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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1994.00022
Data decisione, Autorità: 22.05.1995, CEF
Incarto n. 14.94.00022
Lugano 22 maggio 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 settembre 1994 da
contro
patr. dallo studio legale
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/27 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 1./15 dicembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta.
§ Sino a concorrenza di Fr. 41’790.--, con interessi al 6.25 % dal 2 febbraio 1994, oltre le spese esecutive è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio notificato in data 27 settembre 1994.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 12 gennaio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 21 dicembre 1994 __________?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 26/27 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 41’790.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “1) Fornitura merce, fatture __________, lettera Infosuisse 21.1.94 e risposta __________ 3.2.94. 2) Interessi di mora al 21.1.94”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. __________ fonda la sua pretesa su sei fatture trasmesse all’escussa per forniture di merce ammontanti a complessivi Fr. 41’790.-- (doc. A-F).
La procedente produce pure lo scritto 21 gennaio 1994 (doc. G) mediante il quale ha richiesto all’escussa, per il tramite di una terza società da lei incaricata, il versamento di Fr. 41’790.-- oltre interessi e la lettera 3 febbraio 1994 (doc. H), nella quale, in risposta al precedente scritto, l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha asseverato che il doc. H risulta essere “un semplice riconoscimento di debito condizionato” al miglioramento della sua situazione finanziaria. Ritenuto che non vi è stato miglioramento della condizione finanziaria dell’escussa, la condizione posta a fondamento del riconoscimento di debito doc. H non si è avverata.
D. Con sentenza 1./15 dicembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza argomentando che quanto affermato dall’escussa nello scritto 3 febbraio 1994 (doc. H) non coincide “con una condizione precisa e netta bensì solo con una proposta di modalità di pagamento all’indirizzo della creditrice, ciò soprattutto alla luce della ferma volontà di prestare espressa dalla debitrice (“effettueremo sicuramente il pagamento delle sue fatture”) evidentemente non compatibile con la presenza di una vera condizione e meglio quella del ritorno a miglior fortuna”.
Per il giudice di prime cure gli interessi di mora al 6.5 % ex art. 104 cpv. 3 CO, “decorrono a far data dalla prima valida messa in mora ovvero dal 2 febbraio 1994”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________. L’appellante rileva che “la lettera dei cui al doc. H, sia presa singolarmente, sia considerata nell’insieme della documentazione prodotta agli atti, non costituisce un sufficiente titolo di rigetto, in quanto, semmai, semplice riconoscimento di debito condizionato”. Infatti l’escussa “si era dichiarata disposta a procedere al versamento “non appena possibile”, a condizione cioè, che la situazione finanziaria avesse goduto di un sensibile miglioramento”, cosa che in concreto non si sarebbe realizzata.
F. Con osservazioni 12 gennaio 1995 __________ rileva che nel doc. H l’escussa non ha contestato il debito ma anzi ha affermato che avrebbe effettuato il pagamento delle fatture. La frase inserita nel riconoscimento di debito secondo cui l’escussa avrebbe effettuato il pagamento appena possibile, non è una condizione posta al riconoscimento di debito “ma al contrario una richiesta alla creditrice di un po’ di pazienza, ovvero una proposta sulle modalità di pagamento”.
Considerato
in diritto:
a)
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b)
La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c)
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d)
Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, op. cit., § 16 p. 35).
a)
La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su sei fatture trasmesse all’escussa per forniture di merce ammontanti a complessivi Fr. 41’790.-- (doc. A-F), sullo scritto 21 gennaio 1994 (doc. G) mediante il quale ha richiesto all’escussa, per il tramite di una terza società da lei incaricata, il versamento di Fr. 41’790.-- oltre interessi e sulla lettera 3 febbraio 1994 (doc. H), nella quale, in risposta al precedente scritto, l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.
b)
Il 21 gennaio 1994 __________ ha trasmesso a __________, tramite invio postale raccomandato, un sollecito di pagamento nel quale ha chiesto all’escussa il versamento di Fr. 41’790.-- oltre accessori entro il 2 febbraio 1994 (doc. G).
Con scritto 3 febbraio 1994 (doc. H) __________ ha risposto alla procedente -facendo esplicito riferimento al sollecito di pagamento doc. G- comunicandole che appena possibile effettuerà il pagamento delle fatture scoperte. Dai doc. A-F, G e H risulta chiaramente che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti di __________ dell’importo in esecuzione, esigibile perlomeno dal 2 febbraio 1994.
Questo insieme di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare il debito, già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la somma su cui vi è disputa, atteso che, come giustamente ritenuto dal primo giudice, l'escussa ha assunto un'obbligazione ben precisa con riferimento al noto importo. Contrariamente all'assunto dell'escussa il riconoscimento di debito non è condizionato, ritenuto che il miglioramento della sua situazione finanziaria costituisce una semplice indicazione che il pagamento avverrà solo quando sarà possibile: si tratta in altre parole di una modalità di pagamento che costituisce un'implicita domanda di dilazione che la controparte non ha accettato.
ha inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di pagamento supera il 5 %, per cui, come rettamente evidenziato dal primo giudice, sono dovuti interessi di mora a tale tasso ex art. 104 cpv. 3 CO.
L'appello 21 dicembre 1994 __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 3 CO
PRONUNCIA
L'appello 21 dicembre 1994 __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 400.-- d’indennità."
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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