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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00076
Data decisione, Autorità: 21.06.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00076/90/91
Lugano 21 giugno 1995C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nelle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 5 aprile 1994 e 1. giugno 1994 dalla
contro i terzi proprietari del pegno
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da:
__________ ai PE n. __________ e __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale terzo proprietario dell’immobile;
__________ ai PE n. __________ e __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale __________ proprietario dell’immobile;
__________ ai PE n. __________ e __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale __________ proprietario dell’immobile;
sulle quali istanze il Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenze 26 agosto/1. settembre 1994 ha così pronunciato:
14.95.76 (__________)
“1. L’istanza è respinta.
14.95.90 (__________)
“1. L’istanza è respinta.
14.95.91 (__________)
“1. L’istanza è respinta.
Decisioni tempestivamente dedotte in appello dagli escussi che con un unico atto d’appello 12 settembre 1994 hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la riforma del dispositivo n. 2 delle tre citate sentenze chiedendo la corresponsione di Fr. 3’000.-- di indennità;
mentre con osservazioni 18 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 12 settembre 1994 di __________ e __________?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, come terzi proprietari dell’immobile per l’incasso di “1) Fr. 5’200’000.-- più interessi al 7 % dal 1.11.90. 2) Fr. 78’000.--. 3) Fr. 197’166.65”. La creditrice ha indicato quale titolo di credito:
“1) Credito in conto corrente n. __________, garantito da:
Fr. 2’000’000.-- cart. ip. al portatore di I grado del 16.3.1976, dg 834
Fr. 2’000’000.-- cart. ip. al portatore di II grado del 29.10.1987, dg 7550
Fr. 600’000.-- cart. ip. al portatore di III grado del 18.12.1987, dg 8768
Fr. 600’000.-- cart. ip. al portatore di IV grado del 28.11.1988, dg 9692 gravanti la part. __________ di __________
Interessi calcolati al 6 % dal 1.1.1990 al 31.3.1990 su Fr. 5’200’000.--.
Interessi calcolati al 6.5 % dal 1.4.1990 al 31.10.1990 su Fr. 5’200’000.--”.
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su quattro cartelle ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 5’200’000.-- gravanti dal I al IV grado la part. n. __________ di __________, di proprietà degli escussi.
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno asseverato che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie non sono esigibili.
D. Con sentenze 26 agosto/1. settembre 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha respinto le istanze, riconoscendo a __________, __________ e __________ Fr. 800.-- cadauno di indennità.
E. Contro i tre giudizi pretorili si sono tempestivamente aggravati gli escussi chiedendo che venga loro assegnata un’indennità di Fr. 3’000.-- in luogo di Fr. 800.--.
Per gli appellanti “prendendo quale linea direttiva il riferimento agli onorari previsti dalla TOA, si ottiene un onorario minimo di Fr. 16’425.-- per un valore di causa come quello in discussione”. L’importo di Fr. 800.-- (Fr. 2’400.-- per le tre procedure), pur considerando sia le peculiarità del caso concreto che il fatto che le tre cause sono del tutto identiche, “non è minimamente in proporzione adeguata con il valore minimo previsto dalla vigente TOA”. L’indennità assegnata dal primo giudice terrebbe “conto unicamente dei criteri fissati all’art. 10 della TOA (dispendio orario), facendo completa astrazione da quelli che fanno per contro riferimento ai valori in contestazione”.
F. Con osservazioni 18 ottobre 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, argomentando che il pretore può e deve adeguare gli onorari previsti dalla TOA ad ogni singolo caso concreto. La TOA non vincolerebbe il giudice che usufruisce di un notevole potere di apprezzamento nello stabilire l’ammontare delle ripetibili.
Considerato
in diritto:
Il provvedimento di congiunzione, preso nell’ossequio del principio di economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio anche in grado di appello senza che si dia preclusione per il fatto che il primo giudice non si è formalmente determinato in tal senso (cfr. CEF 25 ottobre 1988 in re P.M. c. D.M. - S.M. consid. 1).
Le cause congiunte conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Nel caso concreto ogni istanza di rigetto provvisorio è riferita a pretesa creditoria di Fr. 5’200’000.--: siffatta domanda, confermata in sede di contraddittorio avanti il primo giudice, determina l’appellabilità delle decisioni pretorili sulle indennità.
Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell’Ordine degli avvocati, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l’onorario va dal 10 % al 50 % dell’onorario normale calcolato giusta i combinati art. 9, 10 e 11 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In casu trattasi (come ammesso pure dall’appellante: cfr. appello pto 3 p. 5) di tre cause identiche inoltrate contro i terzi proprietari dell’immobile, per le quali al contraddittorio si è presentato unicamente l’avv. __________ in rappresentanza di tutti e tre gli escussi. Avuto comunque riguardo al valore di causa, alla natura della disputa, come pure al tempo impiegato in termini di razionalità, le indennità ex art. 68 cpv. 1 OTLEF di Fr. 800.-- per causa assegnate in prima sede non appaiono giustificate dal profilo procedurale e vanno aumentate a Fr. 2’000.--.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 15, 320 CPC; 68 OTLEF; 9, 10, 11 e 18 cpv. 1 TOA
PRONUNCIA:
I. Le cause Inc. n. 14.95.76, 14.95.90 e 14.95.91 sono dichiarate congiunte.
II. L’appello 12 settembre 1994 di __________ (Inc. 14.95.76) è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza è respinta.
II. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.
III. L’appello 12 settembre 1994 di __________, (Inc. 14.95.90) è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza è respinta.
III. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.
IV. L’appello 12 settembre 1994 __________, (Inc. 14.95.91) è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza è respinta.
IV. 1.La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.
V. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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