AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00155
Data decisione, Autorità: 18.11.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00155
Lugano 18 novembre 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 settembre 1999
contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, e meglio contro il verbale di pignoramento 11/24 agosto 1999 nell'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ decretato il 14 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza di
nei confronti del ricorrente;
richiamata l'ordinanza presidenziale 9 settembre 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 20 settembre 1999 della __________ e 1° ottobre 1999 dell'UEF di __________;
ritenuto in fatto: A. Su istanza della __________ (in seguito __________), il Pretore del Distretto di _________ ha decretato il 14 febbraio 1996 - sulla base il sequestro della somma di US$ 4'000'000.-- oltre interessi, presso il Ministero Pubblico di , con riferimento "", fino a concorrenza del credito di Fr. 9'845'312.40 (US$ 6'393'060.--). Quale titolo di credito è stata indicata la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di __________, con la quale, tra l'altro, è stato ordinato nei confronti di __________ "un risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US$ 6'393'60.-- assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US$ 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino" e "assegnato ex art. 60 CP alla __________ ", dedotte eventuali tasse e spese processuali.
B. Il 15 febbraio 1996 l'UEF di __________ ha dato seguito al decreto di sequestro. Il verbale di sequestro n. __________ del 23 febbraio 1996 è stato spedito alle parti il 29 febbraio 1996, al debitore sequestrato in via edittale il 29 marzo 1996.
C. Su domanda di esecuzione 16 febbraio 1996 della creditrice, l'UEF di __________ ha emesso il 14 marzo 1996 nei confronti di __________ il precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro n. __________ per Fr. 9'845'312.40 oltre accessori, indicando quale titolo di credito "sentenza 8 maggio 1995 Corte delle Assise correzionali di __________ ". __________ , notificato all'escusso in via edittale il 29 marzo 1996, è stata interposta opposizione il 1° aprile 1996.
D. Su istanza 11 aprile 1996 della __________ e dopo temporanea sospensione della procedura di rigetto in attesa della crescita in giudicato della sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di , il Pretore del Distretto di __________ con decisione 9 agosto 1996 ha rigettato in via definitiva l'opposizione dell'escusso per l'importo di Fr. 7'667'836.20 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996, importo corrispondente a quanto postulato dalla creditrice in sede di discussione dalla creditrice. Dedotto in appello dall'escusso, il giudizio pretorile è stata modificato dalla Camera di esecuzione e fallimenti, con decisione 14 ottobre 1996, limitatamente all'indennità accordata alla creditrice, mentre è stato confermato in punto al rigetto definitivo dell'opposizione (inc.n.). Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale di __________, cui non è stato concesso effetto sospensivo, è stato dichiarato inammissibile il 31 gennaio 1997 dalla II Corte civile per mancato versamento dell'anticipo spese.
E. Nel frattempo, a seguito della rivendicazione 2 maggio1996 da parte di __________, moglie dell'escusso, della proprietà sulla somma sequestrata, con atto 5 settembre 1996 l'UEF di __________ ha dato avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, impartendo alla terza rivendicante un termine per far valere in giudizio la sua pretesa. Contro siffatta assegnazione di termine la rivendicante ha interposto tempestivo ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera. Con petizione 16 settembre 1996 __________ ha pure promosso presso la Pretura del Distretto di __________ la causa di rivendicazione, con contestuale richiesta di sospensione in attesa dell'evasione del ricorso LEF, sospensione ordinata dal Pretore il 17 settembre 1996.
F. Con decisione 28 agosto 1997 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha respinto il ricorso di __________ contro la decisione 16 luglio 1997 di questa Camera e ordinato all'UEF di fissare alla rivendicante un nuovo termine ex art. 107 cpv.5 LEF per promuovere l'azione di accertamento dei propri diritti sul bene sequestrato. Con atto 23 settembre 1997 l'UEF ha quindi assegnato a ____________________ un nuovo termine di dieci giorni per riattivare la causa già pendente presso la Pretura di __________
G. Con sentenza 8 febbraio 1999 il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa promossa da __________ per mancato versamento della cauzione processuale. L'appello della rivendicante contro la decisione pretorile è stato respinto il 29 marzo 1999 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello, mentre il ricorso di diritto pubblico, cui era stato concesso in via superprovvisionale l'effetto sospensivo, è stato dichiarato inammissibile l'8 giugno 1999 dalla II Corte civile del Tribunale federale.
H. Con domanda 24 giugno 1999 __________ ha chiesto la continuazione dell'esecuzione n. , cui l'UEF ha dato seguito procedendo l'11 agosto 1999, previo avviso di pignoramento 4 agosto 1999, al pignoramento di quanto era oggetto del sequestro n. Copia del verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 24 agosto 1999.
I. Con ricorso 6 settembre 1999 __________ postula che il pignoramento 11 agosto 1999 nell'esecuzione n. __________ sia dichiarato nullo, rispettivamente sia annullato, che il relativo sequestro n. __________ sia dichiarato caduco, rispettivamente sia revocato, e che l'esecuzione a convalida n. __________ sia dichiarata nulla, rispettivamente venga annullata, atteso in sostanza:
che sia l'art. 88 cpv.2 vLEF , sia l'art. 88.cpv.2 LEF prevedono l'identico termine di perenzione di un anno a partire dalla notificazione del precetto esecutivo, senza computare il tempo necessario per rigettare l'opposizione;
che nella fattispecie il rigetto dell'opposizione sarebbe divenuto definitivo con la sentenza 14/18 ottobre 1996 della CEF;
che quand'anche si volesse considerare che la creditrice poteva chiedere la continuazione dell'esecuzione solo dopo la notifica della sentenza 31 gennaio 1997 del Tribunale federale sul ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 14/18 ottobre 1996 della CEF, notifica avvenuta il 13 febbraio 1997, il termine annuale di perenzione sarebbe comunque ampiamente scaduto;
che infatti, nonostante il rinvio dell'art.275 vLEF, ripreso dall'art. 275 LEF, la sospensione dell'esecuzione non avverrebbe nel caso in cui un'azione di rivendicazione di proprietà concernente un bene sequestrato fosse introdotta prima del pignoramento;
che pertanto il diritto della creditrice di richiedere la continuazione dell'esecuzione sarebbe manifestamente perento, ragion per cui il pignoramento impugnato, la relativa esecuzione e il relativo sequestro sarebbero nulli rispettivamente andrebbero annullati;
che inoltre l'art. 279 cpv.3 LEF ha introdotto un termine perentorio di 10 giorni anche per la richiesta di prosieguo dell'esecuzione e l'art. 280 LEF prevede ora espressamente che il sequestro è revocato ovvero diviene caduco se i termini di cui all'art. 279 LEF non vengono rispettati;
che nella fattispecie la continuazione dell'esecuzione "andava richiesta al più tardi entro il 23 febbraio 1997, ovvero entro 10 giorni dalla notifica della decisione di stralcio 31 gennaio 1997 del TF concernente il ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 14 ottobre 1996 della CEF concernente il rigetto dell'opposizione";
che anche se si volesse considerare sospeso il decorso del termine ex art. 279 cpv.3 LEF dall'azione di rivendicazione di proprietà di __________, la domanda di continuazione sarebbe dovuta essere presentata entro il 10 aprile 1999, ovvero dieci giorni dopo la sentenza 29/31 marzo 1999 del Tribunale d'appello che ha posto definitivamente fine alla causa di rivendicazione, il successivo ricorso di diritto pubblico al TF essendo stato dichiarato irricevibile senza concessione dell'effetto sospensivo;
che pertanto in ogni caso il sequestro n.__________ sarebbe divenuto caduco.
L. Con osservazioni 20 settembre 1999 __________ eccepisce in ordine la tardività del ricorso 6 settembre 1999, il quale avrebbe dovuto essere introdotto entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di pignoramento, avviso che "deve essere stato spedito il 10 agosto 1999"; nel merito la creditrice postula la reiezione integrale del gravame. Delle sue motivazioni così come delle osservazioni dell'UEF si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando in diritto:
1.1. Per l’art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve provvedere alla convalida - mediante esecuzione oppure direttamente mediante un’azione - entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Nella prima ipotesi (convalida mediante esecuzione) in caso di opposizione al precetto esecutivo, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (definitiva) sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui era legittimato a farlo secondo l'art. 88 LEF, atteso che l'esecuzione prosegue in via di pignoramento o di fallimento a seconda della persona del debitore (cfr. art. 279 cpv.3 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92 ss. p. 424s.; Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation du séquestre, sous l’angle de la nouvelle LDPF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.92; Hans Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basel/ Genf/ München 1998, N. 5ss e 12 ss. ad art. 278 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol.II, Zurigo 1997/1999, n.23 ad art. 279 LEF).
1.2. Giusta l'art. 88 cpv. 1 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto; se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF). Il pignoramento effettuato a seguito di una domanda di continuazione presentata oltre il termine ex art. 88 cpv. 2 LEF è nullo (DTF 96 III 71). Per "azione giudiziaria o amministrativa" si intende in particolare, oltre a quella ordinaria o amministrativa tendente al riconoscimento del credito e contestuale eliminazione dell'opposizione (art. 79 LEF), la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo (art. 80-82 LEF), l'eventuale successiva azione di inesistenza del debito (art. 83 LEF) così come l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF; cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §22 n.12 p. 151; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 56 ad art. 88 LEF; André E. Lebrecht, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basel/ Genf/ München 1998, N. 23 ad 88 LEF). Invece in linea di principio una procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF non è atta ad incidere sulla decorrenza del termine di perenzione ex art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 88 III 63; Gilliéron, op.cit., n. 56 ad art. 88 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §22 n.12 p. 151).
Per l’art. 280 LEF il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l’azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente respinta dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi contemplati dall’art. 280 LEF il sequestro decade ope legis, senza necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.II, Zurigo 1993, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 p. 424 n.91; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n.2 ad art. 280 LEF; DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d’ufficio; qualora l’ufficio non dovesse constatare da solo la caducità del sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l’accertamento che la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1).
Il ricorrente eccepisce sia la perenzione dell'esecuzione n. __________ - a mente dell'escusso la creditrice non avendone chiesta la continuazione entro il termine annuale ex art. 88 cpv.2 LEF - che la decadenza del sequestro n. __________ per omessa tempestiva convalida - la domanda di continuazione non essendo intervenuta entro il termine di dieci giorni da quando la creditrice sarebbe stata legittimata a presentarla.
3.1. In concreto il sequestro n. __________ del 14 febbraio 1996 è stato tempestivamente convalidato con la promozione il 16 febbraio 1996 dell'esecuzione n. __________. Il relativo precetto è stato notificato all'escusso in via edittale il 29 marzo 1996. A partire da quel giorno ha iniziato a decorrere il termine annuale ex art. 88 cpv. 2 LEF, termine che è stato senz'altro sospeso dall'introduzione della procedura di rigetto con istanza 11 aprile 1996, procedura che è stata definitivamente risolta con la decisione 14 ottobre 1996 della CEF, non contando la procedura ricorsuale straordinaria promossa davanti al Tribunale federale, alla quale non è stato concesso l'effetto sospensivo (cfr. Lebrecht, op. cit., Vol. II, N. 21 e 26 ad art. 88 LEF). Ora la domanda di continuazione 24 giugno 1999 di __________ sarebbe in effetti irrimediabilmente tardiva - con la duplice conseguenza della perenzione ex art. 88 LEF dell'esecuzione n. __________ e della decadenza ex art. 280 LEF del sequestro n. __________, non tempestivamente convalidato - se la procedura di rivendicazione promossa da ____________________ con petizione 16 settembre 1996 non fosse idonea a sospendere la decorrenza del termine ex art. 88 cpv.2 LEF.
3.2. Sennonché nel caso specifico l'unico oggetto del sequestro - chiesto sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n.4 vLEF - è la somma di denaro depositata presso la __________ di __________ e rivendicata da __________. Di conseguenza dall'esito di quella procedura di rivendicazione dipendeva di fatto anche la sussistenza del sequestro, provvedimento che infatti sarebbe divenuto privo di oggetto nel caso in cui la pretesa della rivendicante fosse stata riconosciuta. Certo potrebbe valere anche il contrario, nel senso che la decadenza ex art. 280 LEF del sequestro - e con esso la decadenza dell'esecuzione a convalida - avrebbe di per sé privato di significato anche la procedura di rivendicazione riferita al bene oggetto del sequestro. Il Tribunale federale, nel caso di un sequestro nei confronti di un debitore domiciliato all'estero, ha tuttavia già ammesso la sospensione del termine per promuovere l'azione di convalida del sequestro a seguito di una procedura di rivendicazione, quanto meno quando il foro dell'azione di convalida dipenda dall'esito della procedura di rivendicazione (cfr. DTF 108 III 36ss.). In quel caso - cui si applicava invero il diritto vigente prima dell'entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) della novella legislativa del 16 dicembre 1994 - l'Alta Corte rilevando come la legge non stabilisse un ordine cronologico in cui andavano esaminate la questione dell'esistenza del credito (del sequestro) e quella della proprietà sul bene sequestrato, aveva infatti ricordato che il legislatore dava tuttavia una risposta alla questione analoga se il sequestro debba essere convalidato prima ancora che sia stabilita l'esistenza di una causa di sequestro. L'art. 279 cpv.2 vLEF prevedeva infatti esplicitamente che durante la procedura di contestazione della causa del sequestro (procedura di rivocazione del sequestro o "Arrestaufhebungsprozess" ) il corso dei termini di convalida ex art. 278 vLEF era sospeso. La soluzione legislativa partiva dalla premessa che non si potesse pretendere dal creditore sequestrante la convalida di un sequestro prima che fosse stata fatta chiarezza sulla fondatezza della contestazione del debitore sequestrato e quindi sulla sussistenza stessa del sequestro. Conseguentemente il Tribunale federale aveva ritenuto che non si giustificasse una differente soluzione quando -invece che la causa del sequestro- ad essere controversa fosse la proprietà del debitore sull'(unico) bene sequestrato. Ora, non si vede per quale motivo ciò non dovrebbe valere anche nel nuovo diritto. Del resto anche l'art. 278 cpv. 5 LEF analogamente all'abrogato 279 cpv.2 vLEF - prevede che durante la procedura di opposizione al sequestro rispettivamente in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione, i termini di convalida previsti dall' art. 279 LEF rimangono sospesi. Certo, siffatta sospensione non dispensa comunque il creditore sequestrante dal compiere il primo atto di convalida, dal momento che il termine per opporsi al sequestro (art. 278 cpv.1 LEF) coincide di fatto con quello per la convalida (cfr. Reiser, op.cit., n. 2 ad art. 279 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 p. 424 n. 89). Tuttavia per i successivi atti di convalida, tra i quali figura ora esplicitamente anche la domanda di continuazione, ben si giustifica ritenere sospesi i termini ex art. 279 LEF non solo quando è pendente una procedura di opposizione ex art. 278 LEF, ma anche durante una procedura di rivendicazione avente per oggetto l'unico bene sequestrato, dall'esito della quale dipende infatti - come per la procedura ex art. 278 LEF - la sussistenza stessa del sequestro (cfr. in questo senso Reiser, op.cit., n. 3 ad art. 279 LEF).
3.3. Ora in concreto la causa di rivendicazione promossa con petizione 16 settembre 1996 da __________ è terminata con la sentenza 29 marzo 1999 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (doc.T- osservazioni __________.) che ha respinto l'appello della rivendicante contro il decreto 8 febbraio 1999 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa. Quella sentenza è tuttavia divenuta esecutiva soltanto con la decisione 8 giugno 1999 della Seconda Corte civile del Tribunale federale (doc. BB - osservazioni __________) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico di __________ contro la decisione 29 marzo 1999 del Tribunale d'appello, al quale con ordinanza presidenziale 12 maggio 1999 (doc. X - osservazioni __________) era stato concesso effetto sospensivo in via superprovvisionale. Ritenuto che la sentenza 8 giugno 1999 del Tribunale federale è stata spedita alle parti soltanto il giorno di venerdì 18 giugno 1999 (cfr. timbro di spedizione a retro della decisione) e che la medesima è stata ricevuta dalla creditrice sequestrante lunedì 21 giugno 1999, la domanda di continuazione di continuazione 24 giugno 1999 di __________. 24 giugno 1999 __________ risulta essere senz'altro tempestiva, ossia presentata entro dieci giorni da quando la creditrice era legittimata a farlo (art. 279 cpv.3 primo periodo e art. 88 cpv. 2 LEF). Correttamente quindi l'UEF ha dato seguito alla domanda procedendo al pignoramento impugnato. Ne consegue la reiezione del ricorso di __________
Richiamati gli art. 88, 278, 279 e 280 LEF, per le spese gli art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art.19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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