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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00173
Data decisione, Autorità: 22.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00173
Lugano 22 agosto 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 2 giugno 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il reclamante da
in tema di nuova stima peritale di pegno immobiliare;
viste le osservazioni:
21 giugno 1995 dell'__________
31 luglio 1995 dell'UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7 settembre 1994 dell'UEF di Bellinzona l'__________ procede in via di realizzazione d'un pegno immobiliare contro __________, indicando quale immobile da realizzare la part. n. __________ RFD di __________, di proprietà dell'escusso.
Al PE l'escusso ha omesso di interporre opposizione.
B. Il 9 marzo 1995 __________ ha chiesto la vendita del pegno e il 12 aprile 1995 l'UEF di Bellinzona ha incaricato l'arch. __________ di allestire la perizia del mappale oggetto dell'esecuzione.
C. Il 22 maggio 1995 l'arch. __________ ha rassegnato all'UEF il suo rapporto, indicando il valore complessivo di stima peritale del fondo da realizzare in Fr. 1'250'000.--.
D. Il 24 maggio 1995 l'UEF di Bellinzona ha trasmesso al reclamante copia del rapporto peritale.
E. Contro la determinazione della stima peritale si è tempestivamente aggravato __________, asseverando che "la perizia allestita dall'arch. __________ ha valutato la proprietà in parte in modo insufficiente ed in parte in modo errato non rilevando i valori corretti delle superfici e dei metri cubi dell'immobile". Il reclamante ha quindi chiesto, con protesta di spese e ripetibili, l'allestimento di una nuova perizia con contestuale fissazione di un adeguato anticipo spese.
Per il reclamante al perito deve essere assegnato un termine di tre mesi dal pagamento dell'anticipo per allestire il proprio referto.
F. Con osservazioni 21 giugno 1995 __________ non si è opposta "in linea di principio all'allestimento di una nuova perizia purché le spese vengano interamente accollate alla reclamante". La creditrice ha postulato "che il termine da impartire al perito per la stesura del proprio referto non sia superiore ad un mese, dal momento che un differimento della realizzazione dell'immobile di cui al mappale n. __________ RFD di __________ danneggerebbe ulteriormente l'osservante, che in qualità di creditrice ipotecaria vedrebbe aumentare notevolmente gli interessi relativi al proprio credito".
G. Delle osservazione dell'UEF di Bellinzona si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1988, p. 173; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 5. ediz., Berna1993, § 22 m. 38).
La nuova stima sarà esperita solo dopo che l'istante avrà depositato l'anticipo per le spese peritali.
La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo, facendo astrazione dai dati catastali-fiscali e da quelli dell'assicurazione contro gli incendi (art. 9 cpv. 1 RFF) siccome reputati inaffidabili (DTF 73 III 55).
Il valore venale presumibile ex art. 9 cpv. 1 RFF coincide con il valore commerciale e dipende dal valore intrinseco del fondo oltre che dalle condizioni generali del mercato immobiliare (DTF 73 III 55): non si può invece ammettere dal profilo del diritto esecutivo che vi sia una minusvalenza in caso di realizzazione forzata. E' infatti preciso compito dell'ufficio esecuzione fallimenti, nonché delle parti interessate nella procedura esecutiva, di vegliare congiuntamente affinché la realizzazione dei beni avvenga con opportuna pubblicizzazione e nelle stesse condizioni, mutatis mutandis, di una vendita libera: ne devono logicamente conseguire ricavi equivalenti.
Nel caso concreto il referto peritale trasmesso il 22 maggio 1995 dall'arch. __________ all'UEF di Bellinzona indica un valore di Fr. 1'250'000.-- mentre il reclamante pretende che il valore venale presumibile sia di molto superiore.
Poiché il reclamante contesta le conclusioni della prima perizia, per l'art. 9 cpv. 2 RFF l'Autorità cantonale di vigilanza deve ordinare d'ufficio, prescindendo da ogni esame sul valore del primo elaborato, che sia esperita, su mandato dell'UEF di Bellinzona, una nuova perizia ad opera di altro perito (DTF 110 III 71 cons. 3 e 73 III 55), ritenuto che il richiedente la nuova perizia versi l'anticipazione per le nuove spese peritali che l'UEF di Bellinzona sarà per determinare.
In difetto di siffatta anticipazione, il valore del fondo messo all'incanto sarà definitivamente determinato in Fr. 1'250'000.--.
La questione a sapere se sia opportuno assegnare al perito un termine per la stesura del rapporto di stima rientra nel potere di apprezzamento dell'ufficio di esecuzione: sarà pertanto l'UEF di Bellinzona che fisserà al nuovo perito, se lo riterrà opportuno, ciò che in estratto sembra lo sia, un termine per l'allestimento della stima ex art. 9 cpv. 2 RFF, ritenuto comunque che trenta giorni di tempo già costituiscono il limite massimo consentito.
A prescindere da queste premesse, se un interessato -anche contro ogni ragionevolezza materiale e procedurale, oltre che d'ordine finanziario- richiede una nuova stima e ne anticipa le spese, ope legis ex art. 9 cpv. 2 RFF, richiamato l'art. 99 cpv. 2 RFF, si dovrà esperire una nuova perizia.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 97 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF; 9 cpv. 2 e 99 RFF
Pronuncia:
1.1 Di conseguenza l'UEF di Bellinzona ordinerà una nuova perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) del fondo di cui al mapp. n. __________ RFD di ___________, dopo che __________ avrà versato l'anticipazione richiesta per le spese peritali.
1.2 In difetto di anticipazione delle spese peritale occorrenti, il valore venale presumibile del fondo di cui al mapp. n. __________ RFD di __________ sarà definitivamente determinato in Fr. 1'250'000.--.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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