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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00035
Data decisione, Autorità: 22.07.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00035
Lugano 22 luglio 1999 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza delle istanze di erezione di inventario provvisorio 17 marzo 1999 di
nei confronti di
nelle esecuzioni in via cambiaria n.__________ e __________ promosse da __________ .
Istanze parzialmente accolte dal Pretore che con decisione 31 marzo 1999 ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario preventivo ex art.183 cpv.1 LEF di tutti i beni della __________
Decisione dedotta in appello da __________ Proj__________ct __________ __________ con atto di appello 6 aprile 1999 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello è accolto.
Conseguentemente la sentenza 31 marzo 1999 resa dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata e in riforma è giudicato come segue:
L’istanza è respinta.
Protestate spese e ripetibili.
Protestate spese e ripetibili della seconda sede.”
Richiamata l’ordinanza presidenziale 9 aprile 1999 con la quale in parziale accoglimento della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, è stata ordinata l’esecuzione del decreto d’inventario 31 marzo 1999, tuttavia con deposito presso l’UE di Lugano dell’esemplare – sigillato – del verbale d’inventario per la creditrice;
Preso atto dello scritto 12 luglio 1999 con cui l’appellante comunica che “le parti hanno congiuntamente chiesto il ritiro dell’inventario preventivo contro cui __________ si era appellata” e postula “lo stralcio della procedura ricorsuale senza l’assegnazione di spese e ripetibili”;
Preso pure atto dello scritto 9 luglio 1999 dell’UE di Lugano, indirizzato all’avv. __________ con copia all’avv. __________ e allegato allo scritto 12 luglio 1999 sopra citato, con cui l’Ufficio conferma “la comunicazione del 22.6.99 dell’avv. __________ ” e prende atto “del ritiro della domanda di inventario preventivo”;
Richiamati l’art. 25 LEF e gli art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;
Ritenuto che l’esito della procedura giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta e la rinuncia all’attribuzione di indennità alle parti;
pronuncia: I. L’appello 6 aprile 1999 di ___________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti.
III. Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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