AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1998.00089
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00089
Lugano 11 ottobre 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, a dipendenza dell’istanza di sequestro del 31 luglio 1998 di
patr. dallo studio legale __________
contro
istanza di sequestro accolta con decreto 31 luglio 1998 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano (sequestri n. , n., n., n., n.__________);
e dell’istanza di prestazione di garanzia ex art. 273 LEF presentata il 10 agosto 1998 da
patr. dallo studio legale __________
istanza accolta dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, che con decisione 28 agosto 1998 ha così statuito:
“1. L’istanza di prestazione di garanzia 10/11-12 agosto 1998 di __________ rappr. dallo studio legale __________, è accolta.
1.1. Di conseguenza a (__________), rappr. dallo studio legale __________, è fatto obbligo di prestare una garanzia di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di Fr. 415’000.-- (quattrocentoquindicimila) per eventuali danni che dovessero risultare a dipendenza del sequestro N. __________ da -01- a -05 di cui al decreto 31 luglio 1998 di questa Pretura (inc.n. __________) qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato.
1.2. La predetta garanzia dovrà essere presentata entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione del presente decreto, con la comminatoria che in caso di inadempienza il sequestro diverrà caduco.
1.3. La garanzia dovrà valere per tutta la durata del sequestro e fino alla crescita in giudicato della decisione finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF promossa dal beneficiario.
§ In caso di revoca o decadenza definitiva del sequestro, la garanzia prestata dovrà rimanere valida fino almeno ad un anno dalla revoca rispettivamente dalla decadenza del sequestro. Potrà essere liberata prima della decorrenza di detto anno soltanto con il consenso esplicito del beneficiario oppure su ordine del giudice previa istanza di parte.
1.4. Per il giudizio di prestazione di garanzia non si percepiscono né tasse, né spese e neppure vanno assegnate ripetibili.
decisione dedotta in appello da (__________), con atto di ricorso (recte: appello) 4 settembre 1998 chiedente sia giudicato:
“I. In via preliminare e processuale
Alla parte istante __________ è fatto obbligo di prestare una cauzione processuale pari a Fr. ........ .
Se la suddetta cauzione processuale non sarà versata entro 10 giorni dall’intimazione del presente decreto, il decreto di prestazione di garanzia datato 28.8.1998 decade.
II. In ordine
Il decreto di prestazione di garanzia datato 28.8.1998 della Pretura di Lugano viene annullato per carenza di legittimazione attiva.
Il decreto di prestazione di garanzia datato 28.8.1998 della Pretura di Lugano viene annullato per carenza di rappresentanza processuale.
III. Nel merito in via principale
IV. Nel merito in via subordinata
La prestazione di garanzia dovrà essere prestata entro 30 giorni dall’intimazione del presente decreto, con la comminatoria che in caso di inadempimento il sequestro diverrà caduco.
V. Nel merito in via ancor più subordinata
VI. In ogni caso
Viste le osservazioni 28 settembre 1998 __________, postulanti:
“I. In via preliminare e processuale
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
II. In ordine e nel merito
Il ricorso è integralmente respinto.
III. Tassa di giustizia e spese a carico della ricorrente che rifonderà alla resistente un’indennità a titolo di ripetibili.”
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 31 luglio 1998 nei confronti dell’ing. __________ e delle quattro società __________ e __________, __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il sequestro presso __________ istituti bancari a __________ di “tutti gli averi patrimoniali, di qualsivoglia natura e sotto qualsivoglia forma, in particolare conti correnti, conti di investimento, conti deposito nonché in cassette di sicurezza, di cui i qui condebitori solidali siano titolari, contitolari, procuratori, aventi diritto economico (secondo la definizione dell’art. 305 ter CPS e dell’art. 4 LRD)” fino a concorrenza di un credito di Fr. 4’161’720 oltre accessori. Il sequestro è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 LEF e a garanzia di un credito per “risarcimento del danno dovuto ad atto illecito ex art. 41 CO e segg. nonché per inadempienza contrattuale a seguito di violazione da parte di __________ dei propri doveri di mandatario e gestore di fatto dei beni affidati dalla creditrice al gruppo da questi controllato”.
B. Con decreto 31 luglio 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza ordinando il sequestro di quanto ivi indicato nei confronti di __________ e delle quattro società quali condebitori solidali, dando loro facoltà “di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera o altro titolo equivalente entro dieci giorni dall’intimazione del verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”.
C. Lo stesso 31 luglio l’Ufficio esecuzione di Lugano ha dato seguito all’ordine di sequestro nei confronti di __________ (sequestro n. ), della __________ () __________ (sequestro n. __________), della __________ __________ (sequestro n. __________), della __________ (sequestro n. __________1) e della __________ (sequestro n. __________).
D. Con atto 10 agosto 1998 __________, ha formulato opposizione ex art. 278 LEF.
E. Con istanza separata di medesima ____________________ ha chiesto alla Pretura di Lugano di fare obbligo alla creditrice sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF affermando di non essere debitrice di __________, ma di aver tuttavia subito il sequestro su propri beni “perché nel decreto di sequestro vengono indicati quali averi patrimoniali da sequestrare anche quelli di cui i debitori sono gli aventi diritto economico o i procuratori”; ciò le causerebbe “un enorme danno”, essendo stati sequestrati propri beni in modo ammissibile e non sapendo quando gli stessi potranno essere liberati, di modo che si giustificherebbe la prestazione di una garanzia “pari agli importi indebitamente sequestrati” presso la __________ e presso la __________
F. Con osservazioni 24 agosto 1998 __________ si è opposta all’accoglimento dell’istanza di __________ chiedendo da un lato che venisse accertata la legittimazione processuale del patrocinatore della società, la procura prodotta agli atti quale doc. A essendo sottoscritta da __________ personalmente, senza tuttavia alcun elemento di prova della capacità di quest’ultimo di agire validamente per la società; dall’altro lato rilevando che la garanzia ex art. 273 LEF può essere chiesta per coprire esclusivamente il danno patrimoniale derivante direttamente dalla limitazione della disponibilità sugli averi toccati dal sequestro, che nella fattispecie i beni bloccati erano e sono tuttora depositati su relazioni bancarie verosimilmente produttive di interessi e che non basta la sola affermazione di un danno derivante dal loro blocco.
G. Con decisione 28 agosto 1998 la Pretura di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza di __________. facendo obbligo a __________ di prestare entro dieci giorni una garanzia dell’importo di Fr. 415’000.-- “per eventuali danni che dovessero risultare a dipendenza del sequestro N. __________ da -01 a -05 di cui al decreto 31 luglio 1998 (...) qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato”, con la comminatoria che in caso di inadempienza del creditore “il sequestro diverrà caduco”, rilevando in particolare:
che __________ ha reso verosimile di essere stata colpita dal sequestro quale intestataria di beni bancari per un valore di Fr. 1’036’527.50;
che il valore dei beni sequestrati rappresenta uno dei criteri principali per la fissazione dell’importo della garanzia;
che la verosimiglianza del credito fornito dalla creditrice sequestrante non sarebbe stata “di grado accresciuto ai sensi dell’art. 82 LEF”;
che il margine lasciato di regola al libero apprezzamento del giudice oscilla “tra il 10% e il 40% del valore dei beni sequestrati e delle spese legali e giudiziarie occasionate”;
che infine non si prelevano spese per la decisione sulla garanzia essendo essa “parte integrante del decreto di sequestro 31 luglio 1998, per la cui emanazione la tassa di giudizio è già stata prelevata presso la creditrice”.
H. Con “ricorso” (recte: appello) 4 settembre 1998, __________ __________ postula la riforma del giudizio della Segretaria assessore, nel senso di annullare la decisione sulla garanzia 28 agosto 1998 e in via principale respingere l’istanza 10 agosto 1998 sia in ordine che nel merito, in via subordinata di accoglierla solo parzialmente riducendo l’importo della garanzia a Fr. 103’652.75, e in via ancor più subordinata di mantenere a Fr. 415’000.-- l’importo della garanzia, tuttavia aumentando da dieci a trenta giorni il termine per prestarla, con protesta in ogni caso di tasse, spese e indennità per ripetibili. Contestualmente all’appello, __________ chiede “in via preliminare processuale“ che alla __________ venga fatto obbligo di prestare una cauzione processuale, con la comminatoria di decadenza del decreto di prestazione di garanzia 28 agosto 1998 in caso di mancato versamento entro dieci giorni dall’intimazione della decisione sulla cauzione.
L’appellante ripropone in appello l’eccezione di “carenza di legittimazione attiva” rispettivamente di “carenza della capacità processuale“ della controparte, non risultando accertato che la __________ sia tuttora esistente, né quali siano attualmente i suoi organi, rispettivamente che gli organi societari competenti le abbiano conferito la facoltà di stare in giudizio, la documentazione agli atti risalendo tutta soltanto all’epoca della costituzione della società.
Inoltre l’istanza andava respinta anche per “carenza della rappresentanza processuale” del patrocinatore, la procura 6 agosto 1998 agli atti essendo stata conferita in blocco all’avv. ________ per __________ società (tra le quali figura la controparte, __________) da parte di __________, senza tuttavia che vi sia prova della facoltà di quest’ultimo di agire a nome e per conto di dette società.
Nel merito l’istanza di prestazione di garanzia andava pure respinta, non avendo l’istante allegato né comprovato “l’esistenza di un danno conseguente al blocco degli averi esistenti sui suoi conti bancari”, il solo blocco di averi presso una banca non essendo “di per se stesso costitutivo di un danno, per il semplice motivo che questi continuano a fruttare interessi”: In ogni caso l’importo della garanzia andrebbe ridotto al 10% del valore dei beni bloccati “tenendo conto delle percentuali applicate nella prassi quando l’oggetto del sequestro sia costituito da beni presso conti bancari”. Infine, il termine per prestare la garanzia sarebbe comunque da prolungare, atteso che la creditrice sequestrante è una persona fisica, che la conseguenza del mancato tempestivo pagamento della garanzia è la caducità del sequestro e che con decreti di stessa data all’appellante è stato fatto ordine di prestare altre ingenti somme a titolo di garanzia.
I. Nelle sue osservazioni 28 settembre 1998 __________ ritiene innanzitutto il gravame irricevibile, atteso che “né la LEF né la Legge cantonale di applicazione della LEF prevedono un ricorso (...) contro un decreto di prestazione di garanzia” e che la giurisprudenza cantonale ammetterebbe soltanto la possibilità di esaminare la questione della garanzia nell’ambito del ricorso - di per sé ammissibile - del creditore contro la decisione di rifiuto del sequestro.
Sull’eccezione di “carenza di legittimazione attiva” rispettivamente di “carenza della capacità processuale“, l’appellata ribadisce la validità della procura prodotta con l’istanza di prestazione della garanzia e afferma che l’esistenza della società sarebbe comprovata dalla lettera 31 agosto 1998 della __________ prodotta all’udienza di discussione sull’opposizione al sequestro tenutasi nel frattempo e dalla documentazione societaria prodotta in quell’occasione. Inoltre l’appellante ha potuto ottenere il sequestro su conti di terzi unicamente perché il debitore sequestrato __________ al momento del sequestro disponeva della procura sul conto dell’appellata. Sarebbe poi in malafede l’appellante quando dopo aver sostenuto che __________ è la persona che si occupa della gestione della società ne contesta la facoltà di firmare la procura per un intervento urgente del proprio patrocinatore. Il fatto infine che la società sia stata validamente costituita e abbia operato per diversi anni dimostrerebbe la sua attuale esistenza, spettando semmai alla controparte dimostrare che la società non è più iscritta nel pubblico registro e che __________ non è autorizzato a rappresentarla. In ogni caso qualora la CEF ritenesse necessaria ulteriore documentazione per accertare la capacità processuale e la facoltà di rappresentanza, dovrebbe fissare un breve termine all’appellata per sanare il difetto.
Nel merito l’appello andrebbe comunque respinto, il danno per cui è chiesta la garanzia deriverebbe “dal fatto che la società non può far capo ai propri averi per svolgere la propria attività, trasferire fondi, fare pagamenti, ecc.” e sarebbe rilevante “soprattutto perché sono stati scientemente sequestrati averi di terzi, indicando nell’istanza di sequestro conti bancari in generale sui quali il Signor __________ ha procura”. Infine il credito per il quale è stato chiesto il sequestro non sarebbe neppure stato reso verosimile, per cui si giustifica la prestazione di una garanzia.
Quanto alla chiesta cauzione processuale, essa non sarebbe ammissibile nella procedura di ricorso, e comunque non sarebbero date le premesse previste da un trattato concluso in tema di prestazione di cauzioni processuali tra la Svizzera e il __________, paese dove l’appellata avrebbe la sua sede.
L. Nelle more della procedura di appello, il 1° settembre 1998 ha avuto luogo l’udienza di discussione sull’opposizione di __________ ai sequestri, il 30 novembre 1998 il patrocinatore della __________ ha comunicato alla Pretura di ritirare l’opposizione e il 4 dicembre 1998 la Segretaria assessore ha stralciato dai ruoli la causa di opposizione (inc.n.). Il 13 aprile 1999 l’UE di Lugano, ha “annullato” i sequestri n. , n., n., n., n. con provvedimento formale, a seguito della sentenza 26 marzo 1999 della Corte di Cassazione Penale del Tribunale federale sui ricorsi __________ contro la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di promozione dell’accusa presentata dalla stessa __________ alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale d’appello, decisione federale che ha in sostanza reso definitivo il decreto di non luogo a procedere contro __________ emanato dal Procuratore pubblico il 27 novembre 1998.
Considerando
in diritto:
Preliminarmente va rilevato che la richiesta dell’appellante di fare obbligo alla controparte di prestare una cauzione processuale è inammissibile nell’ambito di una procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, in cui per la determinazione delle spese giudiziarie e delle indennità è esclusivamente applicabile la OTLEF. Infatti, così come questa Camera aveva già avuto modo di statuire a proposito dell’art. 67 TarLEF in vigore fino al 31 dicembre 1996 (cfr. Rep.1989, p.515), anche il silenzio in merito alla cauzione giudiziale dei nuovi art. 61 e 62 OTLEF - che riprendono in sostanza la normativa precedente - è da intendersi quale silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità. Ne consegue che la domanda di cauzione dell’appellante va senz’altro dichiarata irricevibile.
2.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv. 1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF). La nuova decisione (sull’opposizione) può essere impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG) - e le parti possono avvalersi di fatti nuovi (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF).
2.2. La via dell’opposizione è tuttavia ammessa soltanto in caso di concessione del sequestro: essa è infatti aperta a chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro, sia esso il debitore o un terzo (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF), non invece al creditore in caso di non concessione del sequestro. Contro la decisione che rigetta integralmente o parzialmente una domanda di sequestro il legislatore federale ha infatti consapevolmente rinunciato a istituire un rimedio di diritto, lasciando tale facoltà ai singoli Cantoni, come già riconosceva il diritto previgente (cfr. DTF 119 III 92 cons.1, 91 III 28; Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.66 p. 419; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6s. e 26 ad art. 278 LEF; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 481; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 255 e 257; Karl Spühler, Novità in materia di sequestro e di accertamento di ritorno a miglior fortuna nella nuova legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, CFPG Vol. 16, p.103; Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p.605).
2.3. Nel Cantone Ticino la normativa cantonale non prevede espressamente un rimedio contro la decisione che respinge totalmente o parzialmente una domanda di sequestro. Non lo prevedevano le norme cantonali in vigore prima della revisione della LEF (e fino alla metà del 1997) - in particolare gli art. da 385 a 388 CPC e la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911 (LALEF) nel tenore previgente
3.1. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario. Giova tuttavia ricordare che relativamente all’esistenza dei presupposti processuali - il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura
3.2. Per l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. La formulazione potestativa relativa all’imposizione della garanzia è stata ripresa nel nuovo tenore della norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (certo) margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della fattispecie. Infatti l’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può supplire l’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.80; Reeb, op.cit., p.467s.). Tanto più quindi si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, maggiore essendo il rischio di un sequestro infondato - segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante si rivelino in seguito inesistenti, o perché il sequestro abbia colpito beni appartenenti in realtà a terzi - e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno (cfr. anche Jérome Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, Losanna 1997, p. 306). Quanto all’ammontare della garanzia, esso va determinato in linea di principio tenendo conto dello scopo specifico della garanzia ex art. 273 LEF, che è quello di assicurare il risarcimento dei possibili danni causati dal sequestro: occorre in particolare considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il sequestro, la natura dei beni da sequestrare e la loro importanza per il debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile e la complessità dell’ipotizzabile processo di convalida (DTF 113 III 100 ss.; cfr. Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n.21s. ad art. 273 LEF; Criblet, op.cit., p. 80). Tuttavia l’imposizione di una garanzia non deve avere l’effetto di precludere di fatto al creditore il diritto di ottenere un sequestro quando ne rende verosimili tutti i presupposti (Stoffel, op.cit., n.23 ad art. 273 LEF).
3.3. La questione dell’imposizione di una garanzia essendo strettamente connessa alla decisione sul sequestro va esaminata d’ufficio già al momento della concessione del sequestro, sulla base dei soli atti e allegazioni addotti dall’istante (Reeb, op.cit., p.466s.; Stoffel, op.cit., n.33 ad art. 272 LEF e n.18 ss. ad art. 273 LEF); in particolare il giudice del sequestro non può di regola rinunciare a priori ad esigere delle garanzie, rinviando l’esame della loro eventuale imposizione a una fase successiva, segnatamente all’eventuale procedura di opposizione (cfr. anche Criblet, op.cit., p.80). In caso di imposizione ab initio, ossia già al momento della concessione del sequestro, l’esecuzione del provvedimento esecutivo dipenderà in linea di principio dalla prestazione della garanzia richiesta, ciò che dovrà risultare in modo esplicito dal decreto di sequestro.
3.4. La garanzia - o un suo aumento - può tuttavia essere chiesta anche successivamente, segnatamente dal debitore o dal terzo colpito dal sequestro, e meglio con l’opposizione ex art. 278 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.420). In tal caso dalla prestazione della garanzia dipenderà il mantenimento del sequestro. Il creditore - cui è preclusa la via dell’opposizione (cfr. Criblet, op.cit., p.83; Gasser, op.cit., p.605) - potrà tuttavia postulare a sua volta, in occasione della discussione sull’opposizione chiesta dal debitore o dal terzo, la riduzione o liberazione della garanzia già prestata (cfr. Stoffel, op.cit., n.29 ad art. 273 LEF). Contro la decisione del Pretore sull’opposizione è dato a tutte le parti interessate - in particolare quindi anche al creditore - il rimedio dell’appello ex art. 278 LEF, con possibilità di far valere fatti nuovi. Successive richieste di adeguamento della garanzia (sia di aumento che di diminuzione) a nuove circostanze potranno essere oggetto di separate procedure in contraddittorio, che nel Cantone Ticino sono pure rette dall’art. 20 LALEF, atteso che l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF va considerata lacuna in senso proprio della legge.
4.1. In concreto nel decreto 31 luglio 1998 si legge in particolare che “al debitore è data facoltà di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera o altro titolo equivalente entro 10 giorni dall’intimazione del verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”. Il sequestro è stato dunque ordinato (ed eseguito) senza l’imposizione di una garanzia. L’indicazione esplicita nel decreto della facoltà per il debitore di chiedere una garanzia - se pure può risultare di una certa utilità per il debitore che non fosse cognito dei suoi diritti - è tuttavia in parte ambigua e comunque incompleta, lasciando intendere infatti da un lato che la facoltà accennata spetti soltanto al debitore e non anche a terzi e dall’altra che la richiesta di garanzia debba sempre essere disgiunta dall’eventuale opposizione (cui per altro è fatto cenno nelle osservazioni in calce al decreto), ciò che invece non è affatto il caso. Come visto (cfr. cons. 3.2.) l’imposizione della garanzia, come pure la determinazione del suo ammontare, dipendono essenzialmente dal grado di verosimiglianza raggiunto circa l’esistenza del credito, della causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore, di modo che il giudice non può prescindere dal porre a fondamento del proprio giudizio sulla garanzia quegli stessi elementi sui quali ha basato la decisione relativa al sequestro. Ciò vale nel caso di imposizione della garanzia ab initio
4.2. La richiesta di garanzia in esame è stata formulata nei dieci giorni dalla ricezione del verbale di sequestro, con atto 10 agosto 1998 distinto, ma contemporaneo all’opposizione al sequestro. I due atti - che a rigore in siffatte circostanze sarebbero dovuti essere trattati nell’ambito di un’unica procedura - sono stati invece istruiti (il primo atto mediante semplice scambio di allegati scritti, il secondo mediante citazione ad un’udienza) e decisi separatamente, l’istanza di garanzia essendo stata prolata qualche giorno prima della discussione sull’opposizione al sequestro. Il singolare modus operandi adottato dalla prima istanza ha di fatto arbitrariamente disgiunto la questione della garanzia da quella intrinsecamente connessa del sequestro, escludendo in questo modo la possibilità di considerare nel giudizio sulla garanzia in particolare gli elementi fattuali riferiti alla verosimiglianza dei presupposti del sequestro emersi nella (in quel momento) ancora pendente procedura di opposizione. Siffatto errore procedurale, di per sé rilevante, non incide tuttavia sulla questione della ricevibilità del presente gravame, che infatti per le considerazioni esposte al cons.3.4. dev’essere in linea di principio senz’altro ammessa.
5.1. Come esposto al cons.3., la garanzia ex art. 273 LEF è strettamente connessa con l’esistenza del sequestro. La sua imposizione - così come il suo ammontare - dipendono infatti dal grado di verosimiglianza raggiunto in merito alla realizzazione dei presupposti (materiali) del sequestro. L’obbligo di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF dev’essere considerato tuttavia di natura accessoria al sequestro, nel senso che presuppone che il sequestro sia ancora in vigore. In caso contrario diverrebbe infatti priva di senso la comminatoria della non esecuzione del sequestro, rispettivamente della sua decadenza (con conseguente liberazione dei beni sequestrati) qualora la garanzia - imposta ab initio oppure successivamente -non venisse (tempestivamente) prestata.
Nel caso in esame, essendo stati annullati i sequestri chiesti da __________ nei confronti di __________ e delle __________ (__________) __________, __________, e __________, non può più porsi la questione di un eventuale obbligo della creditrice sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF, quand’anche chiesta da un terzo preteso danneggiato dai sequestri. Qualora del resto la creditrice sequestrante non prestasse la garanzia stabilita in prima sede - oggetto del presente gravame - si avrebbe per conseguenza unicamente la “decadenza” di sequestri già “annullati” dall’Ufficio esecuzione.Il gravame va pertanto evaso nel senso di dichiarare priva di oggetto l’istanza di prestazione della garanzia e caduco il giudizio pretorile impugnato.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF, per le spese la OTLEF
pronuncia:
I. L’istanza di prestazione di cauzione processuale 4 settembre 1998 di , __________ (), è irricevibile.
II. L’appello 4 settembre 1998 di , __________ (), è evaso nel senso che la decisione 28 agosto 1998 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, è annullata e l’istanza di prestazione di garanzia 10 agosto 1998 di __________, __________, è dichiarata priva di oggetto.
III. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 300.--, anticipata dall’appellante, è a carico di , __________ (), che verserà a __________, __________, l’importo di Fr. 500.-- per parte d’indennità d’appello.
IV. Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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