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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00139
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00139
Lugano 5 luglio 1999/MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso __________ di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato il __________ __________ __________ dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città su istanza della ricorrente nei confronti di
in tema di convalida di sequestro;
viste le osservazioni __________ di __________ e __________ dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Su istanza di (__________) (in seguito __________), nei confronti di __________, il __________ il Segretario assessore della Giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato -sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF e per un credito di fr. 50'000'000.-- oltre accessori -il sequestro presso il __________ __________ a __________ di "beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, credito risultanti da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore, inoltre beni direttamente o indirettamente in nome proprio del debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro modo" fino a concorrenza del credito del sequestro.
B. Il medesimo __________ __________ __________ l'UEF di Locarno ha proceduto all'esecuzione del sequestro (n. __________) presso il __________ __________ di __________, il quale pur non pronunciandosi sull'esistenza dei beni indicati nel decreto di sequestro, ha dichiarato di aver preso atto dell'avvenuto sequestro. Copia del verbale di sequestro è stata spedita alle parti il __________, al debitore per rogatoria.
C. Con atto __________ __________ __________ __________ ha chiesto alla Pretura di Locarno-Città di statuire che "l'azione iniziata mediante petizione __________ della __________ davanti al __________ __________ __________ __________ contro __________ __________ e co-prevenuti con il numero di riferimento __________ rappresenta azione di convalida del sequestro oggetto del decreto datato __________ della Pretura di Locarno-Città su istanza di sequestro __________98 della __________ contro __________ __________ " rilevando in sostanza:
che il sequestro __________. __________ __________ "assiste il medesimo credito a favore del quale venne decretato il sequestro datato __________, sempre da parte della Pretura di Locarno-Città";
che "nell'ambito di quella procedura vennero considerate soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 279 LEF";
che in particolare il sequestro venne ritenuto convalidato dalla causa promossa in __________ da __________ contro __________ __________ con quella petizione __________, "riconoscendo trattarsi di azione di accertamento del credito assistito dal sequestro suddetto";
che "esclusivamente per scrupoli di patrocinio e allo scopo di salvaguardare il termine previsto dall'art. 279 LEF viene presentata domanda di esecuzione, riservandosi di ritirarla non appena sarà accolta la presente istanza". Tale istanza è tuttora inevasa.
D. Il __________ __________ __________ __________ ha presentato all'UEF di Locarno domanda di esecuzione nei confronti di __________ __________ a convalida del sequestro n. . Con scritto di medesima data, anticipato per fax, __________ aveva comunicato all'UEF di Locarno di ritenere tuttavia il sequestro già convalidato dalla causa civile da lei promossa davanti al __________ di __________ e ancora pendente, chiedendo di confermarle "che il termine previsto dall'art. 279 cpv. 1 LEF è ossequiato grazie al fatto che l'azione di convalida è già pendente". Allegata a quest'ultimo scritto è stata prodotta copia della "" __________ __________ __________ del __________ __________ __________ , che attesta la pendenza di una causa promossa da __________ con altri quattro coattori nei confronti di __________ __________ e altri tre convenuti avente per oggetto pretese di risarcimento ” __________ __________ " per un valore litigioso di DM 171'989'926.89.
E. Con atto 2__________ __________ __________ l'UEF in risposta allo scritto di __________ ha comunicato in sostanza di non poter accedere alla sua richiesta "per ragioni di manifesta incompetenza".
F. Con ricorso __________ __________ __________ contro l'atto __________ dell'UEF __________ chiede in via principale che questa Camera accerti che il termine ex art. 279 LEF di convalida del sequestro n. __________ sia rispettato, "ritenuto che tra le parti è pendente dal __________990 la causa di cui all'inc. n. ____________________ presso il __________ di __________ " e che "detta causa è idonea per convalidare il sequestro n. __________ di cui al decreto ____________________ __________ __________ della Pretura di Locarno-Città"; in via subordinata la ricorrente postula che sia fatto ordine all'UEF di Locarno di "pronunciarsi sull'idoneità della causa pendente presso il __________ di __________ (inc.n. __________) ad essere dichiarata azione di convalida";
in via più subordinata che la dichiarazione __________ __________ __________ del __________ di __________ sia riconosciuta quale prova della pendenza presso quel Tribunale dell'azione di convalida del sequestro n. __________, e da ultimo, in via ancora più subordinata, che venga fatto ordine all'UEF di Locarno di riconoscere quel documento quale prova della pendenza dell’azione di convalida.
G. Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.
a) Per l’art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve provvedere alla convalida - mediante esecuzione oppure direttamente mediante un’azione - entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro. Nella prima ipotesi (convalida mediante esecuzione) in caso di opposizione al precetto esecutivo, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). Nella seconda ipotesi (convalida mediante azione), il creditore dovrà comunque promuovere l’esecuzione a convalida, e meglio entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (definitiva) di merito (cfr. art. 279 cpv.4 LEF; cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92 ss. p. 424s.; Vincent Jeanneret, in Aperçu de la validation du séquestre, sous l’angle de la nouvelle LDPF, in Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.92; Hans Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basel/Genf/ München 1998, N. 5ss e 12 ss. ad art. 278 LEF)
b) La (tempestiva) promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del sequestro sia già stata promossa un’esecuzione rispettivamente sia già pendente un’azione per lo stesso credito. Nel primo caso l’esecuzione già pendente vale quale esecuzione a convalida del sequestro e continua in principio alle medesime condizioni. Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall’azione già pendente in Svizzera o all’estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l’esecuzione a convalida (art. 279 cpv.4 LEF).
a) Per l’art.280 LEF il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l’azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente respinta dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi contemplati dall’art. 280 LEF il sequestro decade ope legis, senza necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 p. 424 n.9; DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d’ufficio; qualora l’ufficio non dovesse constatare da solo la caducità del sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia l’accertamento che la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1).
b) Se un’azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall’oggetto dell’azione. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l’azione a convalida del sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60 n. 19, p.498), che dev’essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF 106 III 94 cons.2) e che, se promossa all’estero, deve condurre a un giudizio eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). Qualora un’azione già pendente al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare il sequestro, il creditore è tenuto a procedere come se quella azione non esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall’intimazione del relativo verbale - con un’esecuzione oppure con un’azione di riconoscimento del credito - pena la decadenza del sequestro.
Ora a prescindere dal fatto che - come giustamente osservato dall’UEF - i termini per la convalida del sequestro sono sospesi in forza dell’art. 278 cpv. 5 LEF, per cui neppure si pone attualmente l’ipotesi di decadenza del sequestro per non rispetto dei termini di convalida ex art. 280 LEF - l’istanza di __________ si rivela in ogni caso irricevibile.
Come esposto al cons.2a l’ufficio esecuzione è senz’altro competente per dichiarare la caducità di un sequestro e la conseguente liberazione dei beni sequestrati. Tuttavia l’esame dell’idoneità di una causa a convalidare un sequestro è soltanto pregiudiziale e in quanto tale limitato. L’esame è infatti finalizzato alla verifica - d’ufficio o su richiesta del debitore - della caducità del sequestro ex art. 280 LEF, atteso che per la natura stessa del sequestro quale provvedimento conservativo urgente, l’organo esecutivo - e con esso l’autorità di vigilanza - devono operare con una certa cautela e concludere per la caducità del sequestro soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell’esito sfavorevole per il creditore della causa di convalida (DTF 77 III 145 ss.) rispettivamente quando la non idoneità della causa indicata dal creditore risulti altrimenti manifesta: sarà infatti nell’ambito della successiva, necessaria (art. 279 cpv.4 LEF) esecuzione a convalida (in casu per altro già promossa con domanda di esecuzione __________ __________ __________)
Richiamati gli art. 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso __________ di __________è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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