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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00110
Data decisione, Autorità: 20.04.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00110
Lugano 20 aprile 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 giugno 1994 da
(patrocinata dallo studio legale __________)
Contro
(patrocinato dallo studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21/22 luglio 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 4 agosto 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 4 agosto 1994 __________?
Ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 35’000.-- oltre interessi al 5 % dal 6 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B) con il quale ha venduto all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le apparecchiature contenute nel __________.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che il contratto 27 gennaio 1994 non è stato adempiuto dalla procedente, perché “si è rifiutata di partecipare all’appuntamento per la presa in consegna dell’inventario che, a norma del contratto stesso, doveva costituire parte integrante della convenzione di compravendita ed avrebbe dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita: questa condizione non si è verificata e di conseguenza il prezzo indicato non è esigibile”.
D. Con sentenza 21/22 luglio 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che “il convenuto ha dimostrato (doc. 1, 2 e 4) che la parte istante non ha partecipato alla presa in consegna dell’inventario che, a norma del contratto stesso, avrebbe dovuto fare parte integrante del contratto di compravendita e avrebbe dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita; non essendosi verificata tale condizione il creditore non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente, asseverando che “unica condizione per il versamento dei Fr. 35’000.-- era la presentazione della liquidazione del secondo pilastro entro i termini stabiliti”. A mente dell’appellante “parte istante non ha assolutamente contestato tale fatto e quindi il contratto bilaterale vale quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto parte istante ha eseguito correttamente la prestazione che le incombeva”.
La clausola contrattuale secondo cui la parte istante doveva partecipare all’allestimento dell’inventario non si riferisce ai beni per i quali è stato fissato l’importo di Fr. 35’000.-- ma al resto dell’inventario.
F. Con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che il contratto prevedeva diverse condizioni che non sono state adempiute dalla venditrice. “All’allestimento della distinta dell’inventario completo le parti hanno conferito il significato di un punto essenziale soggettivo dell’accordo”. Infatti i contraenti, concordi sul fatto che la distinta dell’inventario completo avrebbe dovuto costituire parte del contratto di compravendita, hanno implicitamente ammesso e riconosciuto che la mancanza di tale documento avrebbe reso inefficace ogni e qualsiasi eventuale pretesa.
A mente dell’osservante “sostenere che una distinta dell’inventario completo avrebbe dovuto comprendere altri beni all’infuori di quelli compravenduti non è logicamente sostenibile, alla luce di un’interpretazione sistematica del corrispondente punto del contratto di compra-vendita”. La nota clausola “prevede infatti -oltre a prescrivere che la distinta avrebbe dovuto fare parte del contratto di compravendita- che l’inventario avrebbe anche dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita: è quindi evidente che si parla del medesimo contratto e si allude al prezzo di Fr. 35’000.--”.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16 p. 35).
Nell’accordo contrattuale doc. B le parti hanno previsto di stabilire il giorno in cui verrà allestita la distinta dell’inventario completo, che farà parte del contratto di compravendita e che dovrà rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita.
Dall'esame del doc. B si evince che il pagamento del prezzo di vendita di Fr. 35’000.-- era condizionato all’allestimento dell’inventario completo dei beni contenuti nel luogo pubblico in oggetto e ceduti all’acquirente. __________ e __________ nel doc. B hanno infatti fissato solo indicativamente il prezzo di vendita in Fr. 35’000.--, subordinando il versamento di questo importo al consenso sul valore dell’inventario.
In casu siffatta condizione, da cui dipende il pagamento del prezzo di vendita, non si è realizzata, per cui il doc. B non può costituire un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).
Per questi motivi, richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
pronuncia: 1. L'appello 4 agosto 1994 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 630.-- di indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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