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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00041
Data decisione, Autorità: 30.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00041
Lugano 30 settembre 1996 /C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 23 febbraio 1996
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da
contro
in tema di declaratoria di nullità di aggiudicazione ai pubblici incanti;
viste le osservazioni:
13 marzo 1996 dell’avv. __________
15 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con PE n. __________ del 10 dicembre 1993/16 marzo 1994 dell’UE di Lugano la __________ procede contro __________ in liquidazione per l’incasso di Fr. 825.-- oltre accessori;
che l’opposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dall’escussa il 30/31 agosto 1994, così che il Giudice di pace del Circolo di __________ con pronunciato 14 settembre 1994 ha stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dalla __________ il 20/24 maggio 1994;
che il 30 settembre 1994 la __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. ______;
che con PE n. __________ dell’UE di Lugano notificato alla debitrice il 24 febbraio 1995 il Comune di __________ procede contro __________ in liquidazione per l’incasso di Fr. 2’872.50 oltre accessori;
che l’opposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dal liquidatore dell’escussa il 19/20 giugno 1995, così che la Pretore di Lugano, Sezione 5, con pronunciato 20 giugno 1995 ha stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dal Comune di __________ il 27 aprile 1995;
che con PE n. __________ dell’UE di Lugano del 24/28 febbraio 1995 lo __________ procede contro __________ in liquidazione per l’incasso di Fr. 3’278.-- oltre accessori;
che l’opposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dal liquidatore dell’escussa il 7/8 giugno 1995, così che la Pretore di Lugano, Sezione 5, con pronunciato 8 giugno 1995 ha stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dallo __________ l’11 maggio 1995;
che il 26 aprile 1995 l’UE di Lugano ha pignorato nell’esecuzione n. __________ “il credito di Fr. 10’000.-- oltre interessi e accessori vantato dalla società escussa nei confronti di __________, limitatamente al credito in esecuzione”;
che il 30 giugno 1995 lo __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________;
che il 6 luglio 1995 il Comune di __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________;
che l’8 settembre 1995 e l’11 ottobre 1995 l’UE ha nuovamente pignorato il “il credito di Fr. 10’000.-- oltre interessi e accessori vantato dalla società escussa nei confronti di __________, __________ limitatamente al credito in esecuzione” a favore del Comune di __________ e dello __________;
che il 30 novembre 1995 lo __________ ha chiesto la vendita del credito pignorato;
che con provvedimenti 15/18 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha fissato al 14 febbraio 1996 la vendita del credito pignorato;
che il 31 gennaio 1996 la __________ ha a sua volta chiesto la vendita del credito pignorato;
che all’incanto del 14 febbraio 1996 il credito è stato aggiudicato all’avv. __________ per Fr. 200.--;
che il 15 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha emesso a favore della __________, del Comune di __________ e __________ tre attestati di carenza beni;
che con tempestivo reclamo 23 febbraio 1996 __________ ha postulato la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 14 febbraio 1996 e, se il gravame fosse respinto, la convocazione “in audizione”, atteso che:
”l’UE non ha provveduto alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale, come regolarmente e usualmente procede, indipendentemente dagli oggetti messi all’asta”;
sono “stati lesi gli interessi di tutti gli eventuali interessati ed in particolare dei creditori __________, in quanto l’oggetto specificato sull’avviso d’incanto non è descritto in modo preciso e contiene informazioni errate”;
”in particolare, si noti come alla fine della descrizione del credito sia indicata l’informazione “contestato” scritto in grassetto, inganna palesemente tutti gli interessati. Infatti, il credito dell’__________ non è per nulla in contestazione, come si rileva dalla sentenza del presidente del Circolo di __________ al 24 aprile 1995 e relativa comunicazione del 9 maggio 1995 della crescita in giudicato”;
”__________ nella persona di __________, si è presentata all’incanto alle ore 15.02 (...) non appena entrato allo sportello del settore 1 gli fu immediatamente comunicato che l’asta era già terminata”;
”è inconcepibile che l’UE non conceda almeno qualche minuto di tolleranza (...) affinché tutti gli interessati abbiano il tempo materiale di recarsi sul posto dove l’asta ha luogo”;
”si ritiene che, malgrado la semplicità dell’oggetto all’asta, un termine di due minuti sia veramente molto corto. E’ pure poco credibile che un’asta venga tenuta direttamente ad uno sportello aperto al pubblico”;
il funzionario incaricato dell’asta avrebbe dovuto “accertarsi sulla presenza di eventuali interessati, in quanto non va dimenticato che l’asta ha avuto luogo agli sportelli del settore 1, luogo di via vai, fatto che non poteva permettere di distinguere, di prima intenzione, gli interessati all’asta da altre terze persone”;
che con osservazioni 13 marzo 1996 l’avv. __________ si è opposto al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che pure l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame rilevando che “in data 18.1.1996 veniva data comunicazione a tutte le parti della vendita del credito contestato”;
che secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 6 n. 19 p. 58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16);
che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4);
che __________ si aggrava contro l’aggiudicazione ai pubblici incanti del credito pignorato nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro __________ in liquidazione dalla __________, dal Comune di __________ e dallo __________;
che __________ non è parte nelle procedure esecutive che hanno portato alla vendita ai pubblici incanti del noto credito;
che la reclamante non può quindi essere stata lesa dal provvedimento dell'UE di Lugano nei propri interessi giuridicamente protetti;
che mancando il pregiudizio materiale attuale, non si realizza nel caso di specie il presupposto processuale della legittimazione al reclamo;
che il gravame della __________ è dunque irricevibile;
che la reclamante ha postulato, nell’ipotesi il reclamo fosse respinto, di essere convocata in audizione;
che ex art. 12 LPR l’Autorità di vigilanza può “citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimento ad un’udienza”;
che in concreto, a prescindere dal fatto che la reclamante nemmeno precisa i motivi per i quali si dovrebbe tenere un’udienza, la fattispecie non presenta alcuna connotazione di incertezza tale da necessitare un’udienza ex art. 12 LPR;
che il reclamo 23 febbraio 1996 __________ è irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamato l’art. 12 LPR
pronuncia:
Il reclamo 23 febbraio 1996 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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