AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00051
Data decisione, Autorità: 30.05.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00051
Lugano 30 maggio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 16 aprile 1996
contro il provvedimento 15 aprile 1996 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in materia di dichiarazione di opposizione;
richiamato il decreto presidenziale 19 aprile 1996 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 maggio 1996 di __________
ritenuto
IN FATTO
ottenuto il 22 novembre 1995 l'emissione di un precetto esecutivo che è stato
notificato all'escusso __________ il 30 novembre 1995.
B. Con reclamo 4 dicembre 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del precetto esecutivo.
C. Con decreto presidenziale 5 dicembre 1995 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo.
D. Con sentenza 14 marzo 1996 (inc. n. __________) - intimata il 20 e notificata all'escusso il 21 marzo 1996 - questa Camera ha respinto il gravame.
E. Il 12 aprile 1996 __________ ha interposto opposizione.
F. Con provvedimento 15 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha dichiarato tardiva l'opposizione, atteso che l'opponente non ha tenuto conto che quattro giorni già erano passati nel periodo intercorso tra il 30 novembre 1995 (notifica del PE) e il 5 dicembre 1995 (concessione dell'effetto sospensivo) e che la sentenza 14 marzo 1996 non ripristina un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ma fa proseguire quello precedente solo sospeso, ma non azzerato, dalla concessione della sospensiva.
G. Con reclamo 16 aprile 1996 __________ ha chiesto che l'opposizione sia dichiarata tempestiva.
H. Con osservazioni 6 maggio 1996 __________ ha chiesto la reiezione del reclamo con contestuale condanna del debitore "alla rifusione delle spese di procedura e al pagamento di un'adeguata indennità alla creditrice procedente per risarcirla dei costi insorti a causa di questo ennesimo reclamo. Tale indennità non dovrà essere inferiore a Fr. 1'000.--", atteso che:
persegue "una volta di più in modo del tutto temerario" l'obiettivo di ritardare la conclusione dell'esecuzione, abusando del principio della gratuità della procedura di reclamo, principio che va limitato della declaratoria di temerarietà e dalla conseguente sanzione pecuniaria;
I. Con osservazioni 7 maggio 1996 anche l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che l'escusso non ha formulato opposizione nei residui 6 giorni ancora a sua disposizione.
Considerato
IN DIRITTO
Nulla è detto dell'effetto sul decorso dei termini che la concessione della sospensiva determina.
a) Per il reclamante il decreto presidenziale di concessione della sospensiva produce effetti ex tunc e azzera pertanto il tempo già trascorso.
b) Per la precettante e l'Ufficio esecuzione di Lugano si ha invece effetto ex nunc e di conseguenza si ha solo sospensione dei termini.
a) Un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 21 marzo 1996 ed è giunto a scadenza domenica 31 marzo 1996, primo giorno delle ferie pasquali ex art. 56 n.3 LEF, donde il riporto al 17 aprile 1996, terzo giorno dopo il termine delle ferie, in conformità dell'art. 63 LEF.
Ne consegue la tempestività dell'opposizione data alla posta il 12 aprile 1996.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 36, 56 n.3 e 63 LEF,
PRONUNCIA:
1.1 Di conseguenza l'opposizione interposta il 12 aprile 1996 dall'__________ al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è dichiarata tempestiva.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster