AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00116
Data decisione, Autorità: 25.03.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00116
Lugano 25 marzo 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre 1994 dal
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 ottobre 1994 dell’UEF di __________
sulla quale istanza il Pretore della giurisdizione di __________ con sentenza 12/14 aprile 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 29 aprile 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________in via ordinaria dell’11/12 ottobre 1994 dell’UEF di __________ il __________ __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 30’235.40 oltre interessi al 6.5 % dal 1. luglio 1991, indicando quale titolo di credito: “conguaglio definitivo RT per maggiore assegnazione di terreno in sede di ricorso di II istanza”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di ricorso di II istanza in materia di raggruppamento terreni ha accolto il gravame dell’escusso che chiedeva la ridefinizione dei confini della propria particella, e ha stabilito che “il ristabilimento della situazione esistente al momento del nuovo riparto, implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il conguaglio per la maggior superficie ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso”. Nella decisione menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha parimenti “ordinato al geometra di procedere alle necessarie rettifiche e all’aggiornamento dei conguagli”. Il procedente produce quindi il conguaglio definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C) e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing. __________ (doc. D) dai quali risulta che l’escusso deve versare al __________ in ragione di una maggior assegnazione di terreno un conguaglio di Fr. 30’235.40.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha asseverato che “la bolletta sulla quale è fondato il presunto credito dell’istante è sprovvista dei requisiti essenziali che la possono qualificare ad un titolo esecutivo e non è accompagnata né da una decisione della delegazione consortile che conferma la risoluzione di procedere all’incasso del credito, né da una decisione del Consiglio di Stato che dichiara definitiva la procedura di nuovo riparto”.
A mente di __________ contrariamente a quanto preteso dall’istante “l’importo di Fr. 30’235.40 non rappresenta in realtà per intero il conguaglio per maggior superficie ricevuta dall’escusso con il nuovo riparto, poiché la superficie effettivamente ricevuta è molto inferiore a quella che comporterebbe l’asserito credito”.
D. Con sentenza 12/14 aprile 1995 il Pretore di __________ ha respinto l’istanza, argomentando che “affinché una tabella possa essere effettivamente considerata una decisione esecutiva per quel che riguarda i crediti di conguaglio, occorre che il relativo calcolo sia fondato sul nuovo riparto dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato (art. 38 LRPT)”. Nel caso di specie “l’istante ha sì prodotto la decisione della Commissione di II istanza (che esaurisce la procedura di ricorso, art. 38 LRPT), ma manca la dichiarazione del Consiglio di Stato che il nuovo riparto è definitivo e la dichiarazione della Delegazione RT che la tabella è conforme al riparto definitivo”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente asseverando che “la dichiarazione del Consiglio di Stato secondo la quale il nuovo riparto è definitivo, oltre ad essere menzionata specificatamente nello scritto 6.7.1994 della Sezione bonifiche fondiarie e catasto, ha assunto mediante pubblicazione sul foglio ufficiale __________ dimensione di fatto notorio giusta l’art. 184 cpv. 3 CPC e non necessita di conseguenza di una prova specifica”. Inoltre “la dichiarazione della delegazione RT che la tabella è conforme al riparto definitivo appare superflua giacché proprio questa delegazione procede nei confronti di __________ per l’incasso del conguaglio definitivo che necessariamente non può che riferirsi al riparto definitivo, come ben si evince dallo scritto 27 luglio 1994 del geometra revisore”.
A mente dell’appellante, comunque, le esigenze formali richieste dal primo giudice sono eccessive perché in concreto “il titolo esecutivo è composto dalla sentenza della commissione di ricorso di II istanza coniugata con il conguaglio definitivo allestito dal geometra revisore”. Infatti quanto richiesto dal Pretore è necessario “unicamente per le bollette di incasso di contributi riferentisi alle spese sostenute dal Consorzio per l’esecuzione delle opere RT” e non per il conguaglio per maggiore assegnazione di terreno.
F. Con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha rilevato in ordine che l’appello non adempie ai requisiti formali fissati all’art. 309 cpv. 2 lett. d CPC perché non contiene “l’indicazione precisa dei punti (dispositivi) dedotti in appello”. Inoltre l’appellante ha prodotto, violando il principio secondo cui in appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, nuovi documenti che devono essere stralciati dall’incarto.
Per l’osservante “questo conguaglio è soltanto in una piccola parte dovuto “a maggiore assegnazione di terreno”, perché “la part. 2353 dell’appellato ha mantenuto sostanzialmente la stessa superficie e gli stessi confini rispetto ai mappali prima RT (salvo un’aggiunta di una piccola superficie verso monte)”.
Nello scritto 6 luglio 1994 la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto si limita a ricordare che ex art. 38 LRPT il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto dei fondi con le modifiche intervenute dopo l’evasione dei ricorsi di II istanza. L’art. 39 LRPT impone però l’obbligo per il __________ di sottoporre entro due anni al Consiglio di Stato il piano definitivo di finanziamento per l’approvazione e la pubblicazione dello stesso con notifica a ogni interessato e facoltà di ricorso. L’art. 40 cpv. 2 LRPT affida poi il compito alla delegazione consortile di provvedere all’incasso delle bollette emesse a carico dei consorziati e dei crediti risultanti dal conguaglio, nonché al pagamento dei debiti per lo stesso titolo. A mente dell’osservante “anche il prelevamento dei crediti per il conguaglio è dipendente dalla formale approvazione da parte del Consiglio di Stato del piano di finanziamento, che è decisione affatto diversa da quella prevista all’art. 38 LRPT”.
Considerato
in diritto:
Il rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re A. SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135).
Nella concreta fattispecie ben può dirsi che dall’atto di appello emerge in termini univoci la volontà del __________ di impugnare i dispositivi 1 e 2 della sentenza pretorile e di postulare l’accoglimento della sua istanza di rigetto dell’opposizione del 3 novembre 1994; dalla carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è potuto derivare a __________ che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.
Ne consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.
Il giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Infatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).
Ne consegue che si prescinderà dall’esaminare i documenti prodotti dal __________ per la prima volta con l’appello e che non sono atti della causa, ossia i doc. B, C, D e N, così indicati nell’atto ricorsuale.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”
b) Per l’art. 58 della legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali, le sportule giudiziarie e le bollette delle amministrazioni dei consorzi obbligatori, tanto per le contribuzioni annuali quanto per le quote a estinzione di capitali maturati”.
c) La decisione di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350-351).
d) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
Nel caso di specie il __________ fonda la propria pretesa sulla decisione 9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di ricorso di II istanza in materia di raggruppamento terreni ha accolto il gravame dell’escusso che chiedeva la ridefinizione dei confini della propria proprietà, e ha stabilito che “il ristabilimento della situazione esistente al momento del nuovo riparto, implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il conguaglio per la maggior superficie ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso”. Nella decisione menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha parimenti ordinato “al geometra di procedere alle necessarie rettifiche e all’aggiornamento dei conguagli”. Il procedente produce quindi il conguaglio definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C) e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing. __________ (doc. D) dai quali risulta che l’escusso deve versare al __________ in ragione di una maggior assegnazione di terreno di 258 mq un conguaglio di Fr. 30’235.40.
In concreto dalla documentazione prodotta non risulta alcun valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Innanzitutto la sentenza della Commissione di ricorso di seconda istanza non può costituire titolo di rigetto perché non stabilisce l’importo dovuto dall’escusso per la maggior assegnazione di terreno ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso. Il “conguaglio definitivo” del 20 agosto 1990 (doc. C) non indica alcun rimedio di diritto contro la calcolazione del contributo. Per principio di diritto amministrativo una decisione sprovvista dell’indicazione dei mezzi di ricorso non cresce in giudicato (Rep 1981 p. 396). Ne discende che il calcolo del contributo non era suscettibile di crescita in giudicato, tanto più che lo stesso documento è carente di una qualsiasi firma e indica unicamente il calcolo del contributo dovuto dall’escusso a seguito della maggior assegnazione di terreno, stabilito secondo modalità che non è possibile verificare, non essendosi materializzato in decisione formale. Esso è dunque un semplice conteggio e non una decisione amministrativa parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF poiché non è una chiara comunicazione scritta all’attenzione dell’amministrato atta ad orientarlo inequivocabilmente sull’esigibilità del suo “debito” (Rep 1989 p. 182; CCC del 26 gennaio 1988 in re M.B c. C.P; Panchaud/Caprez, op. cit., p. 327 ss.).
L'appello 29 aprile 1995 del __________va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 58 LALEF; 309 cpv. 2 lit. d e cpv. 5, 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 e 4 CPC
PRONUNCIA
L'appello 29 aprile 1995 del __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio in Fr. 350.--, già anticipata dal __________, resta a suo carico. Il __________rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- di indennità.
Intimazione a: ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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