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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00160
Data decisione, Autorità: 06.08.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00160
Lugano 6 agosto 1996/C/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 luglio 1995 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 18 agosto 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 3.7.1995 è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 23 agosto 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 18 settembre 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dall’11 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Bestätigung vom 18 Oktober 1993 (Anzahlung Fr. 30’000.-- geleistet)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 18 ottobre 1993 (doc. C) con il quale l’escussa ha dichiarato di ritirare il negozio di __________ di __________, in via __________ a __________, per complessivi Fr. 50’000.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha confermato l’opposizione, sostenendo che “nella procedura parallela promossa nei confronti di __________ (per lo stesso importo e sulla base dello stesso titolo - es. n. __________) l’istante ha sempre sostenuto, ammesso e riconosciuto che il documento in questione è stato sottoscritto dalla convenuta a nome e per conto del marito, tesi addirittura confermata dalla Pretore nella decisione di rigetto provvisorio d’opposizione di data 29.3.1995”. A mente dell’escussa è pertanto abusivo “pretendere ora che debitrice della pretesa somma sarebbe anche __________: infatti o quest’ultima ha sottoscritto il documento a titolo personale (tesi mai sostenuta da controparte), o in rappresentanza del marito (tesi ammessa e riconosciuta dall’istante)”. Per l’escussa l’istante “non può mutare le proprie tesi come più gli fa comodo una volta sostenendo una cosa, un’altra esattamente il contrario”, per cui l’istanza va respinta avendo il procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è stato sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”.
D. Con sentenza 18 agosto 1995 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza argomentando che “dalla documentazione agli atti si può ritenere che il preteso riconoscimento di debito non sia stato firmato dall’escussa a proprio nome, bensì in rappresentanza del di lei marito __________, ovvero a nome e per conto di quest’ultimo”. Infatti “lo stesso escutente, ribadendo con scritto doc. 4 la validità della richiesta di pagamento dell’ammontare del saldo in parola (...) esplicitamente ammette che il doc. C, sottoscritto dalla qui escussa __________, vincoli in realtà il di lei marito __________ ”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente asseverando, per quanto comprensibile dalle confuse argomentazioni dell’atto d’appello, che il 18 ottobre 1993 ha venduto per Fr. 50’000.-- il suo negozio di alimentari __________, che ha “dettato alla moglie __________ quanto doveva essere scritto” nel contratto.
Per questo motivo l’11 aprile 1994 il procedente ha fatto notificare a __________ il PE n. __________, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
F. Con osservazioni 18 settembre 1995 __________ ha postulato la reiezione “in ordine e nel merito” del gravame.
L’osservante ha rilevato che né la società __________ né il __________ sono abilitati a rappresentare dinanzi i Tribunali ticinesi, ritenuto che il __________ non risulta iscritto all’albo dei __________ del Cantone Ticino. A mente di __________ anche se la memoria di reclamo “è controfirmata personalmente da __________ la stessa è stata manifestamente stesa dal __________ l’escussa “lascia quindi al libero apprezzamento di cod. Camera di valutare la ricevibilità, in ordine, della memoria di controparte”.
L’osservante rileva che la Pretore ha “respinto l’istanza di controparte atteso che __________ non ha sottoscritto il doc. C a titolo proprio, ma in rappresentanza del marito” e che l’appello “non contiene nemmeno una riga di motivazione” riferita a tale conclusione, per cui lo stesso deve “essere respinto in ordine per manifesta carenza di valida motivazione”.
Nel merito l’osservante ha evidenziato che l’istanza di controparte è da respingere perché lo stesso __________ “aveva in precedenza ammesso e riconosciuto che il contratto prodotto quale doc. C era stato sottoscritto da __________ a nome e per conto del marito”. A mente di __________ è abusivo sostenere ora che il doc. C sarebbe stato sottoscritto a titolo proprio e non in nome e per conto del marito.
Considerato
in diritto:
a) La competenza di disciplinare la rappresentanza processuale è cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità giudiziaria bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali esecutori, funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di vigilanza) nella procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 332 con riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce presupposto processuale ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi un presupposto processuale è inefficace (Cometta, op. cit., p. 332).
In origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti).
Con l’introduzione della novella legislativa del 16 aprile 1985 (in vigore dal 1.1.1986) la rappresentanza processuale è stata riconosciuta anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, a fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ad amministratori di immobili oggetto della lite ma solo limitatamente a determinate cause e procedure (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti). La vertenza oggetto di impugnativa non rientra tra quelle legittimanti l’estensione della rappresentanza processuale: ne consegue che __________ non può essere rappresentato dal __________. La questione resta comunque senza conseguenze pratiche atteso che il creditore ha sottoscritto sia l’istanza di rigetto dell’opposizione che l’appellazione.
b) Per i combinati cpv. 2 lit. f) e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda.
Il rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re A. SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135).
Nella concreta fattispecie ben può dirsi che dall’atto di appello emerge in termini univoci la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile perché il doc. C è stato sottoscritto dall’escussa __________. Dalla pretesa carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.
Ne consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit., p. 331 con riferimenti).
4.a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escussa argomenta che nella procedura parallela promossa nei confronti di __________ l’istante ha sempre sostenuto che il doc. C è stato sottoscritto dalla convenuta a nome e per conto del marito, tesi addirittura confermata dalla Pretore nella decisione di rigetto provvisorio d’opposizione del 29.3.1995. A mente dell’escussa l’istanza va respinta avendo il procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è stato sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”.
c) Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio dell’11/18 aprile 1994, __________ ha proceduto contro __________ per l’incasso di Fr. 20’000.-- oltre accessori sulla scorta della dichiarazione di cui al doc. C (cfr. doc. 2 e 3), perché __________ avrebbe sottoscritto il doc. C in rappresentanza del marito, vero acquirente del negozio (doc. 4). Sulla scorta della documentazione presentata nella procedura di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ la Pretore, con pronunciato 29 marzo 1995 (doc. 2), ha respinto l’opposizione interposta da __________. Come rettamente evidenziato dalla Pretore quindi lo stesso escutente, chiedendo con lo scritto doc. 4 e con il PE n. __________ il pagamento del saldo a __________ esplicitamente ammette che il doc. C, sottoscritto dalla qui escussa __________, vincoli in realtà il di lei marito. Pure nell’atto d’appello del 23 agosto 1995 __________ ha ridabito che acquirente del proprio negozio è __________ e non la moglie __________ (cfr., tra i tanti riferimenti, anche i punti 1 e 2 a p. 2 dell’appello). Ne consegue la conferma del giudizio di prima sede, avendo __________ reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l’eccezione liberatoria.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27, 82 LEF; 97 n. 4, 309 cpv. 2 lit.e e cpv. 5 CPC
pronuncia
L'appello 23 agosto 1995 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- d’indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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