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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00053
Data decisione, Autorità: 21.05.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00053
Lugano 21 maggio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 8 aprile 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante dalla
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 22 aprile 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 23 agosto 1995 risp. il 15 gennaio 1996 la __________, __________ (in seguito: __________) e la __________, hanno chiesto la prosecuzione delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro __________.
B. Con provvedimento 4 aprile 1996 l’UE di Lugano ha annullato i pignoramenti del 28 agosto 1995 e del 4 marzo 1996 contro __________ stabilendo che alle “domande di proseguire l’esecuzione sarà dato seguito con l’emissione di due comminatorie di fallimento”, perché “da un accertamento eseguito si è constato che l’escusso è iscritto nel Registro di commercio del Distretto di Lugano quale socio gerente della __________ ”.
C. Con tempestivo reclamo 8 aprile 1996 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 4 aprile 1996 dell’UE di Lugano, atteso che:
”le esecuzioni riguardano la mia persona per quanto riguarda la __________ e la mia ditta __________ impresa di pittura per quanto riguarda la __________ ”;
”considerando il fatto che il sottoscritto ha sempre assolto gli impegni con l’Ufficio di esecuzione, quali il deposito di garanzie per il pagamento (mediante pignoramenti di beni) ed i pagamenti rateizzati del vostro ufficio, non vedo perché sospendere tali impegni ai quali ho sempre dato seguito, inoltre non vedo il motivo di coinvolgere la ditta __________ della quale sono socio non attivo, per delle esecuzioni che riguardano la mia persona”.
D. Il 15 aprile 1996 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ __________ nelle note esecuzioni due comminatorie di fallimento, che sono state notificate al reclamante il 16 aprile 1996.
E. Con osservazioni 22 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame rilevando che la decisione del 4 aprile 1996 è stata prolata dopo aver constatato che il reclamante è “iscritto a RC quale socio gerente” di una società a garanzia limitata”.
F. Il reclamante risulta iscritto nel Registro di commercio quale gerente con firma individuale della __________, con sede a __________, iscritta il 21 gennaio 1994.
Considerato
in diritto:
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
__________ allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento perché le esecuzioni “riguardano la mia persona” risp. “la mia ditta __________ impresa di pittura”. Inoltre il reclamante evidenzia di essere socio non attivo della __________ __________
Il reclamante era iscritto nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e ancora quando l’UE di Lugano ha emesso il provvedimento impugnato, quale socio gerente con firma individuale della __________, con sede a __________, iscritta il 21 gennaio 1994.
Per l’art. 39 cpv. 1 n. 4bis LEF il reclamante è quindi soggetto all’esecuzione in via di fallimento, che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento, irrilevante essendo la circostanza che i crediti in esecuzione non riguardino l’attività della società a garanzia limitata di cui __________ è socio gerente.
Ne consegue che l’Ufficio di esecuzione di Lugano nel provvedimento impugnato si è correttamente determinato. Le comminatorie di fallimento sono pertanto conformi ai prescritti di diritto esecutivo e il reclamo va di conseguenza respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 39, 40 e 43 LEF
pronuncia:
Il reclamo 8 aprile 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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