AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00058
Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00058
Lugano 7 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo sul reclamo 4 ottobre 1994
contro
contro l’operato dell’ UEF di Locarno nell'ambito delle esecuzioni in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________, e __________ promosse da
contro
in materia di elenco oneri e rivendicazione di proprietà;
richiamato il decreto presidenziale 6 ottobre 1994 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
12 ottobre 1994 del __________
20 ottobre 1994 di __________
5 ottobre e 3 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare del 17 ottobre 1991 __________ __________ (in seguito: __________) procede contro i debitori solidali __________ per Fr. 168’339.-- oltre accessori.
Essa menziona quale titolo di credito: “Credito in conto corrente di Fr. 160’000.-- concesso in data 10.10.90 e disdettato il 5.6.91 per il 16.7.91, garantito da: cartella ipotecaria al portatore di Fr. 160’000.--, iscritta il 4.10.90 al doc. __________ gravante in I grado il Fol. part. __________ RFD di __________, di proprietà dei debitori (1/3 ciascuno)”.
Le opposizioni interposte da __________ e da __________ __________ ai PE loro intimati sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città con sentenze 7 luglio 1992, cresciute in giudicato.
B. Il 24 agosto 1993 la creditrice ha presentato le domande di vendita.
C. Con avviso d’incanto 2 agosto 1994 l’UEF di Locarno ha fissato al 26 agosto 1994 il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari, all’8 settembre 1994 il deposito delle condizioni d’asta e al 7 ottobre 1994 la data dell’incanto.
D. Il 7 settembre 1994 l’UEF ha allestito l’elenco oneri intimandolo lo stesso giorno alle parti interessate.
E. Con scritto 23 settembre 1994 __________ ha tra l’altro confermato all’Ufficio la ricezione dell’elenco oneri avvenuta il 12 settembre 1994, contestandone genericamente il contenuto.
F. Con reclamo 4 ottobre 1994 __________ e __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’allestimento “di un nuovo capitolato d’oneri che tenga conto” della rivendicazione di proprietà di __________. A mente dei reclamanti nell’elenco oneri 7 settembre 1994 “la rivendicazione della moglie signora __________, sulla parte di comproprietà dell’immobile sito nel Cantone Ticino, non è stata tenuta in debito conto”.
G. L’UEF di Locarno ha postulato la declaratoria di tardività del gravame perché esso “è pervenuto in data 5 ottobre 1994 mentre l’elenco oneri è stato spedito alle parti in data 7 settembre 1994”.
H. Delle osservazioni di __________ e del Comune di __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
All’Autorità di vigilanza non è invece noto quando __________ __________, che dall’atto di reclamo sembrerebbe avere diverso domicilio rispetto al marito, abbia avuto conoscenza dell’elenco oneri impugnato. La questione della tempestività dell’atto di reclamo di __________, come pure quella della sua legittimazione a presentare il reclamo, possono comunque rimanere irrisolte, visto che il gravame è da respingere nel merito per le considerazioni che verranno espresse ai seguenti considerandi.
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
a) Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett.b RFF (applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF) l’elenco oneri deve contenere:
“a. l’indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento;
b gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all’ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell’ufficio (diritto di pegno e altri diritti reali comprese le servitù prediali), coll’indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni (...)”.
b) Ne consegue che la rivendicazione di proprietà di __________ __________, non essendo con ogni evidenza un onere ex combinati art. 140 cpv. 1 LEF e 34 cpv. 1 RFF, non è iscrivibile nell’elenco oneri. Il reclamo di __________ va pertanto respinto.
Il fondo posto in esecuzione è iscritto a Registro fondiario quale comproprietà per 1/3 ciascuno di __________, __________ __________ e __________. __________ rivendica in sostanza di essere comproprietaria, in luogo del marito __________, di un terzo del fondo.
Né l’Ufficio di esecuzione né l’Autorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un bene immobile (DTF 72 III 16, 48 III 39).
Quando, come in concreto, si è in presenza di una rivendicazione del preteso comproprietario, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF 72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l’UEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF (cfr. art 155 cpv. 1 LEF).
Nelle more della procedura di rivendicazione l’incanto della nota particella rimarrà sospeso.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv. 1, 106-109, 133-143 bis, 140, 151 ss., 155 cpv. 1 e 156 LEF; 34 cpv. 1 e 102 RFF
pronuncia
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.
Non si procederà all’incanto della particella n. __________ RFD di Locarno fino ad evasione della procedura di rivendicazione.
Intimazione: - ________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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