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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00144
Data decisione, Autorità: 08.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00144
Lugano 8 agosto 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 30 giugno 1995 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ in via ordinaria di pignoramento o di fallimento promossa contro il reclamante dalla
in tema di specie d’esecuzione (ordinaria in luogo di in via di realizzazione del pegno);
richiamato il decreto presidenziale 4 luglio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
14 luglio 1995 della __________
3 e 18 luglio 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 30 maggio 1995 la __________ ha chiesto di procedere in via ordinaria per Fr. 163’677.15 oltre accessori contro __________.
B. Il 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha emesso il precetto esecutivo n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
Con tempestivo reclamo 30 giugno 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del PE n. __________, atteso che:
“l’art. 41 LEF prevede che, per crediti garantiti da pegno, l’esecuzione avvenga in via di realizzazione del pegno”;
“la banca procedente ha in pegno manuale ai sensi dell’art. 37 LEF due polizze rischio morte __________, una dell’importo di Fr. 122’000.-- e l’altra dell’importo di Fr. 100’000.--”;
“il presunto debitore gode in tale evenienza del beneficium excussionis realis, motivo per cui egli può pretendere che l’eventuale creditore venga soddisfatto in primis dal provento della realizzazione del pegno”.
D. Con osservazioni 14 luglio 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
A mente della procedente il beneficio dell’escussione reale è di carattere dispositivo e quindi è nella “facoltà delle parti convenire un diritto di scelta della procedura da seguire”. Nel caso di specie alla banca sarebbe stata concessa, con la sottoscrizione delle condizioni generali dell’atto di costituzione di pegno, “la facoltà di procedere in via di pignoramento”.
E. Pure l’UEF di Locarno ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto
L’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (art. 41 cpv. 1 LEF; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 32 m. 8 e rif. ivi).
Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare (DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15) nelle ipotesi seguenti:
a) omettendo di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59);
b) concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133);
c) pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15).
Con atto 17 marzo 1988 (doc. B) __________ ha concesso a __________ un credito in conto corrente di Fr. 200’000.--, garantito da due “polizze assicurazione rischio morte” __________ (doc. A).
Nel caso di specie il reclamante, sottoscrivendo “l’atto di costituzione di pegno per crediti derivanti da polizze d’assicurazione” del 17 marzo 1988 (doc. A) ha conferito alla banca la facoltà di procedere, “a suo libero giudizio”, “in via di realizzazione del pegno o in via di esecuzione ordinaria” (sub 6 dell’atto di costituzione di pegno).
Con siffatta pattuizione il reclamante ha espressamente rinunciato al beneficio dell’escussione reale, concedendo alla banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn, op. cit., § 32 m. 15).
Legittima è quindi stata la scelta operata dalla __________ di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria contro il debitore.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 41 cpv. 1 e 151 ss. LEF
PRONUNCIA:
Il reclamo 30 giugno 1995 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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