AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00122
Data decisione, Autorità: 20.12.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00122
Lugano 20 dicembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 12 maggio 1995 di
entrambe patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse da
e
contro
patr. dall’avv. __________
in materia di incanto mobiliare (aggiudicazione);
richiamato il decreto presidenziale 17 maggio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 17 maggio e 5 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e __________ in via ordinaria di pignoramento o di fallimento del 27 settembre 1993 dell’UE di Lugano, __________ procede contro __________ per complessivi Fr. 57’928.20 oltre accessori.
Con PE n. __________, sempre in via ordinaria, __________ procede contro __________ per Fr. 41’168.-- oltre accessori.
B. Con pronunciati 5 agosto 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dall’escusso ai noti PE.
C. Il 10 ottobre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, i seguenti beni mobili iscritti sub n. 3, 4 e 5 del verbale di pignoramento:
“ 3. un quadro raffigurante “paesaggi”, autore sconosciuto m. 2 . 3 circa dell’800, valore dichiarato Fr. 10’000.--;
due quadri raffiguranti “Allegoria” del fine ‘800, autore sconosciuto del valore di Fr. 3’500.-- l’uno;
un quadro raffigurante “scena campestre” autore sconosciuto, fine ‘800 Fr. 6’000.--”.
D. Il 31 gennaio 1995 __________ e __________ hanno chiesto la vendita dei beni mobili di compendio delle esecuzioni n. __________ e __________.
E. Con provvedimento 30 marzo 1995 __________ l’UE ha fissato l’incanto dei dipinti pignorati per il 7 aprile 1995 alle ore 17.00 presso il domicilio dell’escusso __________.
F. Il giorno dell’asta erano presenti a __________, nel luogo dell’incanto, quattro offerenti, ossia __________, __________, __________ e __________ mentre l’escusso era assente. I quattro offerenti hanno fatto “un’offerta separata, risp. per gli oggetti n. 2, 3, 4 e 5, di Fr. 50.-- per ogni oggetto”.
Il capo servizio dell’UE di Lugano prima di sottoscrivere il verbale d’incanto ha stabilito che “il debitore verrà invitato a pronunciarsi su tale aggiudicazione provvisoria entro un termine perentorio, dopodiché essa, salvo contestazioni, diverrà definitiva”.
In un secondo tempo il funzionario incaricato ha stabilito e iscritto nel verbale d’incanto che “vista l’assenza del debitore e l’indisponibilità degli oggetti da realizzare, in quanto trovantisi gli stessi in un locale chiuso, l’aggiudicazione summenzionata non può essere convalidata e pertanto l’Ufficio indirà a breve termine, una nuova asta degli oggetti di cui alle posizioni 2, 3, 4 e 5, previa comunicazione a tutti gli interessati e presa in custodia dei beni”.
G. Con provvedimento 28 aprile 1995, comunicato agli interessati, l’UE di Lugano ha fissato al 24 maggio 1995 la nuova asta pubblica dei noti beni.
H. Con tempestivo reclamo 12 maggio 1995 __________ e __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’aggiudicazione dei dipinti a loro favore e la declaratoria di nullità sia della nota aggiuntiva al verbale d’incanto del 7 aprile 1995 che dell’avviso d’incanto del 28 aprile 1995, atteso che:
“__________ si è aggiudicata il dipinto n. 4 (“scena campestre”, autore ignoto) al prezzo di Fr. 50.--, mentre __________ si è aggiudicata il dipinto n. 5 (“Allegoria”, autore ignoto) pure al prezzo di Fr. 50.--”;
l’UE di Lugano ha intimato il 2 maggio 1995 il verbale d’incanto -al quale è stata aggiunta la nota, non sottoscritta dagli astanti, secondo cui l’aggiudicazione non può essere convalidata- e un nuovo avviso d’incanto;
“la LEF, in materia di asta pubblica, non impone né la presenza del debitore né la disponibilità degli oggetti, quest’ultima comunque garantita dall’avv. __________, rappresentante legale dell’escusso”.
I. Con osservazioni 17 maggio e 5 giugno 1995 l’UE di Lugano ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
Oggetto di disputa è la questione a sapere se “l’aggiudicazione provvisoria”, così come definita nel verbale d’incanto del 7 aprile 1995, sia valida e pertanto l’UE di Lugano debba consegnare alle reclamanti i dipinti inventariati sub 4 e 5 del verbale d’incanto.
Ex art. 126 cpv. 1 LEF “dopo tre chiamate gli oggetti in vendita sono aggiudicati al maggior offerente”.
Nel caso di specie il funzionario dell’UE di Lugano ha accolto le offerte formulate separatamente dai quattro offerenti presenti senza chiamare tre volte ciascuna offerta come previsto all’art. 126 cpv. 1 LEF. Ne consegue che, mancando l’elemento caratterizzante della vendita ai pubblici incanti, ossia l’aggiudicazione dopo le tre chiamate di legge, “l’aggiudicazione provvisoria” del 7 aprile 1995 è irrita: corretto è stato pertanto il provvedimento con cui, in un secondo tempo, l’ufficio ha deciso di annullarla e di indire una nuova asta.
Nell’ipotesi fosse possibile un’aggiudicazione ex art. 126 LEF senza le tre chiamate di legge, bisogna evidenziare che “l’aggiudicazione provvisoria” del 7 aprile 1995 sarebbe comunque nulla perché l’aggiudicazione ai pubblici incanti non può essere sottoposta a condizione.
In via ancor più abbondanziale va rilevato che anche il motivo che ha indotto l’UE ad emettere il provvedimento impugnato, ossia sostanzialmente l’indisponibilità degli oggetti da realizzare, risulta giustificato dalle circostanze, atteso che:
a) La realizzazione dei beni mobili pignorati ha luogo ai pubblici incanti (art. 125 cpv. 1 LEF): le modalità di pubblicazione e la forma del bando, così come il modo, il tempo e il luogo degli incanti, saranno determinati dall’organo d’esecuzione col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti (art. 125 cpv. 2 primo periodo LEF).
b) Ratio della norma è di conseguire nel caso concreto il maggior ricavo possibile, nell’interesse dei creditori e del debitore.
c) Decisivo è l’apprezzamento dell’ufficiale, la cui latitudine di giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà locale e nell’esperienza acquisita in tale funzione (Kurt Amonn, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1988, § 27 m. 20; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht. vol I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3; Robert Joos, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964, p. 214; Ernest Brand, FJS n. 988, 1948, p. 4; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betr. Schuldbetreibung und Konkurs, vol I, Zurigo 1911, n. 3 ad art. 125 LEF).
d) È quindi compito dell’organo d’esecuzione stabilire dove debbano trovarsi i beni oggetto di realizzazione nel momento del pubblico incanto e nel periodo immediatamente precedente.
e) Trattandosi di giudizio di opportunità, definito e contrario all’art. 17 cpv. 1 LEF quale provvedimento giustificato dalle circostanze, l’Autorità di reclamo si impone uno stretto riserbo, pur potendo sostituire il suo apprezzamento a quello dell’ufficio che ha espresso l’atto impugnato e se ne scosterà in sostanza solo quando lo esigano interessi superiori di coordinamento (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989, p. 47).
f) Nel caso di specie l’UE di Lugano si è correttamente determinato annullando “l’aggiudicazione” del 7 aprile 1995 affinché la realizzazione dei beni mobili pignorati possa essere attuata quando gli stessi saranno in custodia dell’ufficio e pertanto disponibili per il potenziale acquirente: scopo del provvedimento impugnato è infatti quello di conseguire il maggior ricavo possibile, oltre che sapere esattamente cosa viene venduto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 1 e 125 LEF
PRONUNCIA
Il reclamo 12 maggio 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster