AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00047
Data decisione, Autorità: 29.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00047
Lugano 29 agosto 1995/C/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 12 gennaio 1995
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse da
contro
con
e contro
in materia di stato di riparto;
viste le osservazioni:
20 gennaio 1995 del Comune __________
25 gennaio 1995 di __________
24 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Il 20 maggio 1992 l’UEF di Locarno ha emesso su istanza di __________ __________ due PE in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ __________, con __________ quale terza proprietaria del pegno (es. n. __________) e contro __________ (es. n. __________).
sono indicati come debitori solidali.
Ai due PE non è stata interposta opposizione.
B. La creditrice ha formulato, nell’ambito delle due esecuzioni, la domanda di vendita degli immobili il 14 gennaio 1993.
C. Con provvedimento 11 novembre 1993 ________ l’UEF di Locarno ha fissato al 6 dicembre 1993 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, al 17 dicembre 1993 il deposito delle condizioni d’asta e al 17 gennaio 1994 la data dell’incanto.
D. Il 9 dicembre 1993 l’UEF ha allestito l’elenco oneri intimandolo lo stesso giorno alle parti interessate. A seguito della notifica di credito 20 dicembre 1993 di __________ e alle contestazioni presentate il 24 dicembre 1993 dalla reclamante contro l’elenco oneri, il 27 dicembre 1993/3 gennaio 1994 l’UEF di Locarno ha modificato l’elenco oneri 9 dicembre 1993 e le condizioni d’asta. L’elenco oneri è poi stato nuovamente modificato dalla sentenza 15 luglio 1994 dell’Autorità di vigilanza statuente sul reclamo presentato il 3 gennaio 1994 da __________.
E. Il 28 novembre 1994 il fondo è stato aggiudicato __________ __________ per Fr. 995’000.--.
F. Il 2 gennaio 1995 l’UEF di Locarno ha allestito lo stato di riparto relativo al mapp. n. __________ RFD di __________.
G. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ che ha postulato di annullare lo stato di riparto, atteso che:
“all’esattoria comunale __________, come risulta dallo stato di riparto stesso, sono stati riconosciuti Fr. 9’505.80 che contesto in quanto per imposte e tasse non risultavo debitrice di una somma così elevata. Un paragone con l’importo riconosciuto per imposte cantonali per lo stesso periodo è da sé illustrativo”;
“all’azienda comunale acqua potabile è stato riconosciuto un importo di Fr. 425.50 che non risulta impagato”;
“i calcoli dei rispettivi interessi indicati nello stato di riparto non sono specificati in modo dettagliato. Siccome anche in questi casi ho riscontrato delle differenze, chiedo gentilmente la revisione ed il dettaglio di queste voci”.
H. Con osservazioni 20 gennaio 1995 il Comune __________ ha rilevato che __________ nel corso del 1994 ha effettivamente effettuato alcuni pagamenti a favore della cassa comunale e dell’azienda acqua potabile.
Il 16 agosto 1994 la reclamante ha pagato Fr. 623.80 sulle imposte comunali scoperte e Fr. 1’131.10 per la rata 1993 del contributo “PGC”. All’esattoria comunale sarebbero quindi dovuti Fr. 4’782.50 per le imposte comunali e Fr. 2’213.-- quale saldo contributi “PGC”.
L’importo di Fr. 400.95 insinuato per la tassa relativa all’acqua potabile, corrispondente “alla fatturazione del secondo semestre 1993 (periodo 1. aprile-30 settembre)”, è stato versato il 16 marzo 1994. “A favore dell’azienda comunale dell’acqua potabile risulta attualmente un importo di Fr. 434.70, corrispondente al consumo del secondo semestre 1994 (periodo 1. aprile-30 settembre 1994)”.
Il Comune __________ non si oppone a una conseguente modifica dello stato di riparto.
I. __________ ha postulato la reiezione del gravame osservando che le censure sollevate dalla reclamante contro i crediti elencati nello stato di riparto sono improponibili “poiché tali crediti sono desunti dall’elenco oneri 9 dicembre 1993/27 dicembre 1993/3 gennaio 1994, cresciuto in giudicato, dopo che questa Camera, con sentenza 15 luglio 1994 (...) aveva operato alcune rettificazioni”.
L. L’UEF di Locarno rileva che, avendo il Comune __________ ridotto le sue pretese a Fr. 6’995.50, il riparto sarà modificato di conseguenza.
Considerato
in diritto:
Incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli oneri (art. 43 cpv.1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art. 102 RFF anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare).
L’elenco oneri, come la graduatoria fallimentare (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e riferimenti ivi), benché definitivo può ancora essere modificato in casi eccezionali, segnatamente quando:
un credito è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
un credito non è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
vi è stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato
fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
Nel caso di specie è pacifico che l’elenco oneri (allestito il 9 dicembre 1993, modificato il 27 dicembre 1993/3 gennaio 1994 e poi ancora il 15 luglio 1994, a seguito di sentenza di pari data dell’Autorità di vigilanza) avesse acquistato forza di cosa giudicata già prima del 5 gennaio 1995, data del deposito dello stato di ripartizione.
__________ assevera di non essere debitrice dell’esattoria comunale __________ dell’importo di Fr. 9’505.80 per imposte e tasse scoperte e di aver pagato la somma di Fr. 425.50 all’azienda comunale dell’acqua potabile. Relativamente alle varie ipoteche convenzionali la reclamante argomenta che la calcolazione degli interessi indicati nello stato di riparto non è specificata e quindi, ritenuto che avrebbe “riscontrato delle differenze”, postula “la revisione ed il dettaglio di queste voci”.
Come già evidenziato al considerando 1, l’Autorità di vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione.
Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.
5.1. Con le osservazioni il Comune __________ ha rilevato che il 16 agosto 1994 la reclamante ha pagato Fr. 623.80 per le imposte comunali scoperte e Fr. 1’131.10 per la rata 1993 del contributo “PGC”. All’esattoria comunale sarebbero quindi dovuti Fr. 4’782.50 per le imposte comunali e Fr. 2’213.-- quale saldo contributi “PGC”. Vista l’esplicita ammissione dell’ente pubblico di aver già ricevuto parte dell’importo dovuto, lo stato di riparto deve quindi essere modificato iscrivendo a p. 1 sub 1.a. “Città di __________, Esattoria comunale Fr. 6’995.50 totale - in contanti” in luogo di “Città di __________, Esattoria comunale Fr. 9’505.80 totale - in contanti”. Siffatta modifica non genera pregiudizio alcuno per i creditori e può pertanto essere effettuata senza ulteriore deposito dello stato di ripartizione.
Ove il reclamo tenda a ridurre ulteriormente il credito riconosciuto al Comune __________ per le imposte comunali dal 1988 al 1994 e per i contributi relativi alle opere di canalizzazione, la censura di __________ si rileva del tutto priva di effetto ai fini del presente giudizio (cfr. cons. 1 e 4).
5.2. Nelle osservazioni il Comune __________ ha asseverato che l’importo di Fr. 400.95 insinuato per la tassa relativa all’acqua potabile, corrispondente “alla fatturazione del secondo semestre 1993 (periodo 1. aprile-30 settembre)”, è stato versato il 16 marzo 1994. Ne consegue che lo stato di riparto deve essere di conseguenza modificato stralciando il credito iscritto sub 1.b. di 425.50, irrilevante essendo che a favore dell’azienda comunale dell’acqua potabile sarebbero sorte altre pretese, segnatamente un credito Fr. 434.70 per il consumo del secondo semestre 1994 (periodo 1. aprile-30 settembre 1994).
Anche questa modifica dello stato di ripartizione non genera danno ai rimanenti creditori. Essa può dunque venire effettuata senza ulteriore deposito dello stato di ripartizione.
5.3. Il credito di complessivi Fr. 548’499.50 __________ si compone dell’importo capitale di Fr. 450’000.--, degli interessi decorsi sino al giorno dell’incanto avvenuto il 28.11.1994 e delle spese. La differenza di Fr. 27’562.50 tra gli interessi iscritti nell’elenco oneri e gli interessi fissati nello stato di riparto, rappresenta l’ammontare degli interessi decorsi nel periodo intercorrente tra il 17 gennaio 1994 (data prevista per l’incanto in assenza di impugnativa dell’elenco degli oneri) e il 28 novembre 1994 (giorno in cui vi è stata l’asta), che l’ufficio ha dovuto riportare nello stato di riparto (art. 157 cpv. 2 LEF). Quanto detto per il credito __________ vale mutatis mutandis per le pretese creditorie del __________ e della __________ Ne consegue che l’inserimento nello stato di ripartizione delle pretese __________ di complessivi Fr. 548’499.50, 203’501.60 risp. 700’569.90 è corretto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 157 cpv. 2 LEF; 43 cpv. 1, 102 e 112 cpv. 1 RFF
pronuncia
1.1. Di conseguenza lo stato di ripartizione nelle esecuzioni n. __________ e __________ è rettificato come segue:
1.1.1. sub 1.a. in luogo di “Città di __________, Esattoria comunale Fr.9’505.80 totale - in contanti” è iscritto “Città di __________, Esattoria comunale Fr. 6’995.50 totale - in contanti”.
1.1.2. sub 1.b. è stralciata la posizione “Città di __________, Azienda comunale acqua e gas, __________ Fr. 425.50 totale - in contanti”.
1.2. E’ fatto ordine all’ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di procedere alle modifiche sub 1.1., rettificando altresì i corrispondenti importi globali.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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