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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00043
Data decisione, Autorità: 03.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00043
Lugano 3 settembre 1996 C/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 9 marzo 1996 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro
in materia di elenco oneri;
viste le osservazioni:
13 marzo 1996 dell’__________ __________
15 marzo 1995 di __________
18 marzo 1996 dell’UEF di Riviera, Biasca
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro __________, con atto 9 febbraio 1996 l’UEF di Riviera ha fissato al 1. marzo 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari, al 14 marzo 1996 il deposito delle condizioni d’asta e al 28 marzo 1996 la vendita delle particelle n. __________ e __________ più comproprietà coattiva in ragione di ½ sulla part. n. __________ di __________, di proprietà dell’escusso.
B. Con scritto 16 febbraio 1996 __________ ha comunicato all’UEF che “l’impianto di fognatura, compreso il pozzo nero perdente che viene usufruito dal mapp. n. __________ si trova sulla mia proprietà (mapp. n. __________); pertanto il futuro acquirente dovrà contribuire ad eventuali lavori di manutenzione e di pulizia al fine di mantenerne il perfetto funzionamento” e che “tutti gli spazi in comune (scale, pianerottolo, ecc.) devono essere liberi di ogni oggetto e bisogna accordarsi per le pulizie e il mantenimento”.
C. Il 1. marzo 1996 l’UEF di Riviera ha allestito gli elenchi oneri relativi alle due particelle in esecuzione nei quali non è stato indicato quanto insinuato dalla reclamante con lo scritto del 16 febbraio 1996.
Con provvedimento di stessa data l’UEF di Riviera ha comunicato a __________ di aver respinto la richiesta del 16 febbraio 1996 di iscrivere nell’elenco oneri le servitù indicate al considerando B “in quanto l’ingiunzione ai sensi degli art. 138 LEF e 29 RFF è solo per i titolari di servitù che sorsero sotto il regime dell’antico diritto cantonale e che non furono iscritte a registro fondiario: il registro fondiario di __________ è definitivo, per cui l’Ufficio esecuzione deve annotare nell’elenco oneri solo le servitù e gli oneri risultanti iscritti all’ufficio dei registri”.
D. Contro il provvedimento 1. marzo 1996 si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che “dal momento che nulla è stato iscritto nel registro fondiario al momento dell’acquisto data 20 luglio 1993 è importante ora eseguire l’iscrizione presso l’ufficio dei registri di Riviera”.
E. Delle osservazioni di , dell’ e dell’UEF di Riviera si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il gravame è incentrato sulla contestazione della non iscrizione negli elenchi oneri di quanto preteso da __________ con lo scritto del 16 febbraio 1996.
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF la realizzazione immobiliare si opera secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett.b RFF (applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF) l’elenco oneri deve contenere:
“a. l’indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento;
b. gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all’ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell’ufficio (diritto di pegno e altri diritti reali comprese le servitù prediali), coll’indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni (...)”.
Per quanto riguarda le pretese creditorie garantite da ipoteca, il Tribunale federale ha stabilito in DTF 117 III 38‑39 cons. 3 che l'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr.). Questi principi valgono, mutatis mutandis per l’iscrizione nell’elenco degli oneri di una servitù prediale.
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese servitù fatte valere da __________ implicano oneri reali per il fondo: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretesi oneri reali al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 14 aprile 1992 in re Bo. Im. S.A. cons. 6 e 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
Nell’insinuazione del 16 febbraio 1996 __________ ha comunicato all’UEF che “l’impianto di fognatura, compreso il pozzo nero perdente che viene usufruito dal mapp. n. __________ si trova sulla mia proprietà (mapp. n. __________); pertanto il futuro acquirente dovrà contribuire ad eventuali lavori di manutenzione e di pulizia al fine di mantenerne il perfetto funzionamento” e che “tutti gli spazi in comune (scale, pianerottolo, ecc.) devono essere liberi di ogni oggetto e bisogna accordarsi per le pulizie e il mantenimento”.
L’UEF di Riviera non ha menzionato negli elenchi oneri relativi alle part. n. __________ e n. __________ di __________ le pretese servitù perché a Registro fondiario esse non risultano iscritte.
Atteso che siffatte servitù prediali non beneficiano di alcuna iscrizione nel Registro fondiario, l’UEF di Riviera non poteva, nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RFF, iscriverle negli elenchi oneri: corretto è stato pertanto il suo operato.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 133-143bis, 140, 151 ss., 156 LEF; 34 cpv. 1 lett. a e lett. b, 36, 102 RFF
pronuncia: 1. Il reclamo 9 marzo 1996 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:_________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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