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Numero d'incarto:
15.1996.00211
Data decisione, Autorità:
16.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00211
Lugano
27 gennaio 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto
il reclamo 18 dicembre 1996
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente
l’annullamento dei due attestati di carenza di beni emessi il 9 settembre 1996
nelle esecuzioni n. __________ promosse contro i reclamanti da
__________;
rilevato che con decreto
presidenziale 19 dicembre 1996 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo;
preso atto che con provvedimento 20
dicembre 1996 l’Ufficio esecuzione di
Lugano, ritenendo che la __________
non ha richiesto
la vendita del bene immobile
pignorato, ha annullato gli attestati di carenza di beni
n. __________;
considerato che il citato
provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di
ricorso, non è stato impugnato;
rilevato come il presente reclamo sia
così divenuto privo d’oggetto;
richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia
-
Il
reclamo 18 dicembre 1996 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli nel
senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione: ____________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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