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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00184
Data decisione, Autorità: 05.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00184
Lugano 15 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 21 agosto 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via ordinaria promossa contro il reclamante da
in tema di luogo dell’esecuzione;
richiamato il decreto presidenziale 22 agosto 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 settembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione 3/5 luglio 1995 __________ __________ ha chiesto all’UE di Lugano di procedere in via esecutiva per Fr. 6’705’822.90 contro “__________, __________, __________ ”.
B. Il 3 agosto 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ __________ il PE in via ordinaria n. __________ intimandolo al patrocinatore del reclamante, che vi ha interposto opposizione.
C. Con tempestivo reclamo 21 agosto 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del PE, atteso che egli sarebbe “domiciliato a __________ __________, nel __________, e non a __________ ”.
D. Con osservazioni 6 settembre 1995 l’UE di Lugano si è opposto al gravame asseverando che “pur non essendo di fatto domiciliato a __________, in base alla voluminosa documentazione presentata dalla debitrice, si è ritenuto che il debitore abiti prevalentemente a __________ presso la moglie”.
E. Dalla dichiarazione 17 agosto 1995 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ (doc. C), risulta che l’escusso è domiciliato a __________: l’abitazione in Via __________ a __________ viene indicata quale abitazione secondaria.
Considerato:
in diritto
Il reclamante contesta la competenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione di Lugano asserendo di essere domiciliato a __________.
Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio che per prassi costante coincide con il domicilio civile del debitore ai sensi dell’art. 23 ss. CC (cfr. DTF 119 III 55). Determinante è pertanto il luogo dove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro degli interessi dell’escusso (DTF 119 III 55 e rif. ivi; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 10 m. 4-5 e rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 80-81; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, vol. I, § 11 n. 3 e rif. ivi; BlSchK 1988 p. 228). Decisivo è l’insieme delle circostanze personali dell’interessato: il deposito dei documenti costituisce solo un indizio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente, il quale va apprezzato in modo indipendente (DTF 119 III 56 e rif. ivi; Amonn, op. cit., § 10 m. 5).
Dalla documentazione acclusa dalla procedente alla domanda d’esecuzione del 3/5 luglio 1995 risulta che:
il 13 dicembre 1993 l’escusso è stato “arrestato presso la sua abitazione di __________, Via __________ ” e che in tale circostanza egli ha dichiarato agli agenti di polizia che era da due mesi che attendeva, presso la sua abitazione, il loro arrivo (rapporto di esecuzione e di arresto del 13 dicembre 1993 p. 1 e 2);
l’escusso quando si è sposato, ossia il 30 marzo 1993 (cfr. certificato 17 agosto 1995 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________), ha liberato la camera che locava presso l’abitazione privata della famiglia __________ a __________ e da allora quando si reca a __________ alloggia in una camera d’albergo (cfr. “Erledigungsbericht” 13 dicembre 1993 della polizia cantonale di __________
il 27 luglio 1994 dinanzi al Procuratore pubblico del Canton __________, __________ ha dichiarato che abita in Via __________ e che avrebbe continuato ad abitarvi (cfr. p. 29 del relativo verbale);
nella procedura sfociata nella sentenza 10 maggio 1995 del Tribunale distrettuale di __________ l’escusso ha sostenuto di essere domiciliato a __________, dove si trova oramai da lungo tempo con la moglie, e che a __________ egli ha un domicilio solo formale (cfr. sentenza citata p. 5).
Da siffatta documentazione emerge che il centro degli interessi e delle relazioni personali di __________ è __________. Il fatto che l’escusso abiti, perlomeno dal 1993, prevalentemente a Lugano, dove risiede pure la moglie, non solo appare come una manifestazione della sua intenzione di stabilirvisi durevolmente, ma permette anche di affermare che questa circostanza sia riconoscibile ai terzi (DTF 120 III 7 ss.). Ne consegue che al momento dell’esecuzione in esame il domicilio di __________ __________ non era più __________, dove non dispone peraltro di alcuna abitazione, bensì __________
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 46 LEF; 23 ss. CC
pronuncia:
Il reclamo 21 agosto 1995 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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