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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00105
Data decisione, Autorità: 29.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00105
Lugano 29 agosto 1995/C/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 27 marzo 1995 del
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nel fallimento del
in tema di iscrizione della proprietà di cartelle ipotecarie nel registro dei creditori del registro fondiario;
viste le osservazioni:
18 aprile 1995 del __________
26 aprile 1995 dell'UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 12 gennaio 1995 la Pretore di Mendrisio-Nord ha decretato il fallimento del __________Il 26 gennaio 1995, statuendo sull’istanza in tal senso dell’UEF di Mendrisio, la Pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento del __________ mediante la procedura sommaria.
B. Con atto 2 febbraio 1995 l’UEF di Mendrisio ha pubblicato l’apertura del fallimento ex art. 231 LEF e ha fissato al 2 marzo 1995 il termine per l’insinuazione dei crediti e per la notifica delle servitù relative alle PPP __________ __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita.
Con scritto 1. marzo 1995 il __________ ha insinuato un credito di Fr. 12’185’743.25 oltre interessi preteso garantito da due cartelle ipotecarie al portatore di Fr. 5’000’000.-- cadauna gravanti in terzo e quarto rango le note PPP. A sostegno della sua pretesa __________ ha prodotto, oltre alle cartelle ipotecarie, due contratti di mutuo datati 9 febbraio 1989 e 29 gennaio 1990 dai quali risulta che __________ ha concesso al __________ un credito di costruzione di Fr. 19’500’000.-- poi ridotto a Fr. 18’000’000.-- e uno scritto 27 novembre 1992 dal quale si evince che con effetto dal 31 ottobre 1992 __________ ha ceduto il credito vantato contro la fallita, unitamente alle relative garanzie, a __________.
C. Con “istanza di cambiamento di iscrizione a registro dei creditori” del 2 marzo 1995 il __________ ha chiesto “l’iscrizione del proprio nominativo nel Registro dei creditori per quanto riguarda le cartelle ipotecarie di nom. Fr. 5’000’000”, atteso che “in seguito ad avvenuta cessione di credito, garanzie e diritti accessori ivi connessi, avvenuta il 27 novembre 1992” __________ sarebbe “subentrata nel credito garantito dalle cartelle ipotecarie al portatore a suo tempo concesso dalla __________ al __________. Ritenuto che il 12 gennaio 1995 è stato decretato il fallimento della debitrice, __________ ha chiesto all’UEF di Mendrisio il consenso a questa operazione.
D. Il 10 marzo 1995 l’avv. __________, presidente del consiglio di amministrazione della fallita, si è opposto all’iscrizione della reclamante nel Registro dei creditori, asseverando in sostanza che __________ non è creditrice cessionaria mancando “l’atto formale di cessione nella forma scritta ai sensi dell’art.165 cpv. 1 CO”. La comunicazione del 27 novembre 1992 non varrebbe infatti quale atto di cessione in forma scritta, “poiché trattasi semplicemente della comunicazione alla debitrice”. Creditore risulterebbe pertanto ancora il __________. Per l’avv. __________ le cartelle ipotecarie in questione sono inoltre di proprietà del __________ che le ha cedute al __________ in pegno manuale.
E. Con decisione 14 marzo 1995 l’UEF ha negato alla reclamante il consenso al cambiamento dell’iscrizione nel registro fondiario, atteso che “__________ non essendo tutt’oggi legittimo creditore della fallita non può richiedere l’iscrizione a Registro creditori del Registro fondiario”.
F. Con tempestivo reclamo 27 marzo 1995 il __________ ha postulato che la decisione 14 marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio venga annullato e che venga ordinato all’UEF di acconsentire alla sua iscrizione nel registro fondiario quale creditore per le due cartelle ipotecarie di nominali Fr. 5’000’000.-- cadauna gravanti in III e IV rango le PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, atteso che:
“la dichiarazione di cessione di credito (unitamente a tutte le garanzie relative e diritti accessori ivi connessi) del 27 novembre 1992, redatta contestualmente dal __________ e dal __________ e notificata alla debitrice, è comprensiva di tutti i requisiti giusta l’art. 165 cpv. 1 CO”;
“prova dell’avvenuta cessione del credito è l’istanza 2 marzo 1995 di __________, che ha chiesto di essere cancellata dal Registro dei creditori in relazione alle note quote di PPP”;
“la decisione dell’UEF di Mendrisio del 14/15 marzo 1995 si identifica con il mancato riconoscimento del credito insinuato da __________ ”;
“il reclamante, benché non ne abbia l’obbligo, produce all’UEF copia autentica del brevetto notarile dell’avv. __________ che riproduce il contratto di cessione di crediti fra __________ e __________ del 4 novembre 1992”;
“l’opposizione al riconoscimento di __________ quale creditrice del __________ da parte del presidente del consiglio di amministrazione, costituisce da un lato un abuso di diritto e dall’altro lato l’avv. __________ contravviene a dichiarazioni scritte fatte proprio all’UEF di Mendrisio”.
G. Con osservazioni 18 aprile 1995 il __________ ha postulato in via principale la declaratoria di irricevibilità del gravame e in via subordinata la sua reiezione.
L’osservante contesta la qualifica di “decisione” soggetta a reclamo ex art. 17 LEF “data dalla reclamante alla comunicazione 14 marzo 1995”, perché essendo “stato pronunciato il 12 gennaio 1995 il fallimento del __________ manifestamente non era più possibile disporre a RF dell’immobile”.
A mente del __________ “la comunicazione dell’ufficiale dell’UEF di Mendrisio alla reclamante, di non autorizzare alcuna modifica a RF, e segnatamente a Registro creditori, quo a servitù e oneri fondiari gravanti i beni immobili di proprietà della fallita è del tutto corretta, poiché appare impensabile che, una volta dichiarato il fallimento, e prima che venga allestita la graduatoria dei crediti ex art. 245 LEF, avvengano cambiamenti a registro fondiario, non giustificati dalla procedura fallimentare”.
Per __________ la via del reclamo sarebbe preclusa “per una mancata iscrizione a RF, poiché tale azione non è di natura esecutiva e non soggiace pertanto alla LEF, ma dipende unicamente dalle norme sul Registro fondiario contenute nel CC e nel RRF (art. 65-66-108). Eventuali contestazioni per mancate iscrizioni o modificazioni a RF vanno sollevate mediante azione giudiziaria civile”.
Nell’ambito dei rapporti di dare e avere “tra la fallita e terze persone da un lato e la reclamante dall’altro lato sono pendenti numerose azioni giudiziarie di natura esecutiva, civile e penale”, tra cui “un’azione giudiziaria civile tra la reclamante, la fallita e altre terze persone, volta appunto all’accertamento dell’esistenza del credito fatto valere dalla reclamante” nella quale “la fallita e altre terze persone hanno formalmente contestato alla reclamante sia l’esistenza dell’atto di cessione nella forma scritta ex art. 165 CO sia la natura stessa di tale eventuale atto”.
H. Con osservazioni 26 aprile 1995 l’UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio dell’Autorità di vigilanza asseverando che la decisione impugnata non è “una decisione di mancato riconoscimento del credito insinuato”.
Ritenuto
in diritto:
“Il nome ed il domicilio dei creditori garantiti da un pegno immobiliare, come pure quelli dei creditori pignoratizi o degli usufruttuari di crediti garantiti da un pegno immobiliare, vengono iscritti in un registro speciale (art. 108 RRF), se l’avente diritto ne fa istanza all’ufficiale del registro, giustificando il suo diritto (art. 66 cpv. 2 RRF).
Con “istanza di cambiamento di iscrizione a registro dei creditori” del 2 marzo 1995 inviata all’UEF di Mendrisio, __________ ha postulato “l’iscrizione del proprio nominativo nel Registro dei creditori per quanto riguarda le cartelle ipotecarie di nom. Fr. 5’000’000”, atteso che, “in seguito ad avvenuta cessione di credito, garanzie e diritti accessori ivi connessi”, __________ è “subentrata nel credito garantito dalle cartelle ipotecarie al portatore a suo tempo concesso dalla __________ al ____________. Ritenuto che il 12 gennaio 1995 è stato decretato il fallimento della debitrice, __________ ha chiesto all’UEF di Mendrisio il consenso a questa operazione.
Provvedimento nel senso inteso dal menzionato disposto della LEF può essere solo una decisione presa dall’organo di esecuzione nell’ambito delle sue competenze. La questione dell’iscrizione nel registro dei creditori del registro fondiario è di esclusiva competenza dell’ufficiale dei registri. L’atto 14 marzo 1995 dell’UEF non costituisce quindi provvedimento ex art. 17 cpv. 1 LEF, atteso che l’organo di esecuzione non è legittimato ad emanare un provvedimento in una materia sottratta alla giurisdizione esecutiva poiché rientrante nell’esclusiva competenza delle autorità preposte al registro fondiario. Ne consegue che il reclamo è irricevibile per carenza di giurisdizione esecutiva.
Trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito (art. 245 LEF).
Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l’indicazione dei motivi del rigetto (art. 248 LEF; art. 58 RUF).
La graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio (art. 249 cpv. 1 LEF). Il deposito della graduatoria deve effettuarsi presso il competente ufficio dei fallimenti anche nel caso in cui viene nominata una speciale amministrazione del fallimento. L’amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori (art. 249 cpv. 2 LEF). Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto (art. 249 cpv. 3 LEF).
La graduatoria, quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento, può essere contestata in via di reclamo ex art. 17 LEF (per violazioni di prescrizioni procedurali) o con azione di impugnazione ex art. 250 LEF (quando è contestato il contenuto di diritto materiale), cfr. DTF 85 III 97, CEF 19 ottobre 1987 su reclamo U. e 15 settembre 1987 su reclami E. SA & LLCC; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1988, § 46 m. 34; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 337).
In concreto l’UEF di Mendrisio non ha ancora depositato la graduatoria nel fallimento del __________: come rettamente evidenziato dall’Ufficio medesimo, la decisione impugnata non rappresenta una decisione ex art. 245 LEF. La declaratoria di irricevibilità del gravame non risulta dunque di pregiudizio alla reclamante, atteso che nell’ipotesi che l’Ufficio non dovesse ammettere in graduatoria le pretese creditorie da lei insinuate, la banca, potrebbe reclamare o agire giudizialmente contro la graduatoria.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 244, 245, 248, 249, 250 LEF; 58 RUF; 18, 66 cpv. 2, 108 RRF; 164 ss. CO
pronuncia
Il reclamo 27 marzo 1995 del __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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