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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00077
Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00077
Lugano 25 settembre 1996 C/fc/mr
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 31 maggio 1996 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in tema di sospensione dell’esecuzione ex art. 22 cpv. 2 RFF;
richiamato il decreto presidenziale 13 giugno 1996 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 10 giugno e 1. luglio 1996 e il provvedimento 15 luglio 1996 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con domanda d’esecuzione del 6 dicembre 1993 la __________ (in seguito: __________) ha chiesto di procedere in via di realizzazione d'un pegno immobiliare contro __________, indicando quale immobile da realizzare la part. n. __________ di __________, di proprietà dell'escussa;
che il 12 luglio 1994 __________ ha chiesto la vendita del pegno;
che il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di annullare l’esecuzione n. __________ promossa per ”Fr. 419’444.20 più interessi al 7.5% dal 5 dicembre 1993” perché gli incassi dell’amministrazione del fondo nel 1994 e nel 1995 sono stati di complessivi Fr. 558’480.-- e perché nel 1993 sono stati versati alla __________ Fr. 197’741.90: a mente della debitrice l’esecuzione sarebbe quindi “estinta”;
che con avviso d’incanto unico 13 maggio 1996, trasmesso agli interessati lo stesso giorno, l’UEF di Locarno ha fissato al 17 giugno 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, al 28 giugno 1996 il deposito delle condizioni d’asta e al 17 luglio 1996 la data dell’incanto;
che con reclamo 31 maggio 1996 __________ ha chiesto che l’UEF di Locarno le trasmetta l’elenco oneri e un “estratto preciso del conto di gerenza legale”. La reclamante ha inoltre postulato l’annullamento della vendita prevista per il 17 luglio 1996;
che con provvedimento 15 luglio 1996 l’UEF di Locarno ha deciso di versare alla creditrice ipotecaria, a saldo dell’esecuzione n. __________ l’importo di Fr. 76’862.55 in possesso dell’amministratrice delegata dall’UEF, stralciando di conseguenza dai ruoli, per quanto di rilevanza nella fattispecie, il reclamo 31 maggio 1996 dell’__________;
che la reclamante non si è opposta a tale provvedimento lasciandolo crescere in giudicato;
che pertanto il gravame è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
DECRETA:
Il reclamo 31 maggio 1996 __________, è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a: _______
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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