AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1995.00086
Data decisione, Autorità: 21.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00086
Lugano 21 giugno 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 10 ottobre 1994
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'ambito delle esecuzioni n. __________ promosse dai reclamanti contro
in tema di anticipo delle spese di esecuzione ex art. 68 cpv. 1 LEF;
richiamato il decreto presidenziale 18 ottobre 1994 di concessione dell’effetto sospensivo;
richiamata l’ordinanza presidenziale 9 maggio 1995;
viste le osservazioni 14 ottobre 1994 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con verbale di pignoramento 18 maggio 1993, riferito a varie esecuzioni promosse contro __________ e appartenenti al primo gruppo di pignoramento, l’UEF di Locarno ha pignorato i seguenti beni immobili siti nel Comune __________:
“1. Part. n. __________
27/1000 comproprietà dell’immobile parcella n. , piano __________ (28-93, 2) “ ”, con il diritto particolare per l’appartamento di 1 ½ locali al pianterreno, con parte cantina nel sotterraneo - parte comproprietà piani n. 1”;
“2. Part. n. __________
31/1000 comproprietà dell’immobile parcella n. , piano __________ (28-93, 2) “ ”, con il diritto particolare per l’autorimessa con 19 posteggi, numeri 1-19 - parte comproprietà piano n. 21”.
B. Con verbali di pignoramento 17 giugno 1993, 23 agosto 1993, 2 settembre 1993, 7 ottobre 1993, 4 novembre 1993, 13 gennaio 1994, 17 febbraio 1994, 19 aprile 1994, 4 luglio 1994, riferiti alle varie esecuzioni promosse contro __________ e appartenenti al gruppi di pignoramento n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 l’UEF di Locarno ha nuovamente pignorato i beni immobili già pignorati in precedenza e elencati al considerando A.
C. Considerato che dall’avviso d’incanto dei due fondi pignorati del 3 giugno 1994 dell’Ufficio di esecuzione __________ __________ risulta un valore di stima complessivo dei due fondi di Fr. 177’000.--, in luogo di Fr. 501’000.-- indicato dall’UEF di Locarno nei vari atti di pignoramento, il 13 luglio 1994 __________ e __________ hanno chiesto “di procedere già sin d’ora al pignoramento di altri beni immobili”, allegando una lista degli immobili di presunta proprietà dell’escusso.
Il 15 luglio 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto, tramite invio postale raccomandato, a diciotto uffici di esecuzione della Svizzera di procedere al pignoramento di vari fondi di presunta proprietà dell’escusso.
Il 18 luglio 1994 l’UE __________ ha richiesto all’UEF di Locarno, per dar seguito alla richiesta di pignoramento 15 luglio 1994, un’anticipazione delle spese di Fr. 1’000.--, di cui solo Fr. 492.20 sono stati retrocessi all’UEF di Locarno.
Il 18 luglio 1994, il 21 luglio 1994, il 26 luglio 1994, il 2 agosto 1994, il 12 agosto 1994 l’UE __________ __________ hanno notificato all’ufficio di Locarno che il debitore non possiede (più) alcun bene immobile nel rispettivo circondario. Per le loro incombenze i citati uffici hanno chiesto il versamento di Fr. 61.--, 8.60, 15.30, 28.50, 12.--, 15.50, 16.60, 24.60, 11.30, che l’UEF di Locarno ha prontamente effettuato.
Il 20 settembre 1994 l’UEF di Locarno ha versato Fr. 1’200.-- a __________, per la traduzione degli scritti e di vari documenti in lingua tedesca trasmessi all’UEF dagli uffici di esecuzione richiesti.
Il 22 agosto 1994 l’ufficio ha effettuato a favore dei reclamanti un completamento di pignoramento ex art. 145 LEF.
D. Il 27 settembre 1994 l’UEF di Locarno ha trasmesso alla patrocinatrice dei reclamanti a mezzo rimborso di Fr. 1’811.60 il completamento di pignoramento 22 agosto 1994.
I creditori non hanno versato l’importo richiesto e quindi l’ufficio non ha loro consegnato il relativo verbale.
E. Con scritto 30 settembre 1994 l’Ufficio ha comunicato ai reclamanti che “il rimborso di Fr. 2’255.--”, comprendente le spese di pignoramento e il relativo verbale, è composto di Fr. 716.-- per spese di rogatoria pagate a 12 UEF della Svizzera, di Fr. 144.-- per 12 raccomandate inviate agli UEF, di Fr. 1’200.-- per diverse traduzioni fatte eseguire dall’ufficio e inerenti le rogatorie e di Fr. 195.-- per spese diverse.
F. Con tempestivo reclamo 10 ottobre 1994 __________ e __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, che il provvedimento 29.9.1994 relativo alla richiesta contro rimborso di Fr. 1’811.60 venga annullato, che le spese di Fr. 1’200.-- di traduzione siano poste a carico dell’UEF di Locarno e che venga fatto ordine all’ufficio di mettere a disposizione dei creditori i verbali di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________ nonché i giustificativi delle spese ad essi connesse, atteso che:
per l’art. 68 cpv. 1 LEF “le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore”;
“nella fattispecie l’Ufficio di esecuzione, prima di procedere al pignoramento, non ha chiesto alcun anticipo, ma ha agito direttamente facendo eseguire delle traduzioni per Fr. 1’200.-
I reclamanti non contestano le spese postali, rogatoriali e relative ai pignoramenti, ma chiedono che l’Ufficio di Locarno emetta una fattura dettagliata e produca le pezze giustificative dei costi sostenuti. Soltanto allora, ed una volta in possesso del verbale di pignoramento, i reclamanti pagheranno quanto dovuto”;
“da parte dell’Ufficio esecuzione non c’è alcuna chiarezza nell’esposto delle spese: con la lettera contro rimborso esso chiede Fr. 1’811.60 e con la lettera 30.9.1994 Fr. 2’255.--”;
“i reclamanti contestano per contro di dover pagare le spese delle traduzioni fatte eseguire dall’Ufficio a loro totale insaputa”;
“l’Ufficio prima di far eseguire tali traduzioni, avrebbe dovuto avvisare perlomeno la sottoscritta delle sue intenzioni o eventualmente richiedere un anticipo di spese specifico al provvedimento. In tal modo i creditori qui reclamanti avrebbero potuto esprimersi in merito opponendosi alla misura, eventualmente mettersi a disposizione tramite la sottoscritta per eseguire la traduzione oppure far tradurre unicamente parte delle rogatorie”.
G. Con osservazioni 20 dicembre 1994 l’UEF di Locarno ha confermato che la quota parte dei costi sostenuti per l’esecuzione dei pignoramenti a carico dei reclamanti è di Fr. 1’811.60.
L’ufficio ha rilevato che, a seguito della richiesta di completamento di pignoramento, il 15 luglio 1994 ha inviato a diversi Uffici di esecuzione della Svizzera tedesca le relative rogatorie di pignoramento e, dopo aver ricevuto le risposte, ha incaricato una terza persona delle traduzioni.
H. Con ordinanza 9 maggio 1995 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha ordinato “all’UEF di Locarno di allestire il conto particolareggiato delle spese ex art. 17 OTLEF riferite al complemento di pignoramento del 22 agosto 1994 nelle esecuzioni per le quali sono stati chiesti a __________, Fr. 1’811.60, dopo che __________ avranno versato l’anticipazione delle spese in Fr. 75.--”.
Malgrado che nel termine di dieci giorni loro assegnato i reclamanti non abbiano versato l’anticipazione richiesta, l’UEF ha comunque allestito il conto particolareggiato delle spese ex art. 17 OTLEF riferite al complemento di pignoramento in oggetto, dal quale risulta un importo complessivo di Fr. 2’328.20.
Considerato
in diritto:
Oggetto di disputa è in sostanza la richiesta di anticipo spese ex art. 68 LEF di Fr. 1’811.60, ritenuta eccessiva dai reclamanti, a dipendenza di una procedura di completamento di pignoramento ex art. 145 LEF.
Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle: in mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può sospendere l’atto esecutivo (art. 68 cpv.1 LEF).
In principio, quindi, la richiesta fatta dall’UEF di Locarno ai reclamanti di versargli Fr. 1’811.60 per le spese di esecuzione del pignoramento complementare da loro richiesto il 13 luglio 1994, risulta legittima.
a) Per il principio di esclusività ex art. 1 OTLEF gli uffici in materia di esecuzione possono riscuotere, per le operazioni ufficiali fatte in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali (ad es. ex RFF), soltanto le tasse e le indennità previste nella OTLEF.
b) L’art. 12 cpv. 1 OTLEF stabilisce che tutte le spese necessarie devono essere rimborsate (Léon Straessle/Lutz Krauskopf, Commentaire du tarif LP, Berthoud 1973, p. 24 n. 1 e p. 41 n. 5).
Le spese per le traduzioni delle risposte, date dai vari uffici di esecuzione richiesti, alle rogatorie di pignoramento 15 luglio 1994 e della documentazione ivi allegata dalla lingua tedesca all’italiano, sostenute dall’UEF di Locarno e ammontanti a Fr. 1’200.-- (cfr. scritto 20 settembre 1994 dell’UEF di Locarno), sono senz’altro da considerarsi spese necessarie ex art. 12 cpv. 1 OTLEF e devono pertanto essere anticipate dai creditori (art. 68 cpv. 1 LEF). Infatti, a differenza di quanto sostenuto dai reclamanti, secondo cui essi si sarebbero potuti accordare con l’ufficio alfine di tradurre personalmente le varie rogatorie evitando l’insorgere delle relative spese, l’Ufficio ha la facoltà di incaricare della traduzione una persona di sua fiducia, estranea alla procedura esecutiva, che garantisce, a differenza delle parti interessate, maggiore obiettività e realizza in sostanza il principio di imparzialità.
c) Oltre al rimborso delle spese di traduzione, l’UEF di Locarno ha chiesto ai reclamanti il versamento di ulteriori Fr. 611.60 (Fr. 1’811.60 - Fr. 1’200.--).
Dal conteggio allestito in data 17 maggio 1995 dall’UEF di Locarno e dalle pezze giustificative allegate nonché dagli atti di causa risulta che l’UEF ha avuto ulteriori spese per complessivi Fr. 1’037.20, così composti:
a) Fr. 180.-- per le spese relative alle raccomandate spedite il 15 luglio 1994 a diciotto uffici di esecuzione della Svizzera perché procedessero al pignoramento di vari fondi di presunta proprietà dell’escusso (art. 7 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OTLEF);
b) Fr. 701.20 versati ai vari UEF della Svizzera per le incombenze avute nelle procedure di rogatoria (cfr. anche considerando C), art. 12 cpv. 1 OTLEF;
c) Fr. 156.-- per l’esecuzione del complemento di pignoramento, per le copie dell’atto di pignoramento, per la costituzione dell’incarto e per le spese postali (art. 7 cpv. 1, 12 cpv. 1, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1 OTLEF).
Ne consegue che l’importo di Fr. 1’811.60 richiesto dall’ufficio ex art. 68 cpv. 1 LEF è inferiore alle spese necessarie effettivamente sostenute (art. 12 cpv. 1 OTLEF). Il gravame di __________ va pertanto respinto. I reclamanti potranno prendere visione del complemento di pignoramento solo quando avranno versato all’UEF di Locarno l’importo di Fr. 2’237.20, corrispondente alle spese sostenute dall’Ufficio di Locarno (art. 68 cpv. 1 LEF). In questo senso va riformato il provvedimento dell’UEF relativo alla richiesta di pagamento contro rimborso di Fr. 1’811.60: nell'esito ciò equivale ad una reformatio in peius ammissibile per normativa federale (art. 15 OTLEF), atteso che l'Autorità Cantonale di vigilanza esercita d'ufficio la vigilanza sull'applicazione della OTLEF, e l'art. 22 LPR non può pertanto trovare applicazione (sul principio di esclusività, cfr. art. 1 OTLEF).
A __________ va comunque ricordato che ex art. 68 cpv. 2 LEF il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione, per cui al momento della ripartizione dei ricavi della realizzazione dei beni pignorati con l’atto di pignoramento complementare 22 agosto 1994 l’anticipo richiesto sarà loro restituito nell'ipotesi che vi sia copertura sufficiente.
Il reclamo __________ è dunque respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 68 cpv. 1 e 2, 145 LEF; 1, 7 cpv. 1, 12 cpv. 1, 15, 17, 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 OTLEF; 22 LPR
PRONUNCIA
1.1. __________ potranno prendere visione del complemento di pignoramento ex art. 145 LEF del 22 agosto 1994 solo quando avranno versato all’UEF di Locarno l’importo di Fr. 2’237.20.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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