AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00063
Data decisione, Autorità: 10.03.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00063
Lugano 10 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 giugno 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 agosto 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 5 settembre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, il parziale accoglimento dell’istanza;
mentre con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 5 settembre 1994 __________?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
__________ per l’incasso di Fr. 122’509.90 oltre interessi al 10 % dal 1.
gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: “Estratto conto del 30.4.94 -
diverse fatture dal 10.6.93 al 30.11.93”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un conteggio datato 17 gennaio 1994 (doc. C) mediante il quale egli riassume la posizione debitoria dell’escussa e sugli scritti 28 gennaio, 7 e 14 febbraio 1994 (doc. E, G e H) nei quali l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice dell’importo menzionato nel conteggio del 17 gennaio 1994 e qui dedotto in esecuzione.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che in varie fatture “non è stata dedotta la percentuale del 10 % per la corteccia e gli interessi sono stati calcolati su 150 giorni invece che su 90 come dovuto”. Inoltre mancherebbero pure i bollettini relativi ad alcune delle forniture.
La convenuta riconosce comunque di essere debitrice dell’istante dell’importo di Fr. 83’509.--.
L’istante, in conformità del tasso cambiario attualmente ammesso, riduce gli interessi richiesti dal 10 % all’8 %.
D. Con sentenza 25 agosto 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che dalla documentazione prodotta risulta inconfutabilmente il riconoscimento da parte dell’escussa della somma posta in esecuzione. Per il giudice di prime cure “le contestazioni relative alle fatture sollevate dalla convenuta per la prima volta in sede di udienza di discussione sono rimaste allo stadio di puro parlato e non sono pertanto atte a paralizzare la domanda in esame”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, postulando che l’istanza di rigetto dell’opposizione venga accolta limitatamente all’importo riconosciuto all’udienza di contraddittorio, ossia a Fr. 83’509.--. Per __________ l’unico documento che riporta l’importo in esecuzione “è il doc. C, il quale non è assolutamente chiaro e non rappresenta certo l’inconfutabile (pretesa) prova per il rigetto sull’importo di Fr. 122’509.90”. Infatti in fondo a questo scritto figura “Total fälliger Ausstand Fr. 94’314.25”, che è “l’importo richiesto e poi ribadito con lo scritto 17.1.1994”.
A mente della convenuta lo scritto 28 gennaio 1994 -che non conterrebbe un riconoscimento di debito, ma unicamente le scuse per il ritardo nel pagamento- non potrebbe che, eventualmente, riferirsi all’importo di Fr. 94’314.25.
Per l’appellante “la cifra esatta dovuta non è comunque nemmeno quella figurante sul riassunto al doc. C (Fr. 94’314.25), in quanto comprendente interessi all’11 %, che sono improponibili oltre che assurdi”.
L’escussa assevera che l’unico importo provvisoriamente riconosciuto in questa sede è quello ammesso in udienza di Fr. 83’509.--.
F. Con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che il riconoscimento di debito dell’appellante si riferirebbe inequivocabilmente allo scritto del 17.1.1994 “che indica un importo ben preciso di Fr. 122’509.90”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
Il 17 gennaio 1994 __________ ha trasmesso a __________ tramite invio postale raccomandato, un sollecito di pagamento nel quale egli ha chiesto all’escussa il versamento di Fr. 94’314.25 entro il 28 gennaio 1994 (doc. D). Il procedente ha allegato al doc. D un estratto della posizione debitoria dell’escussa (doc. C), dal quale figura che __________ sarebbe sua debitrice dell’importo di complessivi Fr. 122’509.90, di cui Fr. 92’892.40 esigibili già alla data della richiesta di pagamento. Dall’estratto doc. C risulta che gli interessi al 28 gennaio 1994 sull’importo già esigibile al 17 gennaio 1994 assommano a Fr. 1’421.85 e che quindi l’importo complessivo al 28 gennaio 1994 del credito già esigibile al 17 gennaio 1994 sarebbe stato di Fr. 94’314.25.
Con scritto 28 gennaio 1994 (doc. E) __________ ha risposto a ____________________ -facendo esplicito riferimento al sollecito di pagamento doc. D nel quale il procedente ha chiesto il versamento di complessivi Fr. 94’314.25 entro il 28 gennaio 1994- scusandosi per il ritardo nel pagamento e chiedendo al creditore di attendere ancora uno o due mesi, sino a quando essa non avrà trovato i necessari finanziamenti. Dai doc. C, D e E risulta chiaramente che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti di __________ limitatamente all’importo di Fr. 94’314.25, importo esigibile e il cui versamento è stato richiesto con il sollecito 17 gennaio 1994.
Questo insieme di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare il debito già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 94’314.25.
Il creditore nei doc. C e D del 17 gennaio 1994 ha rilevato che l’importo esigibile alla data di emissione del conteggio sarebbe ammontato, al 28 gennaio 1994, a complessivi Fr. 94’314.25 interessi compresi: nel riconoscimento di debito doc. E la debitrice ha riconosciuto siffatto importo. La debitrice deve quindi interessi moratori solo a decorrere dal 29 gennaio 1994 e non dal 1. gennaio 1994, come richiesto nel precetto esecutivo, perché sino al 29 gennaio 1994 gli interessi sono già inclusi nella somma riconosciuta da __________. Il procedente non ha inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di pagamento superi il 5 %, per cui sono unicamente dovuti interessi di mora a tale tasso ex art. 104 cpv. 1 CO.
Di conseguenza la sentenza della Pretore va riformata e va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 30/31 maggio 1994 limitatamente però a Fr. 94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994.
Tassa di giustizia e indennità seguono i rapporti di soccombenza di 3/4 a 1/4 in prima sede a favore del procedente e di 3/4 a 1/4 in seconda sede a favore dell’escussa (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 1 e 3 CO
PRONUNCIA:
I. L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, sez. 5, è così riformata:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 3/4 di __________ e per 1/4 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 450.-- per parte di indennità.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster