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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00078
Data decisione, Autorità: 23.05.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00078
Lugano 23 maggio 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 giugno 1994 da
Contro
patr. dallo studio legale
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11 marzo/18 aprile 1994 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 26/27 ottobre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 72’257.75 oltre interessi al 7.25 % a partire dal 10 febbraio 1994 e Fr. 208.-- di spese esecutive.
rifonderà inoltre all’istante Fr. 800.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 2 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 2 novembre 1994 __________?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
A.Con PE n. __________ dell’11 marzo/18 aprile 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 121’714.65 oltre interessi al 12 % dal 10 febbraio 1994, indicando quale titolo di credito: “Factures et NC nos __________”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a Fr. 99’062.80 oltre agli accessori, perché nel frattempo l’escussa ha pagato la fattura n. __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa su cinque contratti di compravendita mobiliare sottoscritti dall’escusso il 21 luglio 1993 e sulle relative fatture (doc. E, F, G, H, I) nonché su varie altre fatture emesse tra il 28 settembre 1993 e il 28 marzo 1994 (doc. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A1, B1, C1, D1).
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che agli atti non vi è un valido riconoscimento di debito che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione, perché “l’importo posto in esecuzione non è determinabile con il rigore richiesto dalla LEF”.
A mente dell’escussa non vi sarebbe “identità tra la società istante e le fatture versate agli atti”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dall’istante”.
L’escussa contesta inoltre il tasso d’interesse del 12 % richiesto col PE.
D. Con sentenza 26/27 ottobre 1994 il Pretore di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza argomentando che i contratti di compravendita doc. E-I “sono tutti stati sottoscritti non già dalla __________, bensì dalla __________ ”. A mente del Pretore è irrilevante che la carta sulla quale sono stati stesi i contratti porti l’intestazione della __________, perché “le compravendite recano la data del 21 luglio 1993, periodo in cui -come evincibile dall’estratto del registro di commercio di __________ (doc. A)- la __________ aveva regolarmente cambiato la propria ragione sociale in __________ ”. I contratti di compravendita doc. E-I costituiscono dunque un valido riconoscimento di debito per l’importo di Fr. 72’257.75 per le cinque autovetture impagate “non avendo la convenuta contestato di aver ricevuto i veicoli ed essendo con ciò dimostrato l’adempimento da parte dell’istante dei contratti bilaterali di compravendita”.
Per la rimanenza di Fr. 26’805.05, che si riferisce a determinate fatture emesse dall’istante per la fornitura di pezzi di ricambio (doc. L/D1), non vi sarebbe invece riconoscimento di debito.
Il Pretore ha riconosciuto interessi di mora a decorrere dal 10 febbraio 1994 al tasso del 7.25 % conformemente al tasso di sconto in vigore a quell’epoca.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che non tutti i contratti di compravendita prodotti risultano sottoscritti da ambo le parti ed inoltre essi non risultano emessi dalla parte procedente.
A mente dell’appellante non vi sarebbe inoltre “identità tra la società appellata e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dalla __________”. Neppure tutti i contratti di compravendita sono stati sottoscritti dalla procedente: “infatti numerosi contratti portano una data precedente al presunto cambiamento di ragione sociale della __________ e quindi ci si domanda come abbia potuto sottoscriverli la ditta qui appellata”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) col creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
a) vi è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal compratore;
b) è stata fornita la prova documentale dell’avvenuta consegna della merce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e 72);
c) il prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e § 14).
I contratti di compravendita del 21 luglio 1993 (doc. E-I) sono stati sottoscritti dall’acquirente e contengono tutti gli essentialia negotii caratteristici di siffatta forma contrattuale.
Pure realizzato è il secondo presupposto, visto che l’istante sub doc. E-I ha prodotto le fatture relative alla fornitura delle autovetture acquistate e che l’escussa mai ha contestato, nemmeno nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, l’avvenuta fornitura di quanto acquistato.
L’importo richiesto era inoltre alla presentazione della domanda di esecuzione da tempo esigibile.
Ne consegue che, essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, vi è agli atti un valido riconoscimento di debito legittimante, in linea di principio, il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di Fr. 72’257.75 oltre accessori.
Come risulta dall’estratto del Registro di commercio di __________ dell’8 luglio 1993 (doc. A), la __________ aveva a tale data già cambiato la propria ragione sociale in __________. Orbene i contratti di compravendita doc. E-I sono stati tutti sottoscritti il 21 luglio 1993, quando la __________ aveva già cambiato la propria ragione sociale. Inoltre tutti i contratti in questione sono stati sottoscritti da __________ quale parte venditrice e quindi beneficiaria del riconoscimento di debito. La discordanza tra quanto riportato nella carta intestata dei contratti di compravendita e delle fatture è, nella concreta fattispecie, del tutto irrilevante: dai contratti di compravendita agli atti risulta quale venditrice e quindi creditrice dell’importo per il quale il primo giudice ha rigettato l’opposizione la __________. Infine non va neppure disatteso che sulla base della documentazione prodotta la __________ ha dimostrato di ritenere quale creditrice la __________ alla quale si è espressamente riferita nello scritto trasmessole il 21 gennaio 1994 (doc. G1).
Ne consegue che il rigetto dell’opposizione pronunciato dal primo giudice merita conferma.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). In seconda sede non si assegnano indennità a __________, non avendo la parte appellata presentato osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
Pronuncia:
L’appello 2 novembre 1994 della __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________. Non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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