AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00023
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00023
Lugano 13 agosto 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 gennaio 1999
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro l’esecuzione del sequestro n.__________ decretato il 21 gennaio 1999 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, su istanza di
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nei confronti di
viste le osservazioni 29 gennaio 1998 dell’avv. ____________________ e 8 febbraio 1999 dell’UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza dell’avv. __________ nei confronti di (__________), la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decreto 21 gennaio 1999 ha ordinato - sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per un credito da mandato di Fr. 12’765.30 oltre accessori e Fr. 2’000.-- per spese esecutive - il sequestro presso __________. , __________ di __________, di “ogni avere, deposito, credito, titolo detenuto dal signor __________ direttamente o per il tramite di una società o fondazione o trust di cui è il beneficiario economico, in particolare del conto __________ __________, fino a concorrenza dell’importo posto in esecuzione”.
B. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro, impartendo alla banca le diffide di rito(n.__________). Sul verbale di sequestro __________ - spedito alle parti il 29.1.1999 - è riportata testualmente la formulazione “ogni avere, deposito, credito, titolo detenuto dal signor __________ direttamente o per il tramite di una società o fondazione o trust di cui è il beneficiario economico, in particolare del conto __________, fino a concorrenza dell’importo posto in esecuzione”. E’ fatta inoltre menzione che l’istituto bancario è stato invitato in particolare “ad accertare l’esistenza o meno di quanto espressamente indicato “ (...) e a non disporre di quanto formasse oggetto del sequestro senza autorizzazione esplicita dell’Ufficio.
C. Con ricorso 25 gennaio 1999 contro l’esecuzione del sequestro __________ postula in sostanza l’annullamento del sequestro nella misura in cui si riferisce a beni detenuti dal debitore “per il tramite di una società o fondazione o trust di cui è il beneficiario economico “, affermando in particolare:
che secondo costante giurisprudenza federale un sequestro può colpire averi patrimoniali che secondo il creditore appartengono al debitore sequestrato;
che in questo senso è possibile il sequestro di averi formalmente intestati a terze persone, nella misura in cui si debba ritenere che detti averi appartengano in realtà secondo il creditore al debitore;
che tuttavia nel caso in esame il creditore sequestrante con la formulazione qui impugnata fa espressamente riferimento al concetto di avente diritto economico, concetto non conosciuto dal diritto civile;
che pertanto limitatamente a siffatta formulazione il sequestro va considerato inammissibile, e l’Ufficio ne doveva rifiutare l’esecuzione.
D. Delle osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.1. Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
1.2. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
1.3. In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).
1.4. Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore) che la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali) che altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.419s.; Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF; Reeb, op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art.22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art.22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit., p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF).
2.1. Secondo costante giurisprudenza federale possono essere sequestrati soltanto beni che il creditore indica come appartenenti al debitore: in altri termini è escluso il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 e rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica tra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165ss.). Pertanto nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv.1 n.3LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III p.119; Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.61ss. ad art. 271 LEF e n.25 e 26 ad art. 272 LEF). Il sequestro di beni formalmente intestati a terzi non è quindi escluso a condizione che il creditore ne renda verosimile l’appartenenza (giuridica) al debitore. L’esame della verosimiglianza dell'appartenenza al debitore dei beni da sequestrare - quale terzo presupposto materiale del sequestro (art. 272 cpv.1 n.3 LEF) - compete tuttavia esclusivamente all’autorità del sequestro e sfugge al (ristretto) potere di cognizione dell’organo esecutivo che - come esposto al cons.1.3. - può rifiutare l’esecuzione di un decreto di sequestro soltanto quando ne manchino manifestamente i presupposti.
2.2. In concreto l’espressione impugnata, per quanto ambigua, non consente all’organo di esecuzione di escludere con manifesta certezza che il sequestro verta su averi di cui il debitore sequestrato sia da considerare - per motivi noti al giudice che ha concesso il sequestro - il reale proprietario giuridico, e ciò benché detti averi risultino alla banca “detenuti per il tramite di una società o fondazione o trust di cui è il beneficiario economico” . In altri termini la formulazione del decreto di sequestro non consente all’Ufficio di esecuzione di considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti a terzi. D’altra parte la possibilità stessa di sequestrare anche beni formalmente intestati a terzi - ma di cui il creditore abbia reso verosimile la proprietà (giuridica) del debitore all’autorità del sequestro - così come l’introduzione del rimedio dell’opposizione contro il decreto di sequestro hanno ridotto lo spazio per un ricorso ex art. 17 LEF contro l’esecuzione, l’esame delle questioni relative all’appartenenza dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo riservato alla nuova procedura, rispettivamente alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, applicabile al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (cfr. in particolare Stoffel, op.cit., n. 28-29 ad art. 274 LEF). In questo senso va considerata superata la giurisprudenza di questa Camera citata dalla ricorrente in quanto riferita al diritto previgente.
Richiamati gli art. 271 ss.LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 25 gennaio 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione a UE Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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