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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00098
Data decisione, Autorità: 23.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00098
Lugano 23 agosto 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 giugno 1999
contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona
nell’esecuzione n.__________ a convalida del sequestro n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
e meglio contro la decisione 21 maggio 1999 dell’UEF di non dare seguito alla domanda 28 aprile 1999 del ricorrente di proseguire l’esecuzione n. __________;
viste le osservazioni 17 giugno 1999 dell’UEF;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto A. Con decisione 29 ottobre 1998 su istanza 27 ottobre 1998 , il __________ di __________ ha ordinato nei confronti della __________ __________ , indicata nel decreto come “senza domicilio in Svizzera” - sulla base degli art. 271 cpv. 1 n.2 e 4 LEF e per un credito derivante da “contratto fiduciario 18 novembre 1997” di Fr.198’195.65 (controvalore di USD 146’486.08 al tasso di cambio di Fr. 1.3530/USD) - il sequestro tra l’altro anche dei conti __________ e N. presso la __________ __________ di __________ intestati alla debitrice. Il 30 ottobre 1998 l’Ufficio esecuzione di __________ ha dato seguito al decreto di sequestro. Il verbale di sequestro n. è stato spedito alle parti il 4 novembre 1998.
B. Quasi contemporaneamente, su istanza 30 ottobre 1998 di __________ nei confronti della __________ __________ , , anche il Pretore del Distretto di Bellinzona, con decisione 2 novembre 1998, ha ordinato - sulla base dell’art.271 cpv.1 n.2 LEF e per un credito derivante da “contratto fiduciario 18 novembre 1997” di Fr. 205’080.50 - il sequestro presso la __________ __________ di __________ dei conti N. e __________ intestati alla debitrice. Il 7 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha proceduto all’esecuzione del sequestro n..
C. A convalida del sequestro n.__________ il creditore ha fatto quindi spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________ il PE n.__________ del 17 novembre 1998, al quale la debitrice ha interposto opposizione.
D. A convalida del sequestro n.__________ l’UEF di Bellinzona, su domanda 11 novembre 1998 di __________, ha spiccato il 26 novembre 1998 nei confronti della __________ __________ , , il PE n. . Copia del precetto, unitamente al verbale di sequestro n., sono stati trasmessi nelle vie rogatoriali all’avv. __________ __________ di __________ (), indicato dal creditore come rappresentante della debitrice per la notifica. Con scritto 18 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ di __________ __________ ha interposto opposizione per la debitrice anche al PE n..
E. Il 10 marzo 1999 il Vicepresidente del Tribunale distrettuale di __________ ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n.__________ del 17 novembre 1998 emesso dall’Ufficio esecuzione di __________.
F. Sulla base di quella decisione, nel frattempo passata in giudicato, __________ -__________ __________ con domanda 28 aprile 1998 ha chiesto all’UEF di Bellinzona di proseguire l’esecuzione n.__________ a convalida del sequestro n.__________.
G. Con decisione 21 maggio 1999 l’UEF di Bellinzona ha respinto la domanda, rilevando che l’opposizione interposta al precetto n.__________ non era stata rigettata e che la decisione di rigetto dell’opposizione interposta al PE n.__________ emesso dall’Ufficio esecuzione di __________ non consentiva il proseguimento della procedura esecutiva n.__________ pendente a Bellinzona.
H. Con atto 7 giugno 1999 __________ -__________ __________ chiede, con protesta di spese e ripetibili, l’annullamento della decisione dell’UEF di Bellinzona nonché il proseguimento dell’esecuzione “in via di pignoramento del bene sequestrato”, atteso in sostanza:
che la procedura esecutiva promossa a Bellinzona “si è fermata allo stadio dell’opposizione”, il creditore non avendo “in effetti richiesto il rigetto dell’opposizione innanzi all’on. Pretore di Bellinzona”;
che tuttavia i conti N.__________ e __________ intestati alla debitrice sono stati posti sotto sequestro presso la __________ __________ di __________ sia dal Pretore di Bellinzona - con decisione 2 novembre 1998 - che dalla “competente autorità di __________, e meglio l’Arrestbehörde Bezirksgerichtspresidium , il 28 ottobre 1998, (sequestro N
che “per la convalida di un sequestro il creditore può avvalersi, a sua scelta, del luogo del sequestro oppure del luogo del domicilio, rispettivamente della sede dell’escusso”;
che nella domanda di esecuzione, rispettivamente nel precetto esecutivo, non sarebbe necessario - benché consigliabile -indicare dove ha avuto effettivamente luogo il sequestro;
che nel caso concreto la procedura avviata in Ticino sarebbe “di per sé superflua, dal momento che analogo passo era già stato eseguito presso le autorità turgoviesi”;
che in particolare l’UEF di Bellinzona - quale luogo del sequestro dei conti - sarebbe competente per la continuazione dell’esecuzione (a convalida) avviata a ___________, in alternativa all’UEF di __________;
che pertanto l’UEF di Bellinzona avrebbe dovuto dar seguito alla domanda di proseguimento, e ciò indipendentemente dal riferimento esplicito all’esecuzione n.__________ di Bellinzona, dagli atti allegati alla domanda dovendosi senz’altro intendere che si trattava in realtà della continuazione dell’esecuzione promossa a __________
I. Nelle sue osservazioni 17 giugno 1999 l’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando di aver rinunciato “per economia di procedura” e “considerato che la decisione impugnata è in ogni caso favorevole alla debitrice” a trasmettere il gravame per osservazioni alla __________ __________ __________, __________, il cui rappresentante sarebbe attualmente in stato di detenzione in . Dagli atti risulta tuttavia che l’avv. __________ __________ di __________ __________ abbia interposto opposizione al PE n. per conto della debitrice.
Considerando
in diritto:
1.1. Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
1.2. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta. In tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III 126, 75 III 25).
In concreto oggetto specifico del sequestro ordinato il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è il saldo (attivo) riferito ai conti correnti postali N.__________ e __________ intestati alla __________ __________ __________, saldo che rappresenta in sostanza un credito della debitrice sequestrata nei confronti della . Si tratta all’evidenza di crediti non incorporati in cartevalori. Ora per costante giurisprudenza federale crediti ordinari non garantiti da pegno e non incorporati in cartevalori si ritengono posti al domicilio o alla sede del loro creditore (e debitore nel sequestro), se questi ha domicilio o sede in Svizzera (DTF 56 III 230, 64 III 130), rispettivamente al domicilio o alla sede del terzo debitore se il creditore escusso dimora invece all’estero oppure quando il suo domicilio non può essere determinato con certezza (DTF 63 III 44, 76 III 18, cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 272 LEF; Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.40 ad art. 272 LEF; Reiser, op.cit. n.55 ad art. 275 LEF). Dagli atti risulta che la debitrice sequestrata D __________ar __________ __________ ha la sede in Svizzera, e meglio a __________ (cfr. in particolare l’estratto 23 novembre 1998 dal registro di commercio del Canton; del resto è lo stesso creditore ad indicare __________ quale luogo della sede della debitrice sequestrata nella sua domanda di sequestro 30 ottobre 1998, rispettivamente nell’atto di ricorso 7 giugno 1999). Ne consegue che competente per ordinare il sequestro dei crediti della debitrice nei confronti della __________ è il giudice del sequestro del luogo della sede della , rispettivamente competente per eseguirlo è l’organo di esecuzione nella cui giurisdizione si trova la sede della __________ e dove per finzione si trovano anche i crediti da sequestrare. L'esecuzione del sequestro n. ad opera dell’UEF di Bellinzona è quindi nulla e non esplica pertanto alcun effetto giuridico, in quanto eseguito da un organo esecutivo territorialmente incompetente (DTF 103 III 88 cons.1 e rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.9 in fine ad art. 22 LEF e n.3 in fine ad art. 272 LEF con rif.). La nullità del sequestro - rilevabile d’ufficio dall’Autorità di vigilanza anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 11 n. 44 e 45, p. 76) - comporta la nullità del verbale di sequestro 7 novembre 1998, nonché - per assenza di foro esecutivo a Bellinzona - di tutta la successiva procedura di convalida. In questo senso risulta privo d’oggetto il presente gravame in quanto diretto contro un atto riferito a procedura nulla ab initio.
Visto l’esito del gravame, si prescinde dal raccogliere le osservazioni di __________ __________ __________, __________, per il tramite dell’avv. __________ __________ __________, __________ __________, al quale viene notificata copia della presente decisione.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 22 e 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 1999 _________ è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. E’ dichiarata la nullità del verbale di sequestro 7 novembre 1998 (sequestro n. __________) allestito dall’UEF di Bellinzona in esecuzione del decreto di sequestro emanato il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su istanza di _____________, nei confronti della __________ H__________g __________ __________ __________, a convalida del sequestro n. __________.
.
1.2. E’ dichiarata la nullità dell’esecuzione n.__________ dell’UEF di Bellinzona promossa da __________ -__________ __________, __________, nei confronti della __________ __________ __________, __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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