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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00104
Data decisione, Autorità: 24.07.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00104
Lugano 24 luglio 1995C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 aprile 1995
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ in via ordinaria di pignoramento o di fallimento, a convalida del sequestro n. __________, promossa contro il reclamante __________ da
in materia di avviso di pignoramento;
viste le osservazioni:
18 aprile 1995 del __________
24 aprile 1994 del __________
25 aprile 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 20 gennaio 1995 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha sequestrato su istanza __________ “ogni e qualsiasi avere intestato a nome del debitore e del quale egli risulta essere beneficiario economico, in qualsiasi forma esso sia, depositato presso la sede __________ con particolare riferimento a quanto depositato sul conto __________; presso la sede __________ con particolare riferimento alla relazione n. __; presso il Ministero Pubblico Cantonale, Palazzo di Giustizia con riferimento alla cauzione depositata del debitore. Il tutto fino a concorrenza dell’importo di Fr. 8’000.--”.
B. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso __________ __________ e __________ il 20 gennaio 1995 e presso il Ministero pubblico di Lugano il 23 gennaio 1995.
C. Il 3 marzo 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ __________, a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________, al quale l’escusso non ha interposto opposizione.
D. Il 29 marzo 1995 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione.
E. Con avviso di pignoramento del 3 aprile 1995 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ che il 4 maggio 1995 avrebbe provveduto al pignoramento presso il Ministero pubblico per un credito di Fr. 8’540.45.
F. Con tempestivo reclamo 13 aprile 1995 __________ e __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del pignoramento, atteso che:
“oggetto del pignoramento e del relativo avviso è una cauzione giudiziaria depositata presso il Ministero pubblico”;
“la natura della cauzione giudiziaria è, in materia di libertà personale dell’accusato, quella di misura sostitutiva dell’arresto”;
“lo scopo della cauzione non è infatti quello di garantire il risarcimento del danno, ma essenzialmente quello di evitare che l’accusato si sottragga al procedimento o alla pena”;
“la cauzione, quale proporzionale misura sostitutiva del carcere preventivo, non deve servire a tacitare il danno patito dalla parte lesa”;
“solo nell’ambito dell’eventuale decadenza della cauzione spettano alla parte civile diritti di soddisfazione delle proprie pretese risarcitorie”;
“se non si verifica quest’ultima negativa ipotesi, la cauzione non può essere destinata ad altro ed anzi va restituita, se cessa la sua causa (art. 50 cpv. 1 CPP)”;
“infatti la cauzione, oltre al menzionato scopo principale di assicurare la presenza dell’accusato al seguito della procedura, ha pure quello di garantire le conseguenze pecuniarie pubbliche della condanna, senza poter assolutamente servire al supposto risarcimento del pregiudizio subito dalla vittima”;
“l’importo di cauzione di Fr. 200’000.-- originari, non è di proprietà di __________ ”;
“conformemente alla dichiarazione 11 aprile 1995 della __________ è attestato senza alcun dubbio che parte della cauzione (Fr. 125’000.--) in data 13 luglio 1993 era ed è di pertinenza della signorina __________, la quale ha gravato il mappale n. __________ limitatamente alla quota A __________ e di sua proprietà, di un debito ipotecario di pari valore (cfr. doc. C)”;
“il resto, vuol dire Fr. 75’000.--, sono fondi di proprietà della succitata __________ e della di lei famiglia (doc. D), e meglio come attestato dalla dichiarazione 6 aprile 1995 in cui si fanno valere i diritti di proprietà su tale somma e sulla cauzione originaria in generale”;
“stando così le cose la cauzione in narrativa, oggi ridotta a Fr. 100’000.--, è da considerarsi impignorabile siccome proprietà di terzi”.
G. Con osservazioni 18 aprile 1995 il __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
Il creditore assevera che “il credito posto in esecuzione (ripetibili assegnate con sentenze cresciute in giudicato) non ha nulla a che vedere con la pretesa risarcitoria derivata dagli atti illeciti compiuti dal __________, per i quali è pendente una causa civile ben distinta”.
A mente del __________ non sarebbe “inoltre competenza dell’Autorità di reclamo valutare la portata del contestato esercizio dell’azione privata (civile) all’interno dell’azione pubblica (penale)”.
Per l’appellato “il Ministero pubblico ha ricevuto l’importo iniziale di Fr. 200’000.-- da __________ ”.
H. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e del Ministero Pubblico si dirà, per quanto necessario, in seguito.
I. Il 4 maggio 1995 l’UE di Lugano ha pignorato “una cauzione di Fr. 100’000.-- (centomila) - (prestata per la libertà provvisoria), depositata presso __________, conto deposito n. __________ __________, sino a concorrenza del credito in esecuzione di Fr. 6’100.-- (seimilacento) + int. al 5 % + acc. + spese”.
Considerato
in diritto:
La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee (art. 49 cpv. 1 CPP). La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata (art. 50 cpv. 1 CPP). La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico (art. 50 cpv. 3 CPP). La cauzione decade a favore dello Stato, come gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà (art. 51 cpv. 1 CPP), ritenuto che la parte civile ha diritto di chiedere che siano soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili, quando non esistono altri beni del condannato, nella parte eccedente le spese processuali e le eventuali multe (art. 51 cpv. 2 CPP).
Per il diritto federale sono pignorabili ex art. 88 ss. LEF, in principio, tutti i beni appartenenti al debitore al momento del pignoramento (BlSchK 1988 p. 234; DTF 97 III 25), compresi i crediti non ancora esigibili (BlSchK 1988 p. 234). Impignorabili sono invece le semplici aspettative, (“Anwartschaften”), ossia beni patrimoniali futuri (BlSchK 1988 p. 234; DTF 97 III 27). In concreto l’esigibilità del credito in questione, ossia il momento in cui la cauzione verrà restituita, non è determinabile ed é inoltre incerto, se e in quale misura, la cauzione decadrà a favore dello Stato (BlSchK 1988 p. 234 s.). Siffatto credito -subordinato al non adempimento da parte dell’escusso delle condizioni di cui all’art. 50 cpv. 1 CPP, il cui importo non può essere determinato perché condizionato dall’ammontare delle spese giudiziarie e di eventuali multe (art. 50 cpv. 3 CPP) e il cui termine di esigibilità è ancora incerto- altro non è che una pretesa futura, ossia una semplice aspettativa, che non può essere pignorata. Ne consegue la declaratoria di nullità del pignoramento 4 maggio 1995 nell’esecuzione n. __________.
Visto l’esito del gravame priva d’oggetto risulta essere la questione a sapere se l’importo di cauzione appartenga __________ oppure a __________, ritenuto in ogni caso che chi ha versato l’importo della cauzione non lo può ottenere di ritorno finché sussistono le cause che hanno originato la dazione della cauzione.
Il reclamo 13 aprile 1995 __________ è accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità, benché espressamente protestate dai reclamanti, perché così imposto per norma di diritto regolamentare federale (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 88 ss. LEF; 49 ss., 49 cpv. 1, 50 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51 cpv. 1 e 51 cpv. 2 CPP
PRONUNCIA:
1.1. Di conseguenza è annullato il pignoramento 4 maggio 1995 dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ con il quale l’ufficio ha pignorato “una cauzione di Fr. 100’000.-- (centomila) - (prestata per la libertà provvisoria), depositata presso __________ __________, conto deposito n. __________, sino a concorrenza del credito in esecuzione di Fr. 6’100.-- (seimilacento) + int. al 5 % + acc. + spese”.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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