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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00018
Data decisione, Autorità: 21.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00018
Lugano 21 dicembre 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.__________ della Pretura di __________ a dipendenza dell'istanza di sequestro del 14 dicembre 1998
(__________)
patr. dallo studio legale avv. __________
contro
(__________)
patr. dallo studio legale __________ __________
e dell'opposizione formulata il 23 dicembre 1998 da
(__________)
al decreto di sequestro 16 dicembre 1998 emanato dal Pretore della Giurisdizione di ____________
opposizione accolta dal Segretario assessore della Pretura di __________, che con decisione 18 febbraio 1999 ha cosi statuito:
“1. L’opposizione al sequestro 23 dicembre 1998 di (__________), è accolta.
1.1. E' conseguentemente revocato il sequestro n.____________________ decretato dal Pretore di questa giurisdizione in data 16 dicembre 1998.
La tassa di giustizia fissata in Fr. 750.-- è posta a carico di __________ __________ , __________ (), che rifonderà a __________ __________ __________ l'importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.
omissis.”
decisione impugnata da __________, che con appello 4 marzo 1999 chiede sia giudicato:
“ I. In via principale
§ Di conseguenza gli atti sono rinviati al giudice di primo grado per completare l'istruttoria e nuovo giudizio.
II. In via subordinata
§ Di conseguenza viene annullata la sentenza 18/19 febbraio 1999, inc. __________ del Segretario assessore della Pretura di __________.
§ E' confermato il sequestro n.__________ decretato dal Pretore di __________ in data 16 dicembre 1998.
Preso atto della convenzione 9 dicembre 1999sottoscritta dalle parti e allegata allo scritto 14 dicembre 1999 della patrocinatrice dell'appellata, in particolare del punto 2, in cui __________ dichiara di ritirare" l'appello 04.03.1999 pendente presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino contro la sentenza del Pretore di ______________________________ del 18.02.1999;"
preso atto pure che al punto 3 della citata Convenzione le parti concordano, che le spese della presente procedura restano a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
Atteso che pertanto il gravame va stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità;
pronuncia: 1. L’appello 4 marzo 1999 di __________ a __________ (), è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia della presente decisione fissata in Fr.300.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. Compensate le indennità di appello.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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