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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00168
Data decisione, Autorità: 18.03.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00168
Lugano 18 marzo 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 maggio 1995 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 settembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 40’000.-- oltre interessi al 7 % dal 1.10.94.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’istante che con atto 2 ottobre 1995 ha postulato l’integrale accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ in via ordinaria del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- più interessi al 7 % dal 1.10.1994, indicando quale titolo di credito: “importo dovuto come da accordo transattivo del 14.1.1994 firmato”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un “accordo transattivo” del 14 gennaio 1994 (doc. A), con il quale __________ si è riconosciuto debitore di __________ dell’importo di Fr. 230’000.-- valuta al 1.1.1994, di cui Fr. 30’000.-- versati alla sottoscrizione del doc. A e i rimanenti Fr. 200’000.-- da versare in cinque rate annuali di Fr. 40’000.-- cadauna, la prima volta il 31 dicembre 1994. Le parti hanno previsto che sul saldo residuo di Fr. 200’000.-- è dovuto un interesse del 7% a decorrere dal 1. gennaio 1994 e che gli interessi sono da pagare trimestralmente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
Il procedente produce pure quale doc. C lo scritto 5 maggio 1995 con il quale ha diffidato l’escusso a volergli “versare l’importo di Fr. 7’000.-- relativo agli interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr. 40’000.-- quale ammortamento che sarebbe dovuto pervenirci entro il 31 dicembre 1994”.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che “con il creditore era stata pattuita una dilazione per il pagamento della rata relativa all’anno 1994, pattuizione avvenuta verbalmente, ciò che ha per conseguenza che attualmente egli è debitore nei confronti dell’istante per Fr. 40’000.-- oltre interessi e non dell’intero debito come invece posto in esecuzione”.
D. Con sentenza 25 settembre 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per i crediti che erano esigibili al momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione. Nel caso di specie risulta “che il debitore venne diffidato a pagare il 5 maggio 1995, l’intero credito residuo diveniva quindi esigibile, secondo quanto pattuito al n. 6 dell’accordo transattivo, al più presto il 5 giugno successivo, ovvero trascorso il termine di trenta giorni dalla ricevuta della diffida. Ne viene che l’intero credito non era ancora esigibile al momento in cui fu promossa l’esecuzione (...) motivo per il quale il rigetto dell’opposizione può essere accordato limitatamente all’importo di Fr. 40’000.-- corrispondente alla rata di ammortamento scaduta il 31.12.1994 e agli interessi contrattualmente pattuiti”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ __________, asseverando che secondo il n. 7 del doc. A l’intero capitale diveniva esigibile in caso di mancato pagamento di due trimestralità di interesse. L’appellante rileva che nel precetto esecutivo è indicata la decorrenza degli interessi moratori dal 1. ottobre 1994 e l’accordo doc. A “fissa la scadenza del pagamento degli interessi trimestrali al 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno”. Ritenuto che l’escusso “non ha affermato di aver pagato gli interessi moratori, né tantomeno ha contestato la decorrenza indicata nel precetto esecutivo”, non vi può essere dubbio “sull’esigibilità in data 31 marzo 1995 dell’intero importo capitale di Fr. 200’000.--”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
d) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
Il procedente fonda la sua pretesa sull’accordo transattivo del 14 gennaio 1994 (doc. A) nel quale l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo di Fr. 230’000.-- valuta al 1.1.1994, di cui Fr. 30’000.-- versati alla sottoscrizione del doc. A. Nel noto accordo le parti hanno pattuito che l’importo di Fr. 200’000.-- doveva essere versato in cinque rate annuali di Fr. 40’000.-- cadauna, la prima volta il 31 dicembre 1994 (doc. A n. 3.1.), che sul saldo residuo di Fr. 200’000.-- è dovuto un interesse del 7% a decorrere dal 1. gennaio 1994 e che gli interessi sono da pagare trimestralmente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno (doc. A n. 3.2.).
La prima giudice ha argomentato che in concreto l’intero importo posto in esecuzione non è esigibile, perché solo il 5 maggio 1995 il debitore è stato diffidato a pagare Fr. 7’000.-- di interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr. 40’000.-- per l’ammortamento scadente al 31 dicembre 1994. Quindi, per il n. 6 del doc. A, che prevede che in caso di mora nel pagamento di una rata di ammortamento il creditore dovrà diffidare il debitore a pagare entro un mese dalla ricevuta della diffida e trascorso infruttuoso questo termine l’intero credito residuo diventerà esigibile, il credito residuo è divenuto esigibile solo il 5 giugno 1995, ossia posteriormente alla presentazione della domanda di esecuzione.
Dall’esame dell’accordo transattivo del 14 gennaio 1994 emerge che in caso di mancato pagamento di due trimestralità consecutive di interessi l’intero credito diventerà esigibile senza ulteriore avviso (doc. A n. 7).
Il 5 maggio 1995 il procedente ha sollecitato il debitore a pagare l’ammortamento scaduto al 31 dicembre 1994 e gli interessi per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995 (doc. C).
Malgrado ciò, conformemente al n. 7 dell’accordo doc. A, l’intero credito era a quel momento esigibile, ritenuto che -come emerge dal doc. C e dal verbale d’udienza dove __________ non ha contestato di essere in arretrato con il versamento degli interessi- l’escusso dal 1. ottobre 1994 non ha più pagato gli interessi dovuti. Ne consegue dunque l’esigibilità del credito al 18 maggio 1995, data di emissione del precetto esecutivo in questione. La sentenza della Pretore va dunque riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UE di Lugano va rigettata per l’importo capitale di Fr. 200’000.-- oltre agli interessi a decorrere dal 1. ottobre 1994 al tasso del 7 % conformemente a quanto riconosciuto dall’escusso nell’accordo transattivo (doc. A).
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
PRONUNCIA:
I. L’appello 2 ottobre 1995 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 settembre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 31 maggio 1995 di ____________________è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________, __________, al PE n. __________ del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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