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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.44
Data decisione, Autorità: 10.06.2005, PRPEN
Titolo: al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.44 ROC/MAM DA 2237/2004
Bellinzona 10 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
ritenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un funzionario della Banca __________, affermando cose false ed inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di via __________ a __________ di proprietà di __________
per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario” n. __________ della __________ di __________, apponendo su una copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28 giugno 2004 no. DA 2237/2004 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.
Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di Fr. 50.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
13 luglio 2004;
rilevato che per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia in data 11 novembre 2004 dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio;
preso atto che con lettera del 25.11.2004, il condannato ha formulato istanza di nuovo giudizio giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;
indetto il pedissequo dibattimento 10 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato il quale ammette i fatti del decreto d’accusa impugnato, postulando
la sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale e,
subordinatamente, una massiccia riduzione della pena. Si dichiara comunque
dispiaciuto per quanto accaduto e si appella in ogni caso alla clemenza del
Giudice, pur tenendo a precisare che il movente scatenante alla base dei reati
indicati nel decreto d’accusa impugnato è stato quello della sua precaria
situazione finanziaria che attanagliava il prevenuto al momento dei fatti e che
lo attanaglia a tutt’oggi, essendo questi a beneficio dell’assistenza;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1 autore colpevole di
1.1. truffa
per avere, il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr. 2'300.--.
1.2. falsità in documenti
per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca.
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 3;
dichiara ACCU 1,
colpevole di
per avere, il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr. 2'300.--;
per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;
di conseguenza
condanna ACCU 1
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, da espiare.
Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- (aumentata a Fr. 500.-- in caso di richiesta di motivazione scritta della sentenza) e delle spese giudiziarie di Fr. 100.-- (cento).
ordina 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
Fr. 200.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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