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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00046
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00046
Lugano 22 aprile 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 marzo 1996
contro
l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione ordinaria n. __________ promossa contro il reclamante da
in materia di pignoramento provvisorio;
viste le osservazioni 1° aprile 1996 dell'UEF di Locarno;
ritenuto di dover procedere in via analogica ex art. 9 cpv.2 LPR;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con sentenza 12 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
che l'escusso non ha impugnato il pronunciato sommario e ha formulato il 3 ottobre 1995 azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF;
che il 19 gennaio 1996 il __________ ha chiesto il pignoramento provvisorio;
che l'11 marzo 1996 l'UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento provvisorio, intimando il 18 marzo 1996 (recte: il 20, come rettamente ha evidenziato il reclamante) il corrispondente atto di pignoramento provvisorio;
che il 29 marzo 1996 __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando che non è ammissibile ordinare pignoramenti provvisori quando il rigetto dell'opposizione non è ancora divenuto definitivo perché l'escusso ha formulato tempestiva azione di disconoscimento di debito;
che l'escusso si è richiamato espressamente al cambiamento di giurisprudenza operato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella sentenza 22 gennaio 1996;
che il citato pronunciato, destinato a pubblicazione, non ha però la portata che il reclamante sostiene;
che infatti la massima Corte si è limitata ad affermare - modificando la consolidata giurisprudenza quasi centenaria risalente a DTF 23 I 955-956 e confermata in DTF 47 III 68 e 55 III 173 cons.2, allineandosi mutatis mutandis all'opinio iuris ticinese in Rep 1993 p.123 n.3a - che il pignoramento provvisorio presuppone che la sentenza di rigetto provvisorio sia cresciuta in giudicato formale;
che nel caso di specie siffatto presupposto si realizza, atteso che __________ non ha impugnato il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio, che è pertanto cresciuto in giudicato formale;
che l'azione di disconoscimento di debito, tempestivamente promossa dall'escusso, è inidonea ad evitare il pignoramento provvisorio, pur impedendo che divenga definitivo (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §19 n.58-59);
che il reclamo va pertanto respinto, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art. 83 LEF,
PRONUNCIA
Il reclamo 29 marzo 1996 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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