AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00219
Data decisione, Autorità: 21.05.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00219
Lugano 21 maggio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 ottobre 1995
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via ordinaria, a convalida dei sequestri n. __________ e __________ dell’allora Pretura di Lugano-Distretto, promosse da
contro
con il reclamante quale terzo proprietario del pegno;
in tema di perenzione dell’esecuzione e di cancellazione dal Registro fondiario dell’annotazione del sequestro;
viste le osservazioni: - 23 ottobre 1995 __________ e della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreti 7 giugno 1985 l’allora Pretore straordinario della Pretura di Lugano-Distretto ha sequestrato su istanza dello __________ (sequestro n. __________) e della __________ (sequestro n. __________) contro __________ “la sostanza immobiliare di proprietà del debitore sita in territorio del Comune di __________, part. n. __________, foglio PPP __________ 91/1000”.
B. Il 10 giugno 1985 l’allora UEF di Lugano ha chiesto all’ufficio del registro fondiario di annotare ex art. 960 cpv. 1 e 2 CC la restrizione della facoltà di disporre sul Fol PPP n. __________ del fondo base part. __________ di __________ per l’importo di Fr. 6’404.55 oltre accessori a favore dello __________ e di Fr. 1’979.10 oltre accessori a favore della __________. Le annotazioni nel registro fondiario sono avvenute lo stesso giorno.
Il 17 giugno 1985 l’UEF ha sequestrato il fondo.
C. Il 21 giugno 1985/2 agosto 1988 l’UEF di Lugano ha emesso contro __________, a convalida dei sequestri n. __________ e __________, i PE n. __________ e __________, ai quali l’escusso non ha interposto opposizione.
D. Il 7 settembre 1988 i creditori hanno chiesto il proseguimento dell’esecuzione.
E. Il 30 novembre 1987 l’UEF di Lugano ha poi chiesto all’ufficio del registro fondiario di annotare la restrizione della facoltà di disporre sul Fol PPP n. __________ a seguito di pignoramento per Fr. 658.65 oltre accessori a favore del Comune __________.
F. Con provvedimento 11 ottobre 1988 l’UEF di Lugano ha pignorato nelle esecuzioni n. __________ e __________ contro __________ il Fol PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________.
G. Il 26 aprile 1989 i creditori hanno chiesto la vendita del fondo pignorato.
H. Il 9 giugno 1989 __________ è stato iscritto nel registro fondiario quale nuovo proprietario del fondo.
I. Il 23 aprile 1991 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ che “al momento del trapasso, il Fol PPP n. __________ comproprietà del fondo part. __________ di __________, ora di sua proprietà, era gravato da tre restrizioni della facoltà di disporre iscritte in data 6.10.85 e 30.11.1987”, invitandolo nel contempo, per evitare la messa all’incanto della proprietà, di “soddisfare di persona questi debiti” di complessivi Fr. 12’897.90. Altre sollecitatorie di pagamento sono state trasmesse dall’UE al reclamante il 16 agosto 1991, il 10 gennaio 1994 e il 23 marzo 1995.
L. Con scritto 26 giugno 1995 __________, per il tramite della sua rappresentante legale, ha notificato all’UE di Lugano la propria disponibilità a pagare l’importo dovuto.
M. Il 21 agosto 1995 il reclamante si è però opposto a ogni pagamento, perché, a parer suo, i sequestri sarebbero nel frattempo decaduti.
Tra l’UE e il reclamante vi è stato un ulteriore scambio di corrispondenza in cui le parti hanno confermato le loro posizioni (scritti 24 agosto 1995, 7 settembre 1995, 11 settembre 1995, 21 settembre 1995 e 22 settembre 1995).
N. Con reclamo 3 ottobre 1995 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di vietare all’UE di Lugano il realizzo della nota PPP e di ordinargli di “far cancellare dal registro fondiario i pignoramenti risalenti agli anni 1985 e 1987”, atteso che:
“secondo l’estratto del registro fondiario dal 9 giugno 1989 sono proprietario del Fol PPP n. __________ in __________, che ho acquistato da __________ ”;
“dopo anni ho constatato che su tale immobile sono iscritti pignoramenti per imposte del precedente proprietario __________ __________. Questi non erano indicati sul mio contratto di compravendita e l’Ufficio del Catasto di Lugano ha registrato nel registro fondiario il contratto di compravendita nonostante la mancanza della loro iscrizione”;
“con istanza del 21 agosto 1995 ho chiesto all’UE di Lugano che questi pignoramenti venissero cancellati per decorrenza del termine. L’UE non ha aderito a questa richiesta”;
“ai sensi dell’art. 154 LEF il realizzo di un’ipoteca può avvenire al più presto dopo sei mesi ed al più tardi dopo due anni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento. I pignoramenti iscritti nel registro fondiario risalgono agli anni 1985 e 1987. Il termine di due anni per l’esecuzione del realizzo dell’immobile dovrebbe pertanto essere scaduto già da lungo tempo”;
“per i pignoramenti iscritti sul Fol PPP __________ di __________ dall’UE di Lugano deve essere ordinata la cancellazione per prescrizione”.
O. Con osservazioni 23 ottobre 1995 lo __________ e __________ hanno chiesto la reiezione del gravame.
I creditori asseverano che, essendo stato effettuato il pignoramento l’11 ottobre 1988, la vendita poteva essere chiesta dall’11 aprile 1989 all’11 ottobre 1990. In concreto le domande di vendita sono state presentate il 26 aprile 1989 e sono pertanto tempestive.
P. L’UE di Lugano ha postulato la declaratoria di irricevibilità del gravame per tardività.
L’Ufficio rileva che nell’aprile 1991, “non ottenendo il pagamento, richiese all’ufficio dei registri gli estratti censuari della proprietà sequestrata onde proseguire alla vendita e solo allora venne a saper che l’appartamento non apparteneva più a __________ ma era intestato a __________ con atto di compera del 9 giugno 1989”. A mente dell’UE “__________ era al corrente di aver acquistato un immobile gravato da due sequestri”.
Considerato
in diritto:
Con scritto 21 agosto 1995 il reclamante ha comunicato all’UE di Lugano che le esecuzioni sarebbero prescritte e che i pignoramenti annotati nel registro fondiario sarebbero da cancellare per decorrenza dei termini.
In risposta a tale scritto, il 24 agosto 1995 l’UE ha comunicato a __________ che non avrebbe cancellato le restrizioni della facoltà di disporre annotate nel registro fondiario perché il termine di due anni per chiedere la realizzazione è stato rispettato. L’Ufficio quindi già il 24 agosto 1995 ha notificato al reclamante la propria decisione di non cancellare le annotazioni della facoltà di disporre e di procedere alla vendita del fondo pignorato.
Il 7 settembre 1995 __________ ha sostanzialmente ribadito quanto contenuto nello scritto del 21 agosto 1995 e l’UE di Lugano, in risposta a tale missiva, l’11 settembre 1995 ha confermato la validità delle annotazioni nel registro fondiario. Nuovamente sollecitato dal reclamante, con scritto 22 settembre 1995 l’UE si è confermato nelle proprie precedenti decisioni.
L’atto impugnato del 22 settembre 1995 quindi altro non è che una semplice conferma di pregresse disposizioni: impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza era infatti unicamente il provvedimento del 24 agosto 1994. Il gravame del 3 ottobre 1995 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo.
a) Per l’art. 96 cpv. 1 LEF (applicabile pure nei casi di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF) il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati o sequestrati che non sia autorizzata dall’ufficiale.
Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento o col sequestro, sotto riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF e 275 LEF).
Il pignoramento e il sequestro di un fondo hanno, di per se stessi, gli effetti di una limitazione della facoltà di disporre ex art 960 cpv. 1 cifra 2 CC (art. 101 cpv. 1 LEF e 275 LEF), la cui annotazione nel registro fondiario esclude la buona fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC); Kurt Amonn, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 58, Carl Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, n. 6 ad art. 96 LEF. Di conseguenza il pignoramento e il sequestro prevalgono su tutti i diritti acquisiti successivamente sul fondo (DTF 113 III 36; Amonn, op. cit., § 22 m. 58; Jäger, op. cit., n. 6 ad art. 96 LEF). La trasmissione della proprietà avvenuta dopo il pignoramento o il sequestro è civilmente valida, ma il creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione del fondo a suo favore senza che siffatto mutamento leda i diritti da lui acquisiti con l’annotazione (DTF 42 III 245-246; Amonn, ibidem; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 191).
b) Nel caso di specie __________ è stato iscritto nel registro fondiario quale nuovo proprietario del Fol PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ di __________ il 9 giugno 1989 quando nel registro fondiario erano già annotate le restrizioni della facoltà di disporre. Ne consegue che, sebbene il trapasso della proprietà a favore del reclamante sia civilmente valido, egli non si può opporre alla realizzazione del fondo a favore dei creditori pignoratizi. A ciò nulla muta la circostanza che, al momento dell’acquisto, al reclamante non era noto che il fondo acquistato era gravato dai sequestri, atteso che l’annotazione del pignoramento risp. del sequestro nel registro fondiario esclude la buona fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC).
c) __________ ha argomentato che “il realizzo di un’ipoteca può avvenire (...) al più tardi dopo due anni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento” e quindi, ritenuto che i pignoramenti iscritti nel registro fondiario risalgono agli anni 1985 e 1987, il termine di due anni sarebbe scaduto già da tempo.
aa) Ex art. 116 cpv. 1 LEF il creditore non può domandare la vendita degli immobili pignorati più tardi di due anni dal pignoramento.
bb) Nel caso in discussione il pignoramento del Fol PPP n. __________ è avvenuto l’11 ottobre 1988.
La domanda di vendita del 26 aprile 1989 è stata pertanto presentata correttamente entro due anni dal pignoramento, irrilevante essendo la circostanza che l’UE di Lugano, a causa del sovraccarico di lavoro, non vi abbia ancora dato seguito. Ne consegue che le annotazioni della restrizione della facoltà di disporre sono tuttora valide sebbene siano trascorsi alcuni anni dalla loro iscrizione, atteso che in concreto nessuna delle ipotesi per la sua cancellazione ex art. 6 RFF si è realizzata.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 96, 101 cpv. 1, 116 cpv. 1 e 275 LEF; 6 RFF; 960 cpv. 1 cifra 2 e cpv. 2 CC
PRONUNCIA
Il reclamo 3 ottobre 1995 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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