AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1995.00241
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00241
Lugano 26 aprile 1996//C/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 dicembre 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nella procedura fallimentare concernente
in materia di elenco oneri e condizioni d’asta;
richiamato il decreto presidenziale 15 dicembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
Viste le osservazioni:
2 gennaio 1996 dello __________
10 gennaio 1996 dell’UF di Lugano, Viganello;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 20 luglio 1994 il fallimento della __________. Con decreto 24 agosto 1994 ha poi autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria prevista dall’art. 231 LEF, riservata la facoltà ai creditori di anticipare le spese per la continuazione con la procedura ordinaria.
B. Con atti 2 e 9 settembre 1994 l’UF di Lugano ha pubblicato l’apertura del fallimento in via sommaria della ______ e ha fissato al 22 settembre 1994 il termine per l’insinuazione dei crediti ipotecari, degli oneri fondiari e delle servitù relativi al “Fol PPP n. __________ di 2/1000 comproprietà del fondo base part. n. __________ di __________, con diritto esclusivo sull’unità n. __________ composta da: autorimessa, al piano secondo sotterraneo, come al piano di ripartizione”.
C. La reclamante __________ è iscritta nell’elenco oneri depositato il 6 febbraio 1995 come parte integrante della graduatoria quale creditrice garantita da pegno immobiliare convenzionale, cartelle ipotecarie in I e II grado, per complessivi Fr. 24’000.-- oltre accessori.
Essa è preceduta nell’elenco oneri dallo __________ e dal Comune di __________, creditori garantiti da ipoteca legale di Fr. 47.40 per imposta cantonale 1993 e 1994 e di Fr. 11.85 per imposta comunale 1994.
D. Con avviso d’incanto unico del 20 ottobre 1995, pubblicato sul ________ di stessa data, l’UF di Lugano ha fissato al 5 dicembre 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 18 dicembre 1995 la data dell’incanto del Fol PPP n. __________ e di un “deposito situato al II piano sotterraneo della part. __________ RFD di __________ indicato con lettere AB nel piano di assegnazione delle parti comuni”. Relativamente al termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, l’UF di Lugano ha fatto esplicito riferimento all’elenco oneri depositato presso l’Ufficio il 6 febbraio 1995 e divenuto definitivo.
E. Con scritto 30 ottobre 1995 lo __________, “con riferimento alla pubblicazione apparsa sul foglio ufficiale n. __________”, ha insinuato, per quanto di rilevanza nel caso di specie, i seguenti crediti pretesi garantiti da ipoteca legale:
Part. __________-PPP __________ di __________ imposta cantonale 1995 Fr. 5’223.70
(imp. provvisorio)
Part. __________-deposito di __________
imposta cantonale 1993 Fr. 5’460.--
(imp. provvisorio)
imposta cantonale 1994 Fr. 5’460.-- interessi Fr. 10.45
(imp. provvisorio)
imposta cantonale 1995 Fr. 5’460.--
(imp. provvisorio)
F. Il 10 novembre 1995 il Comune di __________ ha insinuato i seguenti crediti garantiti da pegno:
mappale n. __________-foglio __________
imposta comunale 1995 Fr. 4’280.--
(importo provvisorio)
imposta immobiliare Fr. 11.85 Fr. 4’291.85
mappale n. __________-deposito situato al 2. piano sotterraneo
imposta comunale 1993 Fr. 4’280.--
(importo provvisorio)
imposta immobiliare Fr. 130.-- Fr. 4’410.--
imposta comunale 1994 Fr. 4’280.--
(importo provvisorio)
imposta immobiliare Fr. 130.-- Fr. 4’410.--
imposta comunale 1995 Fr. 4’280.--
(importo provvisorio)
imposta immobiliare Fr. 130.-- Fr. 4’410.--
G. L’UF di Lugano ha iscritto nel verbale d’incanto d’immobili depositato il 5 dicembre 1995 gli importi notificati al cons. E e F, al n. 8b) delle condizioni di pagamento, nei seguenti termini:
“8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) le spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù, ecc. (omissis);
b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
Imposta cantonale 1995 - PPP __________ Fr. 5’223.70
Imposta cantonale 1993/95 Deposito Fr. 16’390.45 Fr. 21’614.15
-Imposta comunale 1995 - PPP __________ Fr. 4’280.--
-Imposta comunale 1993/95 Deposito Fr. 13’230.-- Fr. 17’510.--
Fr. 39’124.15.”
H. Con tempestivo reclamo 15 dicembre 1995 la __________ __________ ha chiesto lo stralcio dalle condizioni d’asta dei crediti per le imposte cantonali e comunali dal 1993 al 1995, atteso che
”nell’ambito della realizzazione forzata di un fondo, gli oneri che l’aggiudicatario dovrà assumere devono essere iscritti ad elenco oneri. Le condizioni d’asta devono di conseguenza contenere la menzione che il fondo viene aggiudicato gravato da tutti gli oneri risultanti dall’elenco, ritenuto che i crediti pignoratizi non scaduti sono assegnati all’aggiudicatario, mentre che quelli già scaduti vanno pagati a contanti con imputazione sul prezzo di aggiudicazione”;
”l’unica eccezione a questa regola generale è data per l’appunto dall’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF per i crediti assistiti da ipoteca legale, a condizione che non siano scaduti al momento dell’incanto”;
”nella fattispecie si deve decisamente contestare che le pretese fiscali 1993-1995 dello Stato e del Comune di __________ menzionate nelle condizioni d’asta qui impugnate non siano scadute”;
qualora gli importi contestati dovessero essere riferiti ad imposte periodiche dirette questi sarebbero ampiamente scaduti alla data prevista per l’incanto;
”infatti l’art. 240 LT, rispettivamente l’art. 217 vLT, stabiliscono che l’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel foglio ufficiale. Come è noto, annualmente il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto la riscossione dell’imposta predetta in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto in misura del 90% circa di quanto dovuto. I termini di scadenza delle singole rate sono notoriamente i seguenti: 1. maggio, 1. luglio,
”per il caso a giudizio l’imposta scade in ogni caso alla data di apertura del fallimento a carico del contribuente (art. 240 cpv. 5 lett. d LT)”;
anche nell’ipotesi i “crediti d’imposta cantonale e comunale fossero relativi ad imposte immobiliari ex art. art. 95 ss. LT” sarebbero ampiamente scaduti perché “l’imposta immobiliare è dovuta sugli immobili di proprietà della fallita all’inizio dell’anno civile”;
”simili imposte, qualora esistenti e al beneficio dell’ipoteca legale ex art. 183 LAC (...) andrebbero semmai iscritte ad elenco oneri: l’avvenuta crescita in giudicato del medesimo non ne consente tuttavia una modifica”.
I. Con osservazioni 2 gennaio 1996 lo __________ ha rilevato che “è corretto pretendere che le imposte per gli anni 1993/94 dovessero essere collocate nell’elenco oneri in quanto pretese obiettivamente scadute a tenore dell’art. 240 cpv. 5 LT”. A mente dell’osservante la tesi della reclamante non può invece essere condivisa per l’imposta del 1995. Infatti la dichiarazione di fallimento del 20 luglio 1994 “non può provocare la scadenza delle imposte degli anni successivi”.
Lo Stato rileva che l’elenco oneri è divenuto definitivo dieci giorni dopo il deposito della graduatoria: “in quel momento l’imposta cantonale 1995 non era ancora scaduta secondo i termini dell’art. 240 cpv. 1 LT e pertanto non poteva essere iscritta nell’elenco oneri ma unicamente nelle condizioni d’asta”.
Lo Stato, “a ragione dell’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale e anche alla luce delle risultanze dell’incarto fiscale”, ha modificato la pretesa “al beneficio dell’ipoteca legale (oggetto dell’impugnativa: n.d.r.) limitandola al corrispondente delle imposte immobiliare”, nei seguenti termini:
“part. __________ - PPP __________
imposta cantonale 1995 Fr. 23.70
part. __________ - deposito - di __________
imposta cantonale 1993 Fr. 260.--
imposta cantonale 1994 Fr. 260.--
imposta cantonale 1995 Fr. 260.--”.
L. Con osservazioni 2 gennaio 1996 il Comune di __________, conformemente alle osservazioni presentate dallo __________, ha così ridotto le proprie pretese erariali oggetto dell’impugnativa:
“mappale n. __________ PPP - foglio __________
imposta comunale 1995 Fr. 11.85
mappale n. __________ - deposito situato al II piano sotterraneo
imposta comunale 1993 Fr. 130.--
imposta comunale 1994 Fr. 130.--
imposta comunale 1995 Fr. 130.--”.
M. Con osservazioni 10 gennaio 1996 l’UF di Lugano ha evidenziato di aver inventariato, nella procedura fallimentare promossa contro la __________, i beni immobili così censiti nel registro fondiario: “Fol. PPP __________ di 2/1000 comproprietà del fondo part. __________, con diritto esclusivo sull’unità n. __________ composta da autorimessa, al piano sotterraneo, come al piano di ripartizione”. Il fondo era “identificato in un box dalle dimensioni di m. 5.25 x 2.60, chiuso sui tre lati con pareti in muratura e con porta basculante con apertura manuale, il cui valore di stima ufficiale è attribuito in Fr. 11’860.75, acquistato dalla fallita il 23.3.1993 per Fr. 30’000.--”.
L’Ufficio rileva che dalla perizia eseguita in seguito è risultato che la proprietà, intavolata sul Fol. PPP __________ “non corrispondeva unicamente al box, ma comprendeva anche una proprietà occulta costituita da un locale magazzino dalle dimensioni di m. 17.85 x 5.85. 2.10, acquistata dalla fallita il 19.4.1993 per Fr. 130’000.-- dal proprietario costituente la PPP, che si era riservato il diritto di assegnazione delle parti comuni. Pur costituendo la parte di maggior pregio, tale immobile non figura nella composizione immobiliare della PPP e si sottrae pertanto all’imposizione fiscale”.
L’osservante argomenta che l’Autorità fiscale, a seguito del bando di apertura della procedura di fallimento, “ha notificato l’imposta immobiliare del 2%o limitatamente al valore esposto” e solo in seguito, “con la pubblicazione della graduatoria e del bando d’incanto, l’autorità fiscale ha potuto conoscere, seppur sommariamente i valori imponibili”. Essa quindi ha provveduto “alla notifica degli importi mancanti e corrispondenti al valore imponibile come tassa immobiliare per gli anni dal 1993 al 1995”.
L’UF di Lugano evidenzia infine che “in conformità delle rettifiche dei crediti notificati, contenute nelle osservazioni presentate dagli enti pubblici, verrà di conseguenza rettificata l’iscrizione nelle condizioni d’asta”.
Considerato
in diritto: 1. In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è applicabile sia la Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito: vLT) che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995, atteso che la nuova Legge tributaria viene applicata unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT).
3.a) L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire , a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12 ; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile” (cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT, 252 cpv. 1 LT).
Per l’art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, sostanzialmente corrispondente al punto 8 b) delle condizioni d’asta pure applicabile alla realizzazione nella procedura di fallimento per il rinvio dell’art. 130 cpv. 1 RFF, “le condizioni di vendita metteranno a carico dell’aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri (art. 836 CC)”, tra cui anche le “imposte fondiarie”.
Onde verificare a stregua dell’art. 58 cpv. 2 RUF i diritti reali frazionari costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (art. 125 cpv. 1 prima frase RFF).
Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv. 2 RFF).
Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF, pure applicabile in tale procedura esecutiva per il rinvio dell’art. 102 RFF, l’Autorità di vigilanza ha già avuto modo di statuire che “rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3)”, cfr. tra tante VIG 56/93, 55/92, 104/92.
Siffatti principi valgono mutatis mutandis per l’allestimento dell’elenco oneri nella procedura di fallimento, ritenuto in particolare che nel fallimento non vi è spazio per la procedura di epurazione dell’elenco oneri ex art. 106-109 LEF (cfr. Marcel Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21-22). La graduatoria fallimentare infatti, quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento, può essere contestata in via di reclamo ex art. 17 LEF (per violazione di prescritti procedurali) o con azione di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF (quando è contestato il contenuto di diritto materiale) cfr. DTF 85 III 97, CEF 15 settembre 1987 in re G.G. e CEF 19 ottobre 1987 in re UBS nonché Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 46 m. 34 e Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 337).
Il provvedimento preliminare è pure necessario quando, come nel caso di specie, prima facie va esaminato se le imposte cantonali e comunali dal 1993 al 1995 relative al deposito sito alla part. n. __________ di __________ e 1995 relative al Fol. PPP n. __________ devono essere iscritte ad elenco oneri o messe nelle condizioni d'incanto con l'indicazione che saranno a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, con la particolarità che, essendo già cresciuto in giudicato l'elenco oneri su cui non figurano siffatti tributi, nell'ipotesi che sedes materiae fosse l'elenco oneri e non le condizioni d'asta, le pretese del fisco sarebbero, di principio, irrimediabilmente prive di garanzia ipotecaria, benché ancora esistenti.
7.a) Il credito d'imposta è esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in caso: __________ e Comune di __________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256-257).
b) La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 217 vLT (art. 240 LT) e per le imposte comunali come all'art. 267 vLT (art. 297 LT), con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è applicabile l'art. 217 vLT (art. 240 LT).
c) L'art. 217 vLT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale (art. 240 cpv. 1 LT). Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il cpv. 5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione" (art. 240 cpv. 6 LT); per il cpv. 6" se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto è inferiore a quello pagato, l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 vLT" (cfr. art. 241 cpv. 4 LT con riferimento all’art. 243 LT).
d) Con decreti 24 novembre 1992 (cfr. BU 1992 p. 379- 380), 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) e 6 dicembre 1994 (cfr. BU 1994 p. 617-618) il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1993, 1994 e 1995 tra l'altro quanto segue:
art. 2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell'imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
art. 3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
per la I rata di acconto il 1 maggio 1993 (risp. il 1. maggio 1994 e il 1. maggio 1995)
per la II rata di acconto il 1. luglio 1993 (risp. il 1. luglio 1994 e il 1. luglio 1995)
per la III rata di acconto il 1. settembre 1993 (risp. il 1. settembre 1994 e il
per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1993 (risp. il 1. dicembre 1994 e il 1. dicembre 1995) per le bollette notificate entro il 30 novembre; alla data d'intimazione per le altre;
art. 5: se l'ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 6,5% (del 5% per il 1994 e il 1995).
e) L’imposta scade in ogni caso alla data di apertura del fallimento a carico del contribuente (art. 217 cpv. 4 lett. d vLT = art. 240 cpv. 5 LT).
f) Per quanto di rilevanza nella fattispecie, atteso che con le osservazioni lo __________ e il Comune di __________ hanno limitato i loro crediti al beneficio dell’ipoteca legale alle imposte immobiliari, le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà ex art. 89 vLT all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio dell’esercizio commerciale e ex art. 95 prima frase LT all’inizio dell’anno civile.
g) La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque esigibilità che determina - in caso di non pagamento - il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato della tassazione che lo concerne);
in caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254).
Può capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso: siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello pratico.
Se, come nel caso di specie, l’Ufficio dei fallimenti non ha ancora fissato la data dell’incanto del fondo quando assegna ai creditori il termine per l’insinuazione dei crediti ipotecari, degli oneri fondiari e delle servitù, per ragioni di economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere contro l'elenco oneri nel frattempo cresciuto in giudicato, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data dell'incanto ma pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data fissata dall’Ufficio per l’insinuazione di credito.
In concreto le imposte cantonali e comunali 1995 non erano ne sorte ne scadute al 22 settembre 1994, data fissata dall’uffico per le insinuazioni di credito. Le imposte cantonali e comunali 1995 erano comunque esigibili prima del 18 dicembre 1995, data fissata dall'UF per la vendita.
Qualora esse si rivelassero, prima facie, al beneficio dell'ipoteca legale diretta, devono quindi essere iscritte nelle condizioni d'asta.
I crediti di Fr. 260.-- risp. Fr. 130.-- per l’imposta cantonale e comunale 1995 riferita al deposito sito al mapp. n. __________ di __________ e di Fr. 23.70 risp. 11.85 per l’imposta cantonale e comunale 1995 riferita alla PPP n. __________ appaiono, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 RFF e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 vLT = 252 cpv. 1 LT.
Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali con i valori di stima peritale e ufficiale dei beni posti all’incanto.
Esse vanno pertanto ammesse, di principio, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, anche se sono solo provvisorie e iscritte nelle condizioni d'asta.
I crediti di Fr. 260.-- risp. Fr. 130.-- per l’imposta cantonale e comunale 1993 e 1994 riferita al deposito sito al mapp. n. __________ di __________ erano scaduti già alla data fissata dall’Ufficio per l’insinuazione di credito e quindi andavano iscritti nell’elenco oneri e non nelle condizioni d’asta. Ritenuto che l’elenco oneri, su cui non figurano questi tributi, è cresciuto in giudicato, in principio, non vi è più spazio per la loro iscrizione, sebbene gli stessi, per le argomentazioni sopra esposte, appaiono, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 RFF e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 vLT = 252 cpv. 1 LT.
La graduatoria cresce in giudicato formale allo scadere infruttuoso del termine legale di impugnazione ex art. 17 LEF e art. 250 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 87 III 80, 88 III 132 e 97 III 40; Kurt Amonn, op. cit., § 48 m. 5; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., p. 337).
La giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e riferimenti ivi) ha però attenuato il rigore formale di siffatto principio, ammettendo che -benché definitiva- la graduatoria possa ancora essere modificata quando:
un credito è stato collocato in graduatoria per errore manifesto
un credito non è stato collocato in graduatoria per errore manifesto
vi è stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato
fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
Al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza sfuggono invece le questioni di diritto materiale connesse all’esistenza o inesistenza di una pretesa creditoria (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a, 98 II 318 cons. 4).
E’ in particolare escluso che si possa modificare una graduatoria per motivi che si sono realizzati o che si sono conosciuti prima della crescita in giudicato della stessa (cfr. DTF 102 III 159-160 cons. 3).
Nel caso di specie è pacifico che la graduatoria depositata il 5 febbraio 1995 abbia acquistato forza di cosa giudicata. In effetti la stessa non venne impugnata tramite reclamo ex art. 17 LEF per ragioni formali e nemmeno fu oggetto di contestazione di merito nei dieci giorni previsti dall’art. 250 cpv. 1 LEF.
Lo __________ e il Comune di __________ hanno notificato, nel termine fissato per l’insinuazione degli oneri fondiari relativi al “Fol PPP n. __________ di 2/1000 comproprietà del fondo part. n. __________ con diritto esclusivo sull’unità n. 60 composta da: autorimessa, al piano secondo sotterraneo, come al piano di ripartizione”, pretese creditorie di Fr. 23.70 rispett. di Fr. 11.85 per imposte cantonali 1993 e 1994 e per imposte comunali 1994. L’UEF ha quindi iscritto nell’enco oneri i crediti come insinuati.
Con provvedimento 20 ottobre 1995 l’UF di Lugano ha pubblicato l’avviso d’incanto relativo sia al Fol PPP n. __________ che al “deposito situato al 2. piano sotterraneo della part. __________ RFD __________, indicato con lettere AB nel piano di assegnazione delle parti comuni”, perché dalla perizia tecnica eseguita dopo la pubblicazione del 2 e del 16 settembre 1994 è risultato “che la proprietà, intavolata sul Fol. PPP __________, “non corrispondeva unicamente al box, ma comprendeva anche una proprietà occulta costituita da un locale magazzino dalle dimensioni di m. 17.85 x 5.85 x 2.10”. Il 30 ottobre risp. il 10 novembre 1995 lo __________ e il Comune di __________ hanno insinuato per imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 relative al deposito situato al 2. piano sotterraneo del mapp. __________, crediti fiscali di Fr. 5’460.-- e Fr. 4’410.--. (poi ridotti a Fr. 260.-- e Fr. 130.-- con le osservazioni al reclamo). Le pretese insinuate dallo __________ e dal Comune di __________ vanno quindi iscritte nell’elenco oneri perché in concreto si è realizzata una delle condizioni menzionate al consid. 10 che giustificano una modifica dell’elenco oneri. Ne consegue che l’Ufficio dei fallimenti deve depennare dalle condizioni d’asta sub 8 b) le imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 relative al deposito situato al 2. piano sotterraneo del mapp. __________: siffatti tributi vanno infatti iscritti nell’elenco oneri, che dovrà di conseguenza essere ridepositato limitatamente a queste modifiche.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 250, 251, 252 cpv. 1 LEF; 36, 49 cpv. 1 lett. b), 102, 125 cpv. 1 e 2 e 130 cpv. 1 RFF; 58 cpv. 2 RUF; 836 CC; 183 LAC; 220, 240, 241 cpv. 4, 243, 252 cpv. 1, 297, 324 cpv. 2 LT; 217, 229 cpv. 1 e 267 vLT
pronuncia: 1. Il reclamo 15 dicembre 1995 della __________, __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il verbale d’incanto d’immobili sub condizioni d’incanto 8b) è così modificato:
In luogo di:
“-Imposta cantonale 1995 - PPP __________ Fr. 5’223.70
Imposta cantonale 1993/95 Deposito Fr. 16’390.45
Fr. 21’614.15
-Imposta comunale 1995 - PPP __________ Fr. 4’280.--
-Imposta comunale 1993/95 Deposito Fr. 13’230.--
Fr. 17’510.--
Fr. 39’124.15.”
è iscritto:
“-Imposta cantonale 1995 - PPP __________ Fr. 23.70
Imposta cantonale 1995 Deposito Fr. 260.--
Fr. 283.70
-Imposta comunale 1995 - PPP __________ Fr. 11.85
-Imposta comunale 1995 Deposito Fr. 130.--
Fr. 141.85
Fr. 425.55.”
1.2. Nell’elenco oneri sub ipoteche legali, in aggiunta alle iscrizioni ivi contenute, è iscritto:
n. 1
-Imposta comunale 1993 riferita al Deposito Fr. 130.--
-Imposta comunale 1994 riferita al Deposito Fr. 130.--
n.2
Imposta cantonale 1993 riferita al Deposito Fr. 260.--
Imposta cantonale 1994 riferita al Deposito Fr. 260.--
E’ fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di procedere alle modifiche sub. 1., rettificando altresì i corrispondenti importi totali.
E’ fatto ordine all’UF di Lugano di procedere ad una nuova pubblicazione dell’elenco oneri limitatamente alle modifiche apportate sub 1.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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