AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00123
Data decisione, Autorità: 22.02.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00123
Lugano 22 febbraio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio 1995 dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di __________ con sentenza 4/8 maggio 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al PE __________ dell’UEF di __________ per l’importo di Fr. 328’581.15 oltre interessi al 6%,
dal 01.01.1994 su Fr. 282’000.--,
dal 16.02.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.03.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.04.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.05.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.06.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.07.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 17.08.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.09.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 16.10.1994 su Fr. 10’000.--,
dal 02.02.1995 su Fr. 1’771.20 , nonché Fr. 198.-- di spese esecutive.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 15 maggio 1995 ha postulato l’accoglimento integrale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 9 giugno 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 374’055.50 oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “n. 9 vaglia cambiari dell’8.4.1992 per Fr. 10’000.-- cadauno con scadenze risp. al 15.2.94, 15.3.94, 15.4.94, 15.5.94, 15.6.94, 15.7.94, 16.8.94, 15.9.94 e 15.10.94 e vaglia cambiario del 22.4.93 per Fr. 282’000.-- con scadenza prorogata al 31.1.94 emessi dalla __________, all’ordine della creditrice ed avallati dal debitore, spese di sconto, bancarie e di protesto per Fr. 2’055.50 (saldo)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su nove vaglia cambiari di nominali Fr. 10’000.-- cadauno emessi ad __________ l’8 aprile 1992 e su un vaglia cambiario di Fr. 282’000.-- sempre emesso ad __________ il 22 aprile 1993 dalla __________ all’ordine dell’istante ed avallati da __________ e __________, con scadenza al 31 gennaio 1994, 15 febbraio 1994, 15 marzo 1994, 15 aprile 1994, 15 maggio 1994, 15 giugno 1994, 15 luglio 1994, 16 agosto 1994, 15 settembre 1994, 15 ottobre 1994, protestati per mancato pagamento il 2 febbraio 1994, 17 febbraio 1994, 19 aprile 1994, 18 maggio 1994, 17 giugno 1994, 19 luglio 1994, 18 agosto 1994, 19 settembre 1994, 19 ottobre 1994 dal __________ presso il quale erano domiciliati (doc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L).
La procedente produce pure “una nota di credito di Fr. 45’190.05” emessa il 4 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia cambiari, “importo che in tale misura riduce per compensazione le spese di sconto, bancarie e di protesto di Fr. 47’245.55” a Fr. 2’055.50.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha confermato l’opposizione, sostenendo che ”il titolo di credito (vaglia cambiari) non può essere esteso pure alle spese di sconto”.
D. Con sentenza 4/8 maggio 1995 il Pretore di __________ ha accolto parzialmente l'istanza argomentando che i vaglia cambiari sottoscritti per avallo dall’escusso “costituiscono valido riconoscimento di debito e titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF”.
A mente del primo giudice i vaglia cambiari non costituiscono “titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato dal __________ __________ su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre lo sono per le spese di protesto”.
Il Pretore ha pertanto rigettato l’opposizione limitatamente a Fr. 328’581.15 oltre interessi sulla base del seguente conteggio: “Fr. 372’000.-- (10 vaglia cambiari) + 1’771.20 (spese di protesto) ./. 45’190.05 (nota di credito riconosciuta dall’istante a favore dell’emittente)”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente asseverando che “l’importo posto in esecuzione comprende anche il saldo di Fr. 2’055.50 a favore della creditrice risultante dalla compensazione delle spese di protesto (Fr. 1’771.20), di sconto (Fr. 40’947.60) e bancarie (Fr. 4’526.75) per complessivi Fr. 47’245.55 con l’importo di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito emessa dalla creditrice il 4 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia”.
L’appellante rileva che “le spese bancarie, di sconto e di protesto sono state poste in esecuzione nella misura di soli Fr. 2055.50, importo che corrisponde al saldo a favore della creditrice qui appellante ancora dovutole dopo compensazione del totale delle predette spese per Fr. 47’245.55 (...) con l’importo di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito del 4 marzo 1994”. A mente dell’appellante dagli atti “risulta pacifico che entrambi gli importi predetti erano stati compensati ex art. 120 CO prima dell’avvio dell’esecuzione promossa contro il debitore”. Il giudice di prime cure avrebbe quindi a torto “ridotto l’importo di cui ai dieci vaglia cambiari, deducendovi la somma di Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito del 4 marzo 1994, senza tener conto del fatto che quest’ultimo importo era già stato compensato con le spese di sconto, bancarie e di protesto per complessivi Fr. 47’245.55”.
F. Con osservazioni 9 giugno 1995 __________ ha resistito al gravame asseverando che “i vaglia cambiari sottoscritti per avallo dal convenuto non costituiscono titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato dal __________ su ognuno di essi e per le spese bancarie, mentre lo sono per le spese di protesto”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
c) Nel caso di un'esecuzione ordinaria per vaglia cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
d) Ex art. 1022 cpv. 1 CO (applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO) l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
Ex art. 1044 cpv. 1 e 2 CO (applicabile anche al vaglia cambiario per l’art. 1098 cpv. 1 CO) il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
e) Il portatore può chiedere in via di regresso:
l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
gli interessi del sei per cento dalla scadenza;
le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
la provvigione di non più d’un terzo per cento (art. 1045 cpv. 1 CO applicabile anche al vaglia cambiario per l’art. 1098 cpv. 1 CO).
I vaglia cambiari doc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L adempiono tutti i requisiti ex art. 1096 ss. CO e costituiscono pertanto titolo di rigetto dell’opposizione contro l’avallante __________ __________ per l’importo di complessivi Fr. 372’000.-- oltre agli intessi del 6% dalla loro scadenza (art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO).
Con il PE n. __________ __________ chiede anche il versamento di Fr. 2’055.50 a saldo delle “spese di sconto, bancarie e di protesto”, atteso che l’ammontare complessivo di siffatte spese di Fr. 47’245.55 è stato parzialmente compensato dalla procedente con la nota di credito emessa il 7 marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia cambiari (doc. M). I vaglia cambiari costituiscono, in principio, titolo di rigetto dell’opposizione per le spese di protesto, accertate dal primo giudice in Fr. 1’771.20 e riconosciute dall’escusso per tale importo (art. 1045 cpv. 1 n. 3 CO): essi non permettono invece il rigetto dell’opposizione per le spese di sconto di Fr. 40’947.60 (JT 1969 II 63) e per le spese bancarie di Fr. 4’526.75, perché quali altre spese ex art. 1045 cpv. 1 n. 3 CO sono da intendersi unicamente le spese postali per le diffide di pagamento intimate al debitore e altre spese analoghe (Baumbach/Hefermehl, Wechselgesetz und Scheckgesetz, 1993, p. 336 n. 5; Thomas Bauer, Commentario basilese, OR II, 1994, n. 4 ad art. 1045; Paul Carry, FJS 450 p. 4). Nell’operazione di sconto infatti “lo scontatore paga allo scontatario, avanti la scadenza del credito scontato, una determinata somma, corrispondente all’entità del credito stesso, sotto deduzione di un certo interesse” (Francesco Messineo, Operazioni di borsa e di banca, 1966, p. 374; Albisetti/Boemle/Ehrsam/Gsell/Nyffeler/Rutschi, Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 1987, p. 209; Maier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, 1985, § 18 n. 22). Con l’operazione di sconto lo scontatario si procura mezzi liquidi prima della scadenza della pretesa creditoria incorporata nel vaglia cambiario (Albisetti/Boemle/Ehrsam/Gsell/Nyffeler/Rutschi, op. cit., p. 209; Maier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 18 n. 22). Far discontare la cartavalore non è dunque un obbligo del creditore ma solo un mezzo per procurarsi anzitempo la liquidità di cui necessita. Per le spese di sconto e per le spese bancarie, connesse all’operazione di sconto, il vaglia cambiario non può conseguentemente costituire titolo di rigetto dell’opposizione.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80), ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle del cpv. 1.
c) Con il PE in rassegna __________ chiede il versamento dell’importo corrispondente all’ammontare nominale dei vaglia cambiari oltre interessi e di Fr. 2’055.50 a saldo delle spese di protesto, di sconto e bancarie perché prima di procedere in via esecutiva contro __________, l’istante avrebbe compensato l’importo Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito doc. M con il proprio credito di Fr. 47’245.55 derivante dalle spese di sconto, di protesto e bancarie. Come visto sub 2 per le spese di sconto e bancarie connese allo sconto i vaglia cambiari non costituisco-no titolo di rigetto dell’opposizione: di conseguenza, in procedura sommaria, l’istante non può compensare -a prescindere dal fatto che lo sconto bancario non costituisce un credito dello scontatario contro l’emittente- il proprio debito di cui alla nota di credito doc. M con tali spese.
Nella nota di credito del 7 marzo 1994 (doc. M) __________ ha bonificato all’emittente dei vaglia cambiari l’importo di Fr. 45’190.05. Con tale documento __________ ha reso verosimile nei limiti dell’art. 82 cpv. 2 LEF, oltre al diritto di far valere la compensazione, anche l’importo del credito. L’eccezione di compensazione va quindi ammessa per Fr. 45’190.05 e la sentenza del primo giudice confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 120, 1022 cpv. 1, 1044 cpv. 1 e 2, 1045 cpv. 1, 1096 ss., 1098 cpv. 1 e 2 CO
pronuncia:
L’appello 15 maggio 1995 della __________, succursale di __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ che rifonderà a __________ Fr. 800.-- di indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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