AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00085
Data decisione, Autorità: 21.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00085
Lugano 21 giugno 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 22 giugno 1994 della
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via di realizzazione d'un pegno immobiliare promosse dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona rappr. dall'amministrazione Cantonale delle Contribuzioni, Ufficio di esazione, Bellinzona (es. n. __________)
contro
in materia di elenco oneri e di avviso e assegno di termine per promuovere l’azione volta a contestare una pretesa iscritta nell’elenco degli oneri;
richiamato il decreto presidenziale 23 giugno 1994 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
4 luglio 1994 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
5 luglio 1994 del Comune di __________
11 luglio 1994 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di __________ procedono contro __________ per Fr. 2’049’403.50 risp. Fr. 1’533’983.60 oltre accessori indicando quale titolo di credito imposta cantonale risp. imposta comunale 1988 “crediti al beneficio dell’ipoteca legale art. 836 CC, 183 LAC e 229 LT e come al conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale intimato il 7 aprile 1992”. I creditori hanno indicato quale bene immobile da realizzare la part. n. __________ di __________, di proprietà dell’escussa.
B. Nell’ambito di siffatte procedure esecutive con atto 7 giugno 1994 l'UE di Lugano ha comunicato a tutti gli interessati l'elenco oneri riferito al mapp. n. __________ RFD di __________.
C. La domanda di vendita è stata formulata dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune di __________, creditori ammessi nell'elenco oneri sub n. 1 e 2 garantiti dalle seguenti ipoteche legali:
interessi Fr. 243’492.90
Imposta cantonale 1989 (provvisoria) Fr. 10’524.50
Imposta cantonale 1990 (provvisoria) Fr. 10’524.50
interessi Fr. 2’090.30
interessi Fr. 2’042.80
interessi Fr. 1’463.20
interessi Fr. 779.10
interessi Fr. 116.95
Imposta comunale 1988 Fr. 1’697’039.85
Imposta comunale 1989 Fr. 5’350.30
Imposta comunale 1990 Fr. 5’594.55
Imposta comunale 1991 Fr. 7’893. 40
Imposta comunale 1992 Fr. 7’893. 40
Imposta comunale 1993 Fr. 7’893. 40
Imposta comunale 1994 Fr. 7’893. 40
Nell’elenco oneri figura pure __________, per l'importo di Fr. 7’861’611.85 garantito da cartelle ipotecarie in I, II e III grado.
D. Il 14 giugno 1994 la __________ ha contestato l’esistenza, l’estensione, il grado e l’esigibilità dei crediti iscritti nell’elenco oneri a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________.
E. L’UE di Lugano, preso atto della contestazione dell’elenco oneri formulata dalla __________, con provvedimenti 15 giugno 1994 ha assegnato alla reclamante il termine di dieci giorni per promuovere azione contro lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di __________ volta a contestare i diritti da essi vantati, con comminatoria di rinuncia alla contestazione in caso di omissione.
F. Con reclamo 22 giugno 1994 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale la declaratoria di nullità dei provvedimenti 15 giugno 1994 e lo stralcio dall'elenco oneri dei crediti per le imposte cantonali e comunali, in via subordinata l’assegnazione del termine di dieci giorni ex art. 107 LEF allo Stato del Cantone Ticino e al Comune di __________, atteso che:
“a colui che si ritiene al beneficio di un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 183 LAC deve essere assegnato il termine di 10 giorni di cui all’art. 107 LEF”;
“nel caso che ci occupa lo Stato del Cantone Ticino, rispettivamente il Comune di __________ non hanno sostanziato in alcun modo le loro reciproche pretese, limitandosi ad affermare che si tratta di crediti al beneficio dell’ipoteca legale. Così stando le cose l’UE avrebbe dovuto stralciare le suddette pretese dall’elenco oneri in quanto non vi è alcuna prova, e nemmeno l’apparenza, che tali crediti implichino oneri reali per il fondo”.
G. Con osservazioni 4 e 5 luglio 1994 lo Stato del Cantone Ticino risp. il Comune di __________ hanno chiesto, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando che l’UE non può “mettersi in contrapposizione con la competente giurisdizione fiscale” ma deve “semplicemente accertarsi dell’esistenza di una base legale”, che nel nostro Cantone è data per le pretese di diritto pubblico dagli art. 229 vLT e 183 LAC.
H. Pure l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è applicabile la Legge tributaria del 28 settembre 1976, atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995, non trova applicazione alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti la sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT).
Oggetto di disputa sono le questioni a sapere se le imposte cantonali dello Stato del Cantone Ticino e comunali del Comune di __________, riferite al periodo dal 1988 al 1994, beneficiano della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario anche se sono in parte solo provvisorie e se, nell’ipotesi che siffatti tributi pubblici vadano iscritti nell’elenco oneri, il termine di dieci giorni ex art. 106-109 LEF vada assegnato all’ente pubblico oppure al creditore che contesta le pretese garantite da ipoteca legale.
Per l’art. 17 cpv. 2 LEF “il reclamo dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento”.
L’elenco oneri 7 giugno 1994 è stato notificato l’8 giugno 1994 al patrocinatore della reclamante avv. __________ (cfr. ricerca postale effettuata il 7 dicembre 1994 dall’Ufficio postale di __________ su richiesta dell’UE di Lugano). Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva dunque a scadere lunedì 20 giugno 1994 (art. 31 cpv. 1 e 3 LEF). Il reclamo 22 giugno 1994 in quanto rivolto contro l’elenco oneri risulta pertanto intempestivo. Tempestivo invece è il gravame nella misura in cui è rivolto contro i provvedimenti 15 giugno 1994.
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate ed all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti l’immobile; per il cpv. 2 l’elenco di tali oneri è comunicato ai creditori interessati, al debitore e, se del caso, al terzo proprietario del pegno immobiliare, con l’assegnazione di un termine per impugnarlo.
L’art. 39 cpv. 1 prima frase RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio esecuzione procederà come all’art. 107 cpv. 1 LEF, prescindendo dalle formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 110-111; contra Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 232 e Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 234).
Nell’ipotesi che la contestazione si riferisca a un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto (cfr. art. 109 LEF, applicabile in virtù del rinvio ex art. 39 cpv. 1 seconda frase RFF).
Le ipoteche legali dirette, valide senza iscrizione a registro fondiario, sono assimilate alle ipoteche convenzionali, iscritte a registro fondiario, agli effetti dell’applicazione dell’art. 39 cpv. 1 seconda frase RFF: il termine per procedere in giudizio deve quindi essere assegnato, in linea di principio, a chi contesta tali ipoteche legali dirette (art. 109 LEF) e ciò senza distinguere se la contestazione porta sull’esistenza del credito o sulla validità dell’ipoteca legale su entrambe (DTF 49 III 166).
Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase RFF).
L'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3).
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune di __________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu da __________ creditrice garantita da ipoteche convenzionali), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
a) L'art. 836 CC consente al diritto cantonale "per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi" di stabilire , a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell'ipoteca legale ex art. 836 CC "allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile" (cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT).
a) I crediti per le imposte cantonali e comunali per gli anni dal 1989 al 1994, insinuati dallo Stato del Cantone Ticino (importo annuo di Fr. 10’524.50) e dal Comune di __________ (importi annui varianti tra Fr. 5’350.30 e Fr. 7’893.40), appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 vLT.
Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali con il valore di stima peritale della particella oggetto d'esecuzione di Fr. 16’200’000.--.
Essi vanno pertanto ammessi così come sono stati notificati al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, sebbene siano solo provvisori, atteso che sono comunque già esigibili anche se con conseguenze solo di interessi di ritardo e non di interessi di mora.
Come rettamente rilevato dall’ufficio di esecuzione il giudizio prima facie impone dunque di fissare a __________ il termine ex art. 109 LEF di dieci giorni per far valere le proprie argomentazioni davanti al Tribunale competente.
b) Con scritti 6 maggio risp. 19 maggio 1994 lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di __________ hanno notificato per il 1988 crediti fiscali pretesi al beneficio dell’ipoteca legale per Fr. 2’049’403.50 oltre accessori risp. Fr. 1’697’039.85, iscritti dall’UE di Lugano nell’elenco oneri. Proprio per questi crediti gli enti pubblici hanno proceduto con PE n. __________ e __________ del 12 febbraio 1993 in via di realizzazione d’un pegno immobiliare contro __________. Non avendo la debitrice interposto opposizione né contro il credito né contro il diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF), le procedure esecutive hanno seguito il loro corso sino allo stadio attuale. L’omessa opposizione da parte della debitrice ai precetti esecutivi in procedura sommaria fa sorgere a favore degli enti pubblici la presunzione dell’esistenza del credito per il quale essi procedono e del diritto di pegno. Ne consegue che i crediti per le imposte 1988 insinuati dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune di __________ appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RRF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 vLT. Il fatto che la debitrice non ha interposto opposizione in procedura sommaria contro il credito e il diritto di pegno si rileva determinante per la fissazione dei ruoli processuali ex art. 106-109 LEF: a colui che contesta l’esistenza di una pretesa per la quale il creditore può avvalersi di un precetto esecutivo a cui il debitore non ha interposto opposizione deve essere assegnato il termine ex art. 109 LEF di dieci giorni per far valere le proprie argomentazioni dinnanzi al Tribunale competente. I provvedimenti 15 giugno 1995 dell’UE di Lugano sono pertanto corretti.
a) Il credito d'imposta é esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), é fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 217 vLT e per le imposte comunali come all'art. 267 vLT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari é applicabile l'art. 217 vLT.
c) L'art. 217 vLT stabilisce al cpv. 1 che “l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto”; per il cpv.5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 “anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione”; per il cpv. 6 “se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto é inferiore a quello pagato, l'eccedenza é rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 vLT”.
d) Con decreto 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1994, tra l'altro quanto segue:
art. 2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
art. 3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
‑ per la I rata di acconto il 1. maggio 1994
‑ per la II rata di acconto il 1. luglio 1994
‑ per la III rata di acconto il 1. settembre 1994
‑ per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1994 per le bollette notificate entro il 30 novembre 1994; alla data d'intimazione per le altre;
e) Decreti analoghi valgono per gli anni precedenti (ad es. per il 1993 cfr. BU 1992 p. 379).
f) La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato della tassazione che lo concerne);
in caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254).
Può capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso: siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello pratico.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 3, 106-109, 133-143bis,, 140, 151 ss., 155 cpv. 1 e 156 LEF; 36, 39, 85 cpv. 1 e 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 324 cpv. 2 LT; 67, 217, 220, 229 e 267 vLT
PRONUNCIA
Il reclamo 22 giugno 1994 della _______, per quanto ammissibile è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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