AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00198
Data decisione, Autorità: 03.07.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00198
Lugano 3 luglio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 25 settembre 1995
Contro
l’operato della __________, patr. dall’avv. __________ quale amministratrice speciale della massa fallimentare
in tema di provvedimenti dell’amministrazione del fallimento impugnabili ex art. 17 LEF;
viste le osservazioni 17 ottobre 1995 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel fallimento di __________ la __________ quale amministratrice speciale del fallimento con istanza 8 settembre 1995 ha chiesto alla Pretura di Lugano, Sezione 5, lo sfratto di __________ e di __________ dalla casa unifamiliare sita al mappale n__________ di __________ di proprietà del fallito.
B. Con tempestivo reclamo 25 settembre 1995 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di annullare l’istanza di sfratto dell’8 settembre 1995 e di ordinare alla __________ il ritiro della medesima, atteso che:
”la massa fallimentare __________ si trova a dover amministrare e quindi alienare una folta schiera di proprietà immobiliari del debitore fra le quali anche l’immobile sito nel Comune di __________, mapp. n. __________, occupato a titolo locativo dal reclamante”;
”il 3 febbraio 1995 è stato definito un accordo con l’amministrazione del fallimento attraverso il quale il bene immobiliare veniva concesso in locazione al sottoscritto sino al 31 agosto 1995. La procedura fallimentare è particolar-mente lenta e laboriosa non essendo ancora stata fissata la data della seconda assemblea dei creditori. L’accordo citato risulta quindi superato da tale accadimento. In particolare non vi è più stretta necessità di liberare l’immobile visto che l’alienazione non è prevista a breve termine. Al contrario liberare l’immobile significherebbe, a danno di tutti i creditori, rinunciare ai favori amministrativi che, meglio di chiunque altro, il locatario stesso è in grado di garantire”;
”all’amministrazione del fallimento spetta unicamente la cura degli interessi della massa essendo limitata nel suo operato dalle competenze complete assegnate alla seconda assemblea dei creditori (art. 240, 252 ss. LEF). Non rientra fra i compiti dell’amministrazione quello di intentare una causa per conto della massa fallimentare. Si contesta quindi che la __________, e per essa il __________, possieda la legittimazione necessaria per aprire un contenzioso civile, seppur retto da una procedura speciale”;
”la casa non è attualmente in buone condizioni. Sono infatti strettamente necessari degli interventi che rendano abitabile la proprietà immobiliare. Una parte di tali interventi, i più urgenti, sono stati compiuti dal sottoscritto non prima di aver debitamente informato l’amministrazione del fallimento la quale è rimasta inoperosa. Le relative spese sono state da me anticipate e poste in compensazione con il credito di locazione. Non è esatto quindi affermare che il locatario è in mora nei pagamenti della pigione come viene indebitamente sostenuto nell’istanza di sfratto. Alla luce di quanto suesposto, il provvedimento dell’amministrazione speciale del fallimento (l’istanza di sfratto) non è quindi volto alla conservazione della massa, è atto invece a creare pregiudizio alla stessa”.
C. Con osservazioni 17 ottobre 1995 la __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame. L’osservante assevera che “la stipulazione di un atto giuridico negoziale non può essere impugnata con reclamo all’autorità di vigilanza”. A mente della __________ la decisione di non rinnovare un contratto di locazione e la conseguente istanza di sfratto non sarebbero impugnabili con reclamo.
A mente dall’amministrazione del fallimento “l’art. 207 LEF riguarda solo le cause ordinarie e non la procedura sommaria di sfratto”. Inoltre la citata norma “riserva esplicitamente i casi d’urgenza, come appare essere senza alcun dubbio lo sfratto di un inquilino moroso, che non paga il canone di locazione dal gennaio 1995 ed il cui contratto di locazione è ad ogni buon conto scaduto”.
rileva che “a salvaguardia degli interessi dei creditori l’amministrazione del fallimento era sicuramente legittimata a presentare l’istanza impugnata”. Inoltre “per quanto attiene alle spese sostenute dai signori __________ né la procedura di sfratto né quella di reclamo sono le sedi adatte per avanzare pretese compensatorie”.
Considerato
in diritto:
Con organo di esecuzione e fallimento si intende segnatamente:
l’ufficio d’esecuzione e l’ufficio del fallimento;
l’adunanza dei creditori nel fallimento;
l’amministrazione speciale del fallimento;
il commissario del concordato;
il liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo.
L’insinuazione da parte dell’amministrazione del fallimento dell’istanza di sfratto contro il conduttore di un immobile del fallito alla competente Pretura è una misura tendente al mantenimento dei beni della massa ma non costituisce un provvedimento dell’amministrazione del fallimento ex art. 17 LEF. Essa è infatti un atto giuridico che non può essere impugnato con reclamo all’autorità di vigilanza perché espressione di volontà di diritto privato. Oggetto di reclamo possono essere solo gli atti dell’amministrazione del fallimento che si fondano sul potere pubblico d’esecuzione (“staatlicher Vollstreckungsgewalt”) e non atti giuridici di natura privata compiuti dall’amministrazione del fallimento in luogo del fallito (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 8 m. 13; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 6 m. 6; DTF 108 III 2,102 III 84, 86 III 106ss.). Il reclamo all’Autorità di vigilanza di __________ contro la richiesta di sfratto risulta pertanto irricevibile.
Pur avverandosi il reclamo irricevibile è tuttavia opportuno rilevare che l’eccezione relativa alla mancanza di diritto per l’amministrazione del fallimento di promuovere la procedura di sfratto sarebbe da respingere anche nel merito.
Infatti l’amministrazione del fallimento è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per l’incasso delle pigioni e tra queste vi è pure la rescissione dei contratti di locazione e l’espulsione degli inquilini (cfr. art. 94 cpv. 1 RFF, che deve essere applicato analogicamente pure nella procedura di fallimento). Di conseguenza gli atti giudiziari intrapresi dall’amministrazione nell’ambito della procedura di sfratto promossa contro il reclamante sono perfettamente leciti e compresi nell’autorizé-zazione specifica a procedere all’incasso delle pigioni.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 240 LEF; 94 cpv. 1 RFF
PRONUNCIA:
Il reclamo 25 settembre 1995 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster