AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1995.00077
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00077
Lugano 21 agosto 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 luglio 1994 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 ottobre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 63’278.15 oltre interessi all’8.5 % dalla data richiesta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 24 ottobre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;
mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 27 ottobre 1994 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 63’278.15 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Fatture dal 18.9.92 al 20.4.94. Lettere del 18.3.94 e 26.5.94”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su diversi bollettini di consegna sottoscritti dall’escussa e sulle relative fatture.
C. All’udienza di contraddittorio la __________ ha contestato l’importo in esecuzione e ha rilevato che “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario del materiale ordinato e che di conseguenza è poi difficile controllare le fatture”.
D. Con sentenza 13 ottobre 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che fatture o bollettini di consegna non adempiono i requisiti di riconoscimento di debito ex art. 82 LEF “a meno che gli stessi, con l’indicazione di quantità, qualità e prezzo, non siano debitamente controfirmati dall’escusso”.
Nel caso di specie __________ ha prodotto gli originali dei bollettini di consegna, controfirmati dall’escussa, con l’indicazione di quantità, qualità e prezzo, che rappresentano validi titoli di rigetto dell’opposizione, malgrado l’escussa abbia asseverato, producendo alcuni bollettini di consegna in fotocopia, che sugli stessi non vi era l’indicazione del prezzo unitario.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa.
A mente della __________, ritenuto che per ottenere il rigetto dell’opposizione è sufficiente la produzione in fotocopia del titolo, la produzione in fotocopia “deve essere ammessa anche per i documenti prodotti dal debitore a sua difesa, con la conseguenza, in mancanza di privilegio stabilito ex lege, che entrambi i documenti sono equivalenti”.
Per l’appellante il primo giudice, “in presenza di documenti discordanti, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto dell’opposizione, non essendo certo che i titoli prodotti dalla __________ costituiscano riconoscimento di debito, per carenza del requisito dell’indicazione del prezzo unitario”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
d) I bollettini di consegna di merce firmati dall’acquirente e integrati da fatture o estratti conto rimasti incontestati non costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della merce fornita (Rep 1959 p. 398)
Da un esame dei bollettini di consegna prodotti in originale dalla procedente risulta che è stato precisato il genere della merce fornita, la sua quantità ed il prezzo unitario. L’appellante al momento della consegna della merce, malgrado in nessuno dei bollettini in questione sia stato indicato il valore totale della consegna, era a conoscenza del prezzo stabilito, atteso che lo stesso poteva essere determinato con facilità sulla base delle indicazioni del prezzo delle singole unità fornite e della loro quantità (Rep 1959 p. 399 e rif. ivi).
I bollettini di consegna, sottoscritti dalla __________ sono quindi, in principio, da ritenere idonei al rigetto provvisorio dell’opposizione.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escussa ha argomentato, producendo quattro bollettini in fotocopia (doc. 1), che “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario del materiale ordinato”. A mente della __________, ritenuto che per ottenere il rigetto dell’opposizione è sufficiente la produzione in fotocopia del titolo, la produzione in fotocopia “deve essere ammessa anche per i documenti prodotti dal debitore a sua difesa, con la conseguenza, in mancanza di privilegio stabilito ex lege, che entrambi i documenti sono equivalenti”. Per l’appellante “il Giudice di prime cure, in presenza di documenti discordanti, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto dell’opposizione”.
c) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 5). Alle medesime condizioni siffatti documenti, se prodotti dalla parte escussa, possono costituire riscontri oggettivi atti a dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio ex art. 82 cpv. 2 LEF.
d) Nel caso di specie è indubbio, e nemmeno è stato contestato dalla procedente, che perlomeno tre dei quattro bollettini di consegna prodotti dall’appellante in fotocopia all’udienza di contraddittorio sub doc. 1, ossia i n. __________ e __________ del 7 giugno 1993 e il n. __________ del 19 luglio 1993, altro non sono che le fotocopie delle tre note di consegna di pari data e portanti lo stesso numero di identificazione prodotte in originale dall’istante. Infatti le fotocopie e gli originali, oltre alla stessa data di emissione e allo stesso numero di identificazione, riportano gli stessi dati riguardanti il genere e la quantità della merce fornita. Unica discrepanza tra i documenti prodotti in fotocopia e gli originali é che nei primi non è indicato il prezzo unitario e quindi, come visto sub 1d) non potrebbero costituire titolo di rigetto dell’opposizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla giudice di prime cure, le prove documentali prodotte dall’escussa per suffragare la sua eccezione liberatoria raggiungono il grado di verosimiglianza richiesto perché possa darsi sospensione dell’esecuzione con il pedissequo rinvio dell’istante all’azione ordinaria ex art. 79 LEF. Il fatto che la procedente a fronte delle affermazioni dell’escussa secondo cui “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario” non abbia sollevato contestazioni limitandosi a rilevare che “le fatture sono sempre state accettate visto che non vi sono mai state contestazioni”, depone inequivocabilmente a favore sia della presunzione di autenticità dei bollettini prodotti in fotocopia che della circostanza che pure gli altri bollettini di consegna, non indicavano, quando sono stati sottoscritti dall’escussa, il prezzo unitario del prodotto acquistato. Tale indizio concludente non è in contrasto con le prove documentali prodotte dalla procedente, cosicché si appalesa determinate ai fini del giudizio. A conforto della tesi liberatoria dell’escussa depone anche la circostanza che, perlomeno nel giudizio di mera apparenza che ci occupa e in assenza di una perizia calligrafica che faccia chiarezza su siffatta questione, l’iscrizione nei bollettini di consegna dei prezzi unitari di ogni prodotto fornito appare eseguita da una mano diversa da quella che ha compilato, indicando il genere e la quantità del prodotto acquistato, il bollettino medesimo. E' pertanto stato reso verosimile che i bollettini di consegna, al momento della sottoscrizione da parte dell'escussa, non indicassero i prezzi unitari: detto altrimenti, __________ ha dimostrato che vi è stata completazione successiva.
Di conseguenza, venendo così a cadere l’esplicito riconoscimento dell’importo richiesto sia nella sua totale estensione come pure nei prezzi unitari (Rep 1959 p. 399), i bollettini di consegna non sono idonei al rigetto dell'opposizione.
a) Nel precetto esecutivo __________ ha indicato quale titolo di credito anche le lettere trasmessele dall’escussa il 18 marzo 1994 e il 26 maggio 1994.
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) La questione è quella a sapere se gli scritti in narrativa costituiscono inequivocabile espressione di volontà tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.
La risposta non può che essere negativa atteso che entrambi gli scritti necessitano di interpretazione non consentita al giudice del rigetto con i limitati mezzi istruttori che il processo sommario, in contrapposizione a quello ordinario di cognizione, consente.
Nello scritto del 18 marzo 1994 l’escussa, facendo seguito ad un colloquio avuto con un rappresentante di __________, ha confermato che provvederà “in due riprese al saldo delle vecchie fatture entro e non oltre la prima settimana di aprile”: siffatta espressione di volontà necessita di interpretazione non essendo consentito con i documenti prodotti di determinare la data in cui il menzionato colloquio ha avuto luogo e a quali delle fatture emesse prima di tale colloquio si riferissero le parti con l’espressione “vecchie fatture”. Nello scritto del 26 maggio 1994, facendo seguito ad un colloquio telefonico avvenuto lo stesso giorno, l’escussa ha confermato “che per la fornitura del ferro come da distinte in vostro possesso verranno da noi pagate 30/40 gg. data della fattura”: anche questo scritto necessita di essere interpretato non essendo noto a quale fornitura di ferro e a quale fattura esso si riferisca.
In via abbondanziale va poi rilevato che la mancanza di un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF risulta anche dalla violazione del principio della facile determinabilità dell’importo dedotto in esecuzione. La documentazione prodotta (in particolare le fatture, i conteggi e gli altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 339). La parte creditrice ha omesso di chiarire, con il rigore richiesto dalla nozione di riconoscimento di debito, tutti gli elementi suscettibili di dimostrare la consistenza del proprio assunto, limitandosi a produrre sub doc. B un plico di copie di fatture e copie di bollettini di consegna, peraltro nemmeno indicati partitamente, a prescindere dalle due lettere di cui già si è detto. Non spetta ai giudici di secondo grado effettuare approfondite ricerche nel copioso coacervo di documenti non specificati di cui al plico doc. B per sopperire alla palese carenza di diligenza probatoria di parte creditrice (cfr. in senso convergente Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 90 CPC).
L'appello 24 ottobre 1994 della __________ va quindi accolto.
Tassa e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
PRONUNCIA:
I. L'appello 24 ottobre 1994 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 1994 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 29 luglio 1994 __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________Fr. 800.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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