “Auch ungehörige Vorladung kann durchaus ausreichen”; Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1951, p. 149-150; Max Guldener, Supplement, Zurigo 1959, p. da 29 a 31).
Ne consegue che in concreto non vi è stata violazione del diritto di essere sentito nel senso inteso dalla Convenzione.
3.a) __________ rileva che in concreto vi sarebbe violazione dell’art. V della Convenzione di New York perché “secondo il codice di rito italiano, il quale solo, in virtù della Convenzione di New York, potrà determinare l’obbligatorietà o meno per le parti di cui al presente giudizio, il lodo arbitrale emanato in giudizio rituale deve essere obbligatoriamente depositato presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui è stato deliberato, senza di che non acquisisce efficacia di sentenza (art. 825 cpv. 2 e cpv. 5 CPCI)”.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale è stata emessa la sentenza” (Siehr, op.cit., m. 26 s. ad art. 194).
c) Per l’art. 823 n. 6 cpv. 3 CPCI il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. “La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale (...) nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo (...) il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza“ (art. 825 cpv. 2, 3, 4 e 5 CPCI).
Come rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, il lodo arbitrale di cui al doc. B è obbligatorio per le parti ai sensi della Convenzione di New York. Esso è infatti divenuto vincolante il 22 dicembre 1993, quando i tre arbitri lo hanno sottoscritto, essendo il deposito del lodo presso il pretore necessario solo nell’ipotesi esso voglia essere eseguito in Italia.
4.a) Per __________ “il lodo in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all’art. 825 CPCI”, atteso che in concreto, sebbene la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e del segretario, non vi è stato ricorso al tribunale competente ex art. 814 CPCI. “Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura non sarebbe comunque esecutivo”.
b) Per l’art 814 CPCI “gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, salvo il caso che vi abbiano rinunciato al momento dell’accettazione o con atto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti”.
c) Nel caso di specie, producendo lo scritto raccomandato 23 febbraio 1994 (doc. 5), l’appellante ha dimostrato di non aver accettato la liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri. Il lodo arbitrale non è dunque divenuto titolo esecutivo ex art V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York per gli onorari e le spese del tribunale arbitrale: per l’importo di Fr. 60’480.-- (corrispondenti a Lire 70’000’000) va pertanto mantenuta l’opposizione interposta dall’escussa al noto PE. Siffatta manchevolezza, a differenza di quanto preteso dalla reclamante, non rappresenta comunque un motivo di nullità del lodo arbitrale, che per il principio dell’indivisibilità potrebbe invalidare l’intero pronunciato.
5.a) L’appellante argomenta che “il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l’incarico il 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere il 12 agosto 1993, mentre il lodo è stato pronunciato il 22 dicembre 1993”. Per gli “art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale pronunciata dopo la scadenza del termine”. Pertanto in conformità dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve essere negato.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato” (Siehr, op.cit., m. 25 ad art. 194).
c) Nelle scritture private di cui ai doc. C, D e E le parti hanno stabilito che il Collegio arbitrale dovrà emettere la sentenza entro novanta giorni dalla data in cui gli arbitri avranno assunto le proprie funzioni. Quale legge regolatrice dei vari contratti le parti hanno scelto la legge italiana.
Per l’art. 821 CPCI il decorso del termine per la decisione “non può essere fatto valere come causa di nullità della sentenza se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valer la loro decadenza”. Come ben rileva la giudice di prime cure nel caso di specie la censura di nullità del lodo per presunta tardività risulta irrilevante, atteso che l’appellante non ha provato di aver espresso a chi di dovere e nei termini prescritti siffatta volontà.
6.a) Per __________ vi sarebbe violazione dell’art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York. Le parti hanno infatti convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana secondo la quale esse possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione. Le prestazioni oggetto dei contratti di consulenza e collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed unicamente dai signori __________ e __________ mentre la società __________ aveva la sola funzione di intermediaria economica per cui in concreto si è in presenza di una controversia in materia di lavoro. Le clausole compromissorie in questione sarebbero dunque nulle perché “sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “le parti nella convenzione di cui all’art. II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa”.
Per l’art. 806 CPCI le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne, per quanto di rilevanza nella fattispecie, quelle previste negli art. 409-441, ossia le controversie di lavoro.
c) Le scritture private doc. C, D e E sono state sottoscritte da __________, __________ e dai signori __________ e __________. Come si evince dai doc. C sub 16 p. 20, D sub 16 p. 11 s., E sub 15 p. 11 gli stilisti hanno sottoscritto i contratti unicamente a “garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo da parte della ________”. Le note scritture private non costituiscono pertanto dei contratti di lavoro ex art. 409 ss. CPCI, atteso che come rilevato dalla Pretore lo “speciale rito del lavoro” non trova applicazione quando, come in concreto, l’escussa è una società anonima e “l’attività autonoma del collaboratore assume essa stessa il carattere di attività imprenditoriale” (Cass. civ. sez. lav. del 7 dicembre 1984, n. 6456, citata in Mario Abate/Pietro Dubolino/Francesco Bartolini, Il Codice di Procedura civile, Piacenza 1989, p. 963 s.). Ne consegue che pure siffatta censura non merita accoglimento.
7.a) __________ sostiene infine che, anche se il lodo in discussione fosse obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe contraria all’ordine pubblico svizzero, segnatamente per le seguenti ragioni:
aa) per i motivi formali rilevati in precedenza che costituirebbero “grave violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di partecipare all’assunzione delle prove”;
bb) la domanda di causa della __________ era di Lire 1’047’409’865. A fronte di tale domanda __________ è stata condannata a versare a titolo di risarcimento danni Lire 158’118’700. Risulterebbe pertanto intollerabile accollare la soccombenza totale alla parte __________;
cc) “la clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il potere-dovere di decidere secondo diritto (cfr. doc. C, D e E). Ciononostante il lodo di cui è qui chiesta l’esecuzione stabilisce e calcola il danno patito dalla __________ in via equitativa”;
dd) “gli arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei contratti” sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non esistevano direttive della __________ idonee, in caso di violazione, a determinare la risoluzione del contratto”;
ee) “parte convenuta ha eccepito (...) che la __________ era inadempiente al pagamento dei ratei bimestrali previsti dai contratti. Conseguentemente i convenuti potevano rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art. 1460 CCI. Il mancato pagamento dei ratei da parte della __________ autorizzava la sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva risoluzione del contratto per fatto e colpa della __________, come previsto dai contratti”.
b) Ex art. V cpv. 2 Convenzione il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera potranno essere negati se l’autorità competente del paese dove sono domandati (in casu: il giudice svizzero del rigetto) riscontra che vi è violazione dell’ordine pubblico svizzero (Siehr, op.cit., m. 29 ad art. 194).
E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano l’ordine pubblico svizzero quando contrastano in tutta evidenza con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero, tanto disattendendo principi fondamentali sostanziali che formali (DTF 111 Ia 14, 107 Ia 199, 103 Ia 532 e rif. ivi; Alfred Kolz in ZBJV 1987 p. 355; Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 322-324; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 121; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, n. 16-18-18 ad § 302).
La riserva dell’ordine pubblico svizzero ha portata più limitata in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze arbitrali estere per raffronto all’applicazione che il giudice svizzero del merito è legittimato ad attuare: ne consegue che il giudice del rigetto non può rifiutare l’esecuzione nel caso in cui reputi che il diritto estero è stato applicato dal giudice estero in modo diverso da come avrebbe operato il giudice svizzero (che avrebbe anche potuto non applicare il diritto estero a motivo dell’incompatibilità di tale normativa per ragioni di ordine pubblico svizzero con il nostro ordinamento giuridico, cfr. DTF 101 Ia 526 e 98 Ia 533 consid. 3 con riferimenti ivi). Dal profilo formale va rilevato che un vizio di procedura in sede arbitrale estera non determina il rifiuto dell’exequatur anche se la stessa carenza avrebbe occasionato l’annullamento del lodo svizzero (ovviamente riservato il caso di violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, tale da urtare in termini insopportabili il nostro sentimento del diritto, cfr. DTF 101 Ia 526, 96 I 391, 87 I 193 e rif. ivi).
Più la convenzione internazionale enumera nei particolari i presupposti formali per l’exequatur (come è il caso per la Convenzione di New York), meno torna applicabile la riserva dell’ordine pubblico svizzero: per dirla con il Tribunale federale in DTF 101 Ia 526 e rif. ivi, “cette réserve ne doit pas permettre d’exclure, par des voies détournées, l’application des conventions internationales signées par la Suisse et qui font partie du droit suisse, donc d’exclure finalement l’application du droit suisse; elle ne doit pas aboutir en dernière analyse à une violation du traité, dont le but est justement de reconnâitre l’existence de systèmes juridiques différents et de les coordonner”, considerazioni che hanno poi portato alla conclusione che la decisione arbitrale __________, non motivata, non contrasta con l’ordine pubblico svizzero.
c) La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito non trova protezione nemmeno sulla base di una verifica d’ufficio dell’ossequio dell’ordine pubblico svizzero ex art. V cpv. 2 lett. b Convenzione, che manifestamente non è violato, per le stesse motivazioni cui si è detto sub 2 c).
Oltre a questa censura formale, __________ avversa il pronunciato arbitrale per considerazioni di merito fondate su una diversa valutazione delle tavole processuali nell’azione per risarcimento danni ex inadempimento contrattuale, su un’asserita violazione delle disposizioni attinenti alla ripartizione delle spese processuali e delle indennità in base alla soccombenza e su una presunta violazione del compromesso per aver gli arbitri pronunciato secondo equità e non secondo diritto. Essa non indica tuttavia le norme e i principi fondamentali dell’ordine giuridico svizzero che, a suo giudizio, sarebbero stati violati in modo intollerabile per il nostro sentimento del diritto. Sviluppando siffatte argomentazioni l’appellante neglige che un lodo estero non è contrario all’ordine pubblico svizzero solo perché denota ipotetici errori (Geisinger/Renold, Arbitrage international, ordre public et reconnaissance en Suisse face au droit et aux jugements étrangers, Friburgo 1988, p. 102 ss.) o perché viola norme nazionali di diritto cogente (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 323 e rif. ivi). L’appellante disattende altresì che scopo della convenzione è quello di riconoscere e coordinare sistemi giuridici differenti (DTF 101 Ia 525 consid. 4 a). Ne consegue che le argomentazioni dell’appellante sono ben lungi dal concretizzare la violazione dell’ordine pubblico svizzero e sono quindi sottratte alla cognizione del giudice del rigetto.
8.a) __________ ha postulato l’assunzione delle “prove offerte all’udienza dell’11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di __________”.
b) Chiamata a statuire sulla Convenzione di New York, la scrivente Camera verifica liberamente se la sentenza impugnata violi disposizioni della Convenzione, atteso che anche il Tribunale federale esamina liberamente le eccezioni sollevate dinanzi all’autorità cantonale (DTF 108 Ib 87 cons. 2a; 101 Ia 524 cons. 1). Ai fini del giudizio le parti possono, in deroga a quanto prescritto dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, valersi di nuove allegazioni tanto in fatto quanto in diritto (DTF 108 Ib 87 cons. 2a; 105 Ib 40 cons. 2). Ciò deve comunque avvenire in linea di principio compatibilmente con le esigenze del rito sommario che vieta qualsiasi prova per testimoni o perizia se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte prodotta al più tardi in sede d’appello. Ne consegue che le prove sopraindicate non possono essere assunte in sede di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione.
c) Pur avverandosi la richiesta di assunzione di nuove prove irricevibile già per i sovraesposti motivi, è opportuno rilevare che la stessa, per le considerazioni espresse sub 3 c), non potrebbe mutare l’esito del gravame, atteso che con il richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri e con l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore della Pretura di __________ vuole dimostrare che il lodo arbitrale non è stato depositato ex art. 825 CPCI presso la cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato e che non vi è un’ordinanza ex 814 CPCI che determini l’ammontare delle spese e dell’onorario del collegio arbitrale.
Per quanto riguarda la perizia giuridica infine va ricordato che essa non costituisce un mezzo di prova.
Il lodo arbitrale costituisce dunque titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per Fr. 136’615.40 (corrispondenti a Lire 158’118’700 al cambio indicato dalla procedente) e Fr. 25’630.30 (corrispondenti a Lire 29’664’536), oltre agli accessori, atteso che quest’ultimo importo non costituisce, quale indennizzo per le spese di difesa della procedente, spese e onorari degli arbitri ex art. 814 CPCI (cfr. sub 4 b).
Il riconoscimento del lodo arbitrale non partecipa del dispositivo, trattandosi di questione pregiudiziale nella procedura esecutiva di rigetto definitivo dell’opposizione
L’appello 22 dicembre 1994 __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 194 LDIP; IV cpv. 1, V cpv. 1 lett. a, lett. b, lett. d e lett. e, V cpv. 2 della Connenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere conchiusa il 10 giugno 1958 a Nuova York; 5 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisione giudiziarie del 3 gennaio 1993; 806, 814, 821, 823 n. 6 cpv. 3, 825 cpv. 2, 3, 4, 5 CPCI; 321 cpv. 1 lett. b, 387 cpv. 3 CPC
pronuncia
I. L’appello 22 dicembre 1994 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14/15 dicembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 7 marzo 1994 __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________del 23/24 dicembre 1994 dall’UE di Lugano limitatamente a Fr. 162’245.70 oltre interessi al 10 % dal 13 novembre 1993 su Fr. 136’615.40 e dal 22 dicembre 1993 su Fr. 25’630.30.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 1/4 della __________ e per 3/4 della __________ rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- per parte di indennità
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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