AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.00021
Data decisione, Autorità: 30.04.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00021
Lugano 30 aprile 1999 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 febbraio 1999
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzioni del Distretto di Lugano, e meglio contro l’atto __________, con cui l’ufficio ha dichiarato di non dar seguito alla domanda di esecuzione __________ presentata dalla ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni __________ di __________ e _______dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza __________ nei confronti di , (), ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il sequestro presso __________ istituti bancari a __________ di “tutti gli averi patrimoniali, di qualsivoglia natura e sotto qualsivoglia forma, in particolare conti correnti, conti di investimento, conti deposito nonché in cassette di sicurezza, di cui i qui condebitori solidali siano titolari, contitolari, procuratori, aventi diritto economico (secondo la definizione dell’art. 305 ter CPS e dell’art. 4 LRD)” fino a concorrenza di un credito di Fr. 4’161’720 oltre accessori. Il sequestro è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 LEF e a garanzia di un credito per “risarcimento del danno dovuto ad atto illecito ex art. 41 CO e segg. nonché per inadempienza contrattuale (...)”.
B. Con decreto __________ __________ __________ la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza ordinando il sequestro di quanto ivi indicato nei confronti di __________ __________ e delle __________ società quali condebitori solidali, dando loro facoltà “di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera o altro titolo equivalente entro dieci giorni dall’intimazione del verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”.
C. Lo stesso giorno l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha dato seguito all’ordine di sequestro nei confronti di __________ __________ (sequestro n. ), della __________ () __________ (sequestro n. __________), della __________ (sequestro n. __________), della __________ (sequestro n. __________) e della __________ (sequestro n. __________). Copia di relativi verbali di sequestro sono stati spediti alle parti il __________ __________
D. Con atto __________ __________ __________ __________ , , ha presentato all’UE di Lugano domanda di esecuzione nei confronti di __________ __________ __________ __________ () – indicata “c/o avv, ____________________ ” – per un credito di Fr. 821’940.–– (controvalore di US$ 618’000.–– al cambio del 14.12.1998) oltre interessi del 5% dal 31 luglio 1998. Quale titolo del credito è indicato “Risarcimento danni per atti illeciti, abuso di diritto, sequestro ingiustificato (art. 273 LEF)”. In uno scritto accompagnatorio di medesima data la creditrice specifica che “l’esecuzione costituisce azione di risarcimento per danni causati dalla debitrice (__________) con un sequestro da essa chiesto ed ottenuto con decisione della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, tuttora in vigore”, che sono stati sequestrati beni di sua pertinenza, malgrado non sia debitrice di __________ __________, né figuri come tale nell’istanza di sequestro, e che l’esecuzione viene presentata “al foro del sequestro, conformemente all’art. 273 cpv.2 LEF”.
E. Con scritto __________ __________ __________ l’UE di __________ ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla sua domanda di esecuzione __________ __________ __________ per assenza di foro esecutivo.
F. Con ricorso __________ __________ __________ __________ __________ chiede che sia fatto ordine all’UE di Lugano di intimare il precetto esecutivo oggetto della sua domanda di esecuzione __________ __________ __________ a __________ __________ “presso i suoi patrocinatori, __________, __________, __________, __________, __________ ”, con protesta di spese e ripetibili, affermando in sostanza:
– che nella domanda di esecuzione __________ sarebbe stata indicata “quale debitrice con domicilio eletto presso lo Studio legale dell’avv. __________ __________, __________ ”;
– che al contrario di quanto ritenuto dall’UE di __________o, il foro esecutivo di __________ugano sarebbe dato, e meglio ex art. 50 cpv.2 LEF presso lo studio legale indicato nella domanda di esecuzione;
– che in effetti presso quello studio __________ __________ avrebbe eletto domicilio ciò risulterebbe dall’estratto (doc. E) della sua dichiarazione rilasciata nell’ambito del procedimento penale inc. N. __________ a carico di __________ __________, in cui __________ __________ si è costituita parte civile;
– che anche nell’ambito della procedura di sequestro __________ __________ avrebbe eletto domicilio a __________ presso lo Studio legale __________, __________, __________, dove infatti le sono stati notificati tutti gli atti giudiziari concernenti quella pratica;
– che se ciò non fosse stato il caso, gli atti giudiziari avrebbero dovuto invece esserle notificati presso l’UE;
– che sarebbe pertanto un palese abuso di diritto sostenere di non aver eletto il proprio domicilio presso i propri patrocinatori limitatamente alla presente procedura di esecuzione;
– che inoltre l’art. 273 cpv.2 LEF, secondo cui l’azione di risarcimento può essere proposta anche davanti al giudice del luogo del sequestro, creerebbe anche un foro esecutivo per le pretese connesse all’azione di risarcimento ex art. 273 LEF;
– che “infatti è facoltà del creditore decidere se procedere prima dell’inoltro dell’azione alla notifica della domanda di esecuzione oppure attendere la decisione della competente autorità per poi dare avvio alle pratiche esecutive”.
G. Delle osservazioni di __________ __________ si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio svizzero. In caso di domicilio all’estero – così come in assenza di un domicilio stabile (DTF 119 III 56; 89 III 3) – il debitore che per l’adempimento di un’obbligazione abbia eletto in Svizzera un domicilio speciale può essere escusso per la medesima al domicilio da lui eletto (art. 50 cpv. 2 LEF). Il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF non può dunque valere che per l’esecuzione dei debiti ai quali si riferisce l‘elezione di domicilio, a beneficio dunque di un determinato creditore (cfr. DTF 107 III 56). Per decidere se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia essa esplicita o risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del debitore di sottomettersi per l’esecuzione della specifica obbligazione a una procedura esecutiva in Svizzera (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 10 n.28 p.73; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.33 ad art. 50 LEF). Va qui rilevato che per la costituzione del foro (esecutivo) speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF non basta l’indicazione di un domicilio in Svizzera per la sola notificazione degli atti (Schmid, op.cit., n.38 ad art. 50 LEF); né la convenzione di una proroga di foro giudiziario comporta implicitamente l’elezione di un domicilio (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol.I, Losanna 1999, n.44 ad art. 50 LEF; Schmid, op.cit., n.37 ad art. 50 LEF).
In concreto la ricorrente ritiene che la creditrice sequestrante – residente all’estero – abbia eletto domicilio a __________, presso lo studio legale dei suoi patrocinatori, di modo che sarebbe dato il foro esecutivo speciale ex art. 50 cpv. 2 LEF. La ricorrente fonda la propria tesi su una dichiarazione della creditrice sequestrante contenuta nell’atto di denuncia penale presentata dalla stessa __________ __________ contro il debitore sequestrato ____________________, dichiarazione del tenore seguente (doc. E):
“7. Per ogni necessità relativa al presente procedimento penale, la sottoscritta dichiara di eleggere domicilio presso i suoi patrocinatori dello Studio legale __________, __________, __________, chiedendo cortesemente che ogni atto giudiziario, convocazione e comunicazione di qualsiasi genere venga notificata presso lo Studio legale suddetto.”
Ora è di tutta evidenza che siffatta dichiarazione di elezione di domicilio per la notificazione degli atti rilasciata dalla creditrice nell’ambito di un procedimento penale contro una determinata persona non è atta a priori a creare un foro esecutivo speciale per l’esecuzione di obbligazioni a favore di una terza persona, sia pure derivanti dall’agire della dichiarante (mediante un sequestro esecutivo) contro la stessa persona nei confronti della quale è diretto quel procedimento penale. Non si può infatti ragionevolmente assumere che con la citata dichiarazione, rilasciata nell’ambito di una procedura ben definita, la dichiarante __________ __________ abbia voluto in astratto anche sottoporsi all’esecuzione forzata in Svizzera, oltretutto per pretese di persona differente dal denunciato.
A torto. L’art. 273 cpv. 2 LEF crea infatti soltanto un foro giudiziario (facoltativo) di diritto federale dove far valere in giudizio pretese di risarcimento fondate sull’art. 273 cpv.1 LEF (cfr. Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.III, Basilea/Monaco/Ginevra, n.28 ad art. 273 LEF), mentre nulla dice in merito al foro (esecutivo), per la determinazione del quale valgono le norme generali di cui agli art. 46 ss. LEF, atteso che per l’art. 52 LEF il luogo del sequestro può essere foro esecutivo esclusivamente per l’esecuzione a convalida del sequestro (Schmid, op.cit., n.4s. ad art. 52 LEF; Gilliéron, op.cit., n.15 ad art. 52 LEF).
Richiamati gli art. 46 ss., 50, 273 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso _ __________ di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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