AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1995.00059
Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00059
Lugano 7 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo sul reclamo 22 giugno 1994
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione d'un pegno immobiliare promossa dalla reclamante contro
in materia di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 27 giugno 1994 di concessione dell'effetto sospensivo;
Viste le osservazioni:
8 luglio 1994 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
11 luglio 1994 del Comune di __________
12 luglio 1994 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro __________, con atto 14 giugno 1994 l'UE di Lugano ha comunicato agli interessati l'elenco oneri riferito al mapp. n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso.
B. La domanda di vendita è stata formulata da__________ (in seguito: __________), creditrice ammessa nell'elenco oneri per l'importo di Fr. 5’243’640.-- garantito da cartelle ipotecarie in primo e terzo grado.
C. I crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale _____ sono preceduti nell'elenco oneri (sub n. 1, 2 e 3) dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
a. Imposta comunale 1988 (def.) 6’826.85
Imposta immobiliare 1988 996.80
interessi 5 % al 12.7.1994 469.40
b. Imposta comunale 1989 (provv) 29’024.20
Imposta immobiliare 1989 996.80
interessi 5 % al 12.7.1994 428.--
c. Imposta comunale 1990 (provv) 29’024.20
Imposta immobiliare 1990 996.80
interessi 5 % al 12.7.1994 1’212.85
d. Imposta comunale 1991 (provv) 28’912.--
Imposta immobiliare 1991 7’102.75
e. Imposta comunale 1992 (provv) 28’912.--
Imposta immobiliare 1992 7’102.75
f. Imposta comunale 1993 (provv) 28’808.55
Imposta immobiliare 1993 7’102.75
g. Imposta comunale 1994 (provv) 28’808.55
Imposta immobiliare 1994 7’102.75
a. Contributo miglioria CM09
“Sistemazione di Via __________ ”
Contributo totale 18’346.--
Interessi dal 1.3.1993 1’223.10
b. Contributo miglioria CM10
“Zona di svago Via __________”
Contributo totale 8’255.--
Interessi dal 1.3.1993 550.30
c. Contributo di costruzione
“Impianti depurazione”
Residuo (10. rata) 3’076.80
Interessi dal 1.3.93 230.80
a. Imposta di successione __________
decreto n. __________ 75’839.40
Interessi 12.7.94 14’311.55
b. Imposta cantonale 1988 7’585.40
Interessi al 12.7.94 481.--
c. Imposta cantonale 1989 (pende reclamo) 32’249.15
Interessi al 12.7.94 586.35
d. Imposta cantonale 1990 (pende reclamo) 32’249.15
Interessi al 12.7.94 660.10
e. Imposta cantonale 1991 (provv) 32’124.45
Interessi al 12.7.94 144.40
f. Imposta cantonale 1992 (provv) 32’124.45
Interessi al 12.7.94 954.05
g. Imposta cantonale 1993 (provv) 32’009.50
Interessi al 12.7.94 1’976.60
h. Imposta cantonale 1994 (provv) 32’009.50
Interessi al 12.7.94 62.25
D. Con tempestivo reclamo 22 giugno 1994 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di stralciare dall'elenco oneri i crediti sub 1 e 3 per le imposte cantonali e comunali dal 1988 al 1994 eccetto per le imposte immobiliari comunali, atteso che:
queste pretese “non risultano, prima facie, essere state minimamente suffragate”;
“il Comune ha notificato un importo di Fr. 183’207.35 a titolo di non meglio precisate imposte comunali e interessi per gli anni 1989/1994, vale a dire un importo annuo di circa Fr. 30’000.--. Considerato che per l’anno 1988, l’unico per il quale esiste una tassazione definitiva, l’importo dell’imposta è stato valutato in Fr. 6’828.85 appare quantomeno singolare che improvvisamente nei successivi anni, per i quali la tassazione è ancora provvisoria, questa cifra aumenta del triplo”;
“trattandosi verosimilmente di imposte ordinarie occorre che l’ente pubblico renda quantomeno evidente per quale motivo le stesse debbano avere una connessione con il fondo tale da garantirgli il beneficio dell’ipoteca legale”;
“il giudizio prima facie non può che imporre all’UE di Lugano di stralciare dall’elenco oneri le ipoteche legali per le imposte comunali 1989/1994 o quantomeno ridurle all’importo indicato per l’anno 1988”;
“lo stesso vale, mutatis mutandis, per il credito d’imposta insinuato dallo Stato del Canton Ticino”;
“in analogia con quanto si è detto per le imposte ordinarie, l’imposta di successione, può trovare la garanzia dell’ipoteca legale solo ed esclusivamente per quei valori che effettivamente si riferiscono all’immobile”.
E. Con osservazioni 8 luglio 1994 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto la reiezione del gravame.
Lo Stato assevera che l’UE non può “mettersi in contrapposizione con la competente giurisdizione fiscale” ma deve “semplicemente accertarsi dell’esistenza di una base legale”, che nel nostro Cantone è data, per le pretese di diritto pubblico, dagli art. 229 LT e 183 LAC.
A mente dell’osservante “i crediti erariali notificati dallo Stato del cantone Ticino sono scaduti e pertanto è corretta la loro iscrizione nell’elenco oneri”.
F. Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di Lugano, entrambi postulanti la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto:
In via preliminare va rilevato che alla presente fattispecie risulta applicabile la Legge tributaria del 28 settembre 1976, atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il
gennaio 1995, non risulta applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti la sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 Nuova LT).
Oggetto di disputa è la questione a sapere se le imposte cantonali dello Stato del Cantone Ticino e comunali del Comune di __________, ad esclusione delle imposte immobiliari comunali, riferite al periodo dal 1988 al 1994, e l’imposta cantonale di successione beneficiano della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario. Non contestata è invece l’iscrizione nell’elenco oneri sub n. 2 di contributi di miglioria e di contributi di costruzione di impianti di depurazione a favore del Comune di __________
a) L'art. 836 CC consente al diritto cantonale "per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi" di stabilire , a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell'ipoteca legale ex art. 836 CC "allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile" (cfr. anche art. 229 cpv. 1 LT).
L'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3).
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune di __________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu dalla creditrice ipotecaria __________), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons.
a) Il credito d'imposta é esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), é fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 217 LT e per le imposte comunali come all'art. 267 LT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari é applicabile l'art. 217 LT.
c) L'art. 217 LT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il cpv.5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione"; per il cpv. 6 “se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto é inferiore a quello pagato, l'eccedenza é rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 LT".
d) Con decreto 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1994, tra l'altro quanto segue:
art. 2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
art. 3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
‑ per la I rata di acconto il 1. maggio 1994
‑ per la II rata di acconto il 1. luglio 1994
‑ per la III rata di acconto il 1. settembre 1994
‑ per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1994 per le bollette notificate entro il 30 novembre 1994; alla data d'intimazione per le altre;
e) Decreti analoghi valgono per gli anni precedenti (ad es. per il 1993 cfr. BU 1992 p. 379).
f) La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato della tassazione che lo concerne);
in caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254).
Può capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso: siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello pratico.
Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare dell’imposta cantonale e comunale con il valore di stima ufficiale e peritale della particella oggetto d'esecuzione di Fr. 7’102’750.-- rispett. Fr. 6’344’000.--.
Esse vanno pertanto ammesse così come sono state notificate al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario.
La rilevante differenza tra l’ammontare del credito d’imposta notificato per gli anni dal 1989 al 1994 e quello notificato per il 1988 non è sostanziata da alcun elemento oggettivo e si riduce a puro parlato senza alcun supporto probatorio.
In mancanza di puntuali elementi di fatto, all’Autorità di vigilanza non è consentita neppure una semplice valutazione di grande massima mancando ogni indicazione sui dati numerici entranti in linea di conto: il giudizio prima facie non può che imporre all’UE di Lugano di stralciare dall’elenco oneri le ipoteche legali per le imposte cantonali e comunali per gli anni dal 1989 al 1994 per la parte eccedente Fr. 7’585.40 rispett. Fr. 6’826.85 oltre agli interessi così come notificati.
Lo Stato del Cantone Ticino ha insinuato un credito per l’imposta di successione asserito relativo alla particella n. __________ RFD di __________, ossia alla particella posta in esecuzione, di Fr. 75’839.40 oltre interessi.--. L’UE di Lugano ha iscritto nell’elenco oneri, al beneficio dell’ipoteca legale, il credito dello Stato così come gli è stato notificato.
Come si evince dalla notifica 20 maggio 1994 il credito di Fr. 75’839.40 oltre interessi insinuato dallo Stato del Cantone Ticino si fonda sul "decreto n. 3229/616/87" di cui nemmeno è stata indicata l'autorità che l'ha emanato. Lo Stato non si è inoltre premurato di produrre, unitamente alla notifica o perlomeno con le osservazioni al reclamo, il menzionato decreto. All’Autorità di vigilanza è preclusa pertanto, mancando ogni indicazione numerica sui dati entranti in linea di conto, anche una semplice valutazione di grande massima: il giudizio prima facie impone all’UE di Lugano di stralciare dall’elenco oneri l’ipoteca legale per l’imposta cantonale di successione.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 36 e 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 124 cpv. 1, 217, 220, 229, 267 LT; 324 cpv. 2 nuova LT
pronuncia
1.1. Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
1.1.1. Sub ipoteche legali n. 1: Comune di __________:
a) per “imposta comunale 1989 (provv.)” in luogo di “Fr. 29’024.20” è iscritto “Fr. 6’826.85”;
b) per “imposta comunale 1990 (provv.)” in luogo di “Fr. 29’024.20” è iscritto “Fr. 6’826.85”;
c) per “imposta comunale 1991 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’912.--” è iscritto “Fr. 6’826.85”;
d) per “imposta comunale 1992 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’912.--” è iscritto “Fr. 6’826.85”;
e) per “imposta comunale 1993 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’808.55” è iscritto “Fr. 6’826.85”;
f) per “imposta comunale 1994 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’808.55” è iscritto “Fr. 6’826.85”.
1.1.2. Sub ipoteche legali n. 3: Stato del Cantone Ticino:
a) è depennata l’ “imposta di successione __________ decreto n. __________ e relativi interessi per complessivi Fr. 90’150.95 (= 75'839.40 + 14'311.55);
b) per “imposta cantonale 1989” in luogo di “Fr. 32’249.15” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
c) per “imposta cantonale 1990” in luogo di “Fr. 32’249.15” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
d) per “imposta cantonale 1991” in luogo di “Fr. 32’124.45” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
e) per “imposta cantonale 1992” in luogo di “Fr. 32’124.45” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
f) per “imposta cantonale 1993” in luogo di “Fr. 32’009.50” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
g) per “imposta cantonale 1994” in luogo di “Fr. 32’009.50” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
1.2. Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.
1.3. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di procedere alle modifiche di cui sub 1.1., rettificando altresì i corrispondenti importi globali.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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