AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00236
Data decisione, Autorità: 12.12.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00236
Lugano 12 dicembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 23 novembre 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro
in tema di notifica di atti esecutivi al terzo proprietario del bene pignorato;
viste le osservazioni 29 novembre 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con verbale di pignoramento 7 ottobre 1991/15 luglio 1992, riferito alle esecuzioni promosse contro __________ appartenenti al primo gruppo di pignoramento, l’UEF di Locarno ha pignorato vari beni mobili.
B. Con verbali di pignoramento 11 settembre 1992, 5 ottobre 1992, 9 novembre 1992 e 25 gennaio 1993, riferiti alle esecuzioni promosse contro __________ e appartenenti ai gruppi di pignoramento n. 2, 3, 4 e 5, l’UEF di Locarno ha pignorato, oltre ai beni mobili già pignorati in precedenza, la part. n. __________ RFD di __________ e le particelle n. __________ e __________ RFP di __________ __________ L’8 settembre 1992, il 22 settembre 1992, il 29 settembre 1992, il 12 ottobre 1992, il 19 ottobre 1992, il 16 novembre 1992, il 19 novembre 1992, il 2 dicembre 1992, l’8 febbraio 1993, il 17 febbraio 1993 e il 1. marzo 1993 l’UEF di Locarno ha chiesto, per quanto di rilevanza nella fattispecie, l’annotazione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 e 2 CC dei fondi n. __________ e __________ RFP di __________
C. Con decreto 24 marzo 1993 il Pretore di Locarno-Città ha concesso a __________ una moratoria concordataria di quattro mesi, poi prorogata di altri due con decreto 11 giugno 1993.
Con sentenza 22 dicembre 1993 il Pretore non ha omologato il concordato proposto da __________. Con tempestivo appello 10 gennaio 1994 il debitore ha postulato la declaratoria di nullità del decreto pretorile. Con decreto 19 gennaio 1994 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha concesso al gravame di __________ effetto sospensivo. Con sentenza 5/13 luglio 1994 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello , quale Autorità superiore dei concordati, ha poi respinto l’appello.
D. Con atto di pignoramento 11 ottobre 1994, riferito alle esecuzioni promosse contro __________ appartenenti al sesto gruppo di pignoramento, l’UEF di Locarno ha nuovamente pignorato sia i beni mobili che i beni immobili già pignorati in precedenza.
E. Con avviso d’incanto unico 7 novembre 1995, __________ l’UEF di Locarno ha fissato al 1. dicembre il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, al 14 dicembre 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 17 gennaio 1996 la vendita dei fondi n. __________ e __________ di __________
F. Il 9 novembre 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso a __________ quale nuova proprietaria dei fondi pignorati, l’avviso d’incanto tramite invio postale raccomandato, retrocesso dalla posta all’ufficio di esecuzione e fallimenti con la menzione “indirizzo insufficiente”.
G. Il 13 novembre 1995 __________, riferendosi alla pubblicazione del 10 novembre 1995, si è lamentata presso l’UEF per non aver ricevuto l’avviso d’incanto.
Lo stesso giorno l’UEF di Locarno ha nuovamente trasmesso alla reclamante l’avviso d’incanto, notificato a __________ il giorno successivo.
H. Con reclamo 23 novembre 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità di “ogni atto di procedura esecutiva” eccetto del PE, che dovrà comunque esserle notificato affinché possa interporre opposizione. A sostegno della propria richiesta la reclamante ha argomentato che:
”sono proprietaria delle particelle n. __________ e __________ RFP del Comune di __________, da me acquistate il 12 ottobre 1994”;
”al momento dell’acquisto il bene era dichiarato libero da pegni immobiliari (cifra 4), salvo l’onere ipotecario di I. grado di Fr. 100’000.--”;
”in data 13 novembre 1995 mi è stato segnalato da un conoscente che __________ questa particella sarebbe stata venduta all’asta il 17 gennaio 1996 per un debito di mio fratello __________ preesistente all’acquisto”;
solo il 14 novembre 1995 l’UEF “mi ha mandato un avviso di asta e una copia della busta che la posta aveva restituito per indirizzo insufficiente”;
”il modo di procedere dell’Ufficio, che non mi aveva mandato prima né il precetto esecutivo né la domanda di realizzazione dei creditori, non mi sembra conforme alla legge”.
I. Con osservazioni 29 novembre 1995 l’UEF di Locarno ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Per l’art. 96 cpv. 1 LEF il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati che non sia autorizzata dall’ufficiale.
Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF).
Il pignoramento di un fondo ha, di per se stesso, gli effetti di una limitazione della facoltà di disporre ex art 960 cpv. 1 cifra 2 CC (art. 101 cpv. 1 LEF), la cui annotazione nel registro fondiario esclude la buona fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC); Kurt Amonn, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 58, Carl Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, n. 6 ad art. 96 LEF. Di conseguenza il pignoramento prevale su tutti i diritti acquisiti successivamente sul fondo (DTF 113 III 36; Amonn, op. cit., § 22 m. 58; Jäger, op. cit., n. 6 ad art. 96 LEF). La trasmissione della proprietà avvenuta dopo il pignoramento è civilmente valida, ma il creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione del fondo a suo favore senza che siffatto mutamento leda i diritti da lui acquisiti con l’annotazione (DTF 42 III 245-246; Amonn, ibidem; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 191).
b) Nel caso di specie __________ ha acquisito la proprietà delle particelle n. __________ e __________ di __________ con atto notarile del 12 ottobre 1994, quando nel registro fondiario erano già annotate numerose restrizioni della facoltà di disporre a seguito di pignoramento. Ne consegue che, sebbene il trapasso della proprietà a favore della reclamante sia civilmente valido, essa non si può opporre alla realizzazione dei fondi a favore dei creditori pignoratizi. A ciò nulla muta la circostanza che nell’atto notarile il venditore ha dichiarato che “il fondo venduto non è gravato da diritti o oneri ipotecari oltre al mutuo di Fr. 100’000.-- in I rango”, atteso che l’annotazione del pignoramento nel registro fondiario esclude la buona fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC).
a) L’avviso d’incanto è pubblicato almeno un mese prima (art. 138 LEF).
Per l’art. 139 LEF copia del bando è notificata al creditore, al debitore, ed eventualmente al terzo proprietario dell’immobile, come pure ad ogni interessato iscritto nei libri pubblici, nell’ipotesi che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante (cfr. anche art. 30 RFF; Amonn, op. cit., § 28 m. 16; Gilliéron, op. cit., p. 230). Sulla procedura preliminare di realizzazione immobiliare, l’art. 120 LEF prescrive che l’Ufficio deve avvisare entro tre giorni il debitore che il creditore ha domandato la vendita.
Subito dopo la pubblicazione dell’incanto, l’ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall’art. 139 LEF (cfr. art. 30 cpv. 1 RFF) “ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia stato pignorato”, come pure, tra altri, “a tutte quelle persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario”.
b) Nel caso di specie le notifiche delle domande di vendita e dell’avviso d’incanto sono ritualmente avvenute. I combinati art. 120 e 139 LEF (cfr. anche gli art. 28 e 30 RFF) prevedono infatti che solo l’avviso d’incanto debba essere personalmente trasmesso all’eventuale terzo proprietario dell’immobile, mentre la comunicazione della domanda di vendita deve essere trasmessa solo al debitore. La comunicazione dell’avviso d’incanto a __________, avvenuta il 13 novembre 1995, ossia a __________ giorni dalla pubblicazione della vendita sul FUC, è stata pertanto corretta. Nell’esecuzione in via ordinaria, a differenza che nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 2 LEF), anche il PE va notificato unicamente al debitore, atteso che all’inizio della procedura esecutiva non è noto, nell’ipotesi che l’esecuzione proceda per omessa opposizione o per il rigetto della stessa, quali saranno i beni che verranno pignorati. Nel caso concreto, avendo __________ acquistato le part. n. __________ e __________ quando le procedure esecutive promosse contro il precedente proprietario erano già giunte allo stadio del pignoramento, la notifica del PE alla reclamante è esclusa anche perché, come sancito dal Tribunale federale in DTF 78 III 7, colui che acquista un fondo gravato da una limitazione della facoltà di disporre, deve accettare le esecuzioni che hanno portato al pignoramento del fondo medesimo nello stadio in cui si trovano quando l’ufficio viene a conoscenza dell’avvenuto trapasso della proprietà.
Restano riservati i diritti della reclamante di procedere civilmente e, se del caso, penalmente nei confronti del fratello, nell'ipotesi che vi sia stato inganno o altro in connessione con le garanzie ex patto 4 del rogito 12 ottobre 1994.
Il reclamo 23 novembre 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 96 cpv. 1 e 2, 101 cpv. 1, 120, 138, 139, 153 cpv. 2 LEF; 28, 30 RFF; 960 cpv. 1 cifra 2, 960 cpv. 2 CC
PRONUNCIA
Il reclamo 23 novembre 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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