AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00127
Data decisione, Autorità: 31.10.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00127
Lugano 31 ottobre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 30 maggio 1995 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno immobiliare __________ promosse dalla
contro
(es. __________ con __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile e __________ con __________ quale condebitore solidale e terzo proprietario dell’immobile);
in tema di avviso di ricezione della domanda di vendita;
richiamato il decreto presidenziale 31 maggio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
rilevato che l’evasione del presente reclamo comporta la caducità della domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata dalla creditrice unitamente alle osservazioni;
viste le osservazioni: - 19 giugno 1995 della
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ emessi il 23 febbraio 1994 dall’UEF di Locarno la __________ ha escusso in via di realizzazione d’un pegno immobiliare __________ come sopra indicato.
B. L’11 maggio 1995, avendo gli escussi con scritti 5 aprile 1994 ritirato le opposizioni interposte ai noti PE, la creditrice ha presentato le domande di vendita dei vari fondi oggetto del diritto di pegno.
C. Il 22 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha comunicato agli escussi la ricezione delle domande di vendita.
D. Con tempestivo reclamo 30 maggio 1995 __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità degli avvisi di ricezione della domanda di vendita, atteso che:
“la __________ aveva concesso ai ricorrenti un finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione della proprietà, garantito da vari diritti di pegno immobiliare”;
durante gli anni 1993/94 sorsero delle difficoltà per il pagamento degli interessi che portarono nel febbraio 1994 all’emissione dei noti precetti esecutivi, ai quali veniva opposta tempestiva opposizione”;
“fra la banca creditrice e gli escussi vi furono in seguito vari colloqui che si conclusero in accordi che portarono al ritiro delle opposizioni. In concreto la banca creditrice si era impegnata, in un primo tempo sino al novembre 1994, e in seguito sino al 9 novembre 1995, a tenere in sospeso la procedura esecutiva, segnatamente a non richiedere la realizzazione dei beni immobili”;
“contravvenendo alle pattuizioni, il 22 maggio 1995 venivano inoltrate all’UEF di Locarno le domande di vendita per tutti gli oggetti, malgrado che i ricorrenti (...) abbiano sempre ossequiato agli accordi”.
E. Con osservazioni 19 giugno 1995 la __________ ha chiesto, protestando tasse e spese, la reiezione del gravame.
L’osservante rileva che condizioni per la sospensione delle esecuzioni contro __________ e __________ __________ erano il “pagamento mensile di Fr. 3’360.-- da versare in aggiunta ai canoni di locazione” e il “pagamento entro un termine ragionevole dell’importo di Fr. 134’069.70, corrispondente agli interessi scaduti, a condizione che venisse sottoposto entro il 28.2.1995 un piano di ammortamento”. Condizioni per la sospensione dell’esecuzione contro __________ e __________ erano invece il “pagamento mensile di Fr. 1’200.--” e il “pagamento entro un termine ragionevole dell’importo di Fr. 21’592.90, corrispondente agli interessi scaduti, a condizione che venisse sottoposto entro il 28.2.1995 un piano di ammortamento”.
La creditrice assevera che nessuna delle condizioni da lei statuite nei vari scritti per la concessione di una dilazione è mai stata adempiuta dai debitori.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) il debitore ritiri l’opposizione;
b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;
d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.
Con scritti 5 aprile 1994 indirizzati all’UEF di Locarno i debitori hanno ritirato le opposizioni interposte ai noti PE. L’UEF si è quindi determinato correttamente: infatti ritirate le opposizioni, le procedure esecutive devono continuare, ricevute le domande in tal senso da parte del creditore (art. 154 cpv. 1 LEF), con l’avviso ai debitori che quest’ultimo ha domandato la realizzazione (art. 155 cpv. 2 LEF).
a) Gli escussi asseverano che la creditrice avrebbe loro concesso una dilazione di pagamento, impegnandosi a tenere in sospeso le procedure esecutive e a non richiedere la realizzazione degli immobili sino al 9 novembre 1995.
b) Dai doc. E e H emerge che la pretesa dilazione è in realtà atto condizionato a pagamenti che i reclamanti non dimostrano e nemmeno sostengono di aver onorato. Ne consegue che l'assunto dei reclamanti è privo di qualsivoglia riscontro documentale univoco.
a) Ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto, o che gli è stata concessa una dilazione, egli può sempre ottenere dal giudice, nel primo caso, l’annullamento e nel secondo la sospensione dell’esecuzione (Gilliéron, op. cit., p. 163).
b) Di regola, contestazioni di natura puramente esecutiva sull’operato degli uffici sono decise su reclamo all’autorità di vigilanza (Rep 1985 p. 349): tra queste rientrano anche quelle immediatamente liquide (cfr. sub 3 b). Tuttavia, il legislatore ha stabilito in particolari evenienze la cognizione del giudice ordinario (Rep 1985 p. 349). Tra di esse risulta anche quella dell’estinzione o della dilazione del debito di cui all’art. 85 LEF (Rep 1985 p. 349-350; BlSchK 1986 p. 187; Gilliéron, op.cit., p. 163). Il legislatore ha lasciato in detto caso ai cantoni la facoltà di definire le istanze competenti e la relativa procedura (Rep 1985 p. 350 e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., p. 163).
Il Ticino ha stabilito che la questione di cui all’art. 85 LEF deve essere proposta dinanzi al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza (art. 385 cpv. 1 CPC), e che la procedura si svolge in contraddittorio (art. 387 cpv. 1 CPC), Rep 1985 p. 350.
c. Gli escussi non hanno trasmesso la decisione giudiziale nel senso sopra indicato e nemmeno sostengono che vi sia una tale decisione.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art 68 cpv. 2 OTLEF) perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 79, 83 cpv. 2, 85, 154 cpv. 1, 155 cpv. 2 LEF; 385 cpv. 1, 387 cpv. 1 CPC
PRONUNCIA:
Il reclamo 30 maggio 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster