AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.90
Data decisione, Autorità: 04.08.2005, IICCA
Titolo: rapporti di dare-avere tra le parti - testimonianza indiretta
Incarto n. 12.2004.90
Lugano 4 agosto 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.151 della Pretura __________ promossa con petizione 1 settembre 1997 da
AP 1 RA 1
contro
AA 1 RA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 97'782.- oltre interessi al 8,75% dal 31 maggio 1993 e spese nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no 253362 __________;
domanda avversata dal convenuto nella misura in cui eccede fr. 19'290.- oltre interessi al 5% dal 12 luglio 1993, e che il Pretore con sentenza 8 aprile 2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 56'002.- oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1993;
appellante l’attrice con atto di appello 7 maggio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per un importo di fr. 89’348.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 1993;
mentre il convenuto, con osservazioni del 14 giugno 2004, postula la reiezione del gravame di parte avversa e con appello adesivo di medesima data chiede la riforma della sentenza del Pretore nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 19'290.- oltre interessi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
Negli anni 1989-1993 essa ha fornito diversi apparecchi e programmi informatici allo AA 1. Il 29 marzo 1993 essa ha emesso una fattura di complessivi fr. 192'282.- per le proprie prestazioni, somma dalla quale ha dedotto acconti per complessivi fr. 100'000.-. Lo scoperto di fr. 92'282.- è rimasto impagato.
L’altra fattispecie riguarda invece l’edificazione, negli anni 1987/1988, di uno stabile commerciale abitativo __________, il quale aveva incaricato AP 1 della parte statica, di ingegneria civile e di controllo dei lavori. Emersi dei difetti nel 1989, le parti hanno fatto capo ad una procedura arbitrale per definirne le responsabilità e stabilire chi doveva sopportarne i costi. L’arbitrato, dipendente da un patto del 19 ottobre 1992, è terminato con un accordo transattivo perfezionato nel mese di marzo 1995, in virtù del quale e per quanto qui interessa lo AA 1, considerato parzialmente responsabile del danno, ha dovuto versare a G un’indennità di fr. 39'700.- a liquidazione delle pretese per difetti dell’opera. Nel frattempo, il medesimo __________ aveva trasmesso al convenuto il conteggio dei propri onorari inerenti la menzionata costruzione che, tenuto conto del versamento di un acconto di 30'000.-, concludeva con un residuo di fr. 28’500.- a proprio favore, somma pure oggetto di una procedura giudiziaria, definita l’8 aprile 2004 con sentenza del Pretore __________ e contro la quale è tutt’ora pendente un appello a questa Camera giudicato il 3 agosto 2005.
Con petizione 1 settembre 1997 la AP 1 ha chiesto la condanna del convenutoAP 1al pagamento dell’importo di fr. 97'782.- oltre interessi al 8,75% dal 31 maggio 1993 e spese nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no 253362 . L’attrice ha asserito di aver fornito apparecchi informatici al convenuto, in particolare elaboratori, stampanti, scanner e programmi, installandoli nel suo ufficio ed adattandoli alle sue esigenze, oltre ad un computer, ordinato da __________ M__________, che ne aveva fatto omaggio alla S__________, per un costo complessivo di fr. 192'282.-. Dopo il versamento di acconti per fr. 100'000.- controparte nulla avrebbe più versato, sollevando inconsistenti motivi per sottrarsi al pagamento della fattura.
Con risposta 19 agosto 1998 il convenuto si è opposto alla petizione, riconoscendosi debitore unicamente dell’importo di fr. 19'290.-. Ricordato che dal marzo del 1989 l’attrice aveva fornito allo studio __________ apparecchiature informatiche per complessivi fr. 219'394.-, di cui fr. 162'807.- erano stati pagati, il convenuto adduce che in occasione di un incontro tra le parti del 3 settembre 1992 era stato concluso un accordo compensativo, in virtù del quale esso aveva concesso uno sconto del 20% sulla nota d’onorario d’ingegnere per le prestazioni fornite nell’ambito della costruzione dello stabile __________ dell’attrice, la quale a sua volta aveva concesso uno sconto del 17% sull’insieme delle fatture per materiale informatico, con la conseguenza che le reciproche pretese erano state azzerate.
Il convenuto ha poi contestato alcune voci della fattura ritenendo infondati taluni costi, e si è opposto al pagamento della fattura relativa alla fornitura di un computer alla S__________, non di sua competenza.
Con l’allegato di replica l’attrice ha diminuito la propria pretesa a fr. 94'848.- mentre in sede di duplica il convenuto ha ribadito le proprie domande, e così entrambe le parti in sede di conclusioni.
Statuendo l’8 aprile 2004, il Pretore, ritenuto che i rapporti tra le parti erano retti da un contratto misto di compravendita e appalto, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 56'002.- oltre interessi al 5% dal 21 maggio
Il primo giudice ha dapprima ritenuto non provata la pattuizione di uno sconto del 17% sulle forniture. In seguito, ha considerato non dimostrata l’esistenza di un accordo tra le parti in merito all’importo di fr. 28'000.- richiesto al convenuto a titolo di “installazione”, né la fondatezza della pretesa per “accessori e piccolo materiale”. In merito alla fornitura di un elaboratore “PC SCA 486/33 + accessori” ha rilevato che era noto solo il prezzo pagato dall’attrice al fornitore (fr. 5'967,20), ma non il valore di mercato, ed ha quindi accordato solo l’importo di fr. 7'459.- perché così ammesso dal convenuto. Ha rilevato poi che un apparecchio telefax era stato fatturato due volte, la prima fr. 2'234.-, corrispondente al costo netto dell’apparecchio, la seconda fr. 3’021.-, ed ha riconosciuto quest’ultimo importo. Tenuto conto altresì della diminuzione di fr. 700.- sul costo del programma ”simultan dialog” - ammessa dall’attrice - ha quindi ritenuto che l’avere residuo dell’attrice era di fr. 36'280.-. Il Pretore ha pure ritenuto che il PC consegnato alla S__________ non poteva essere posto a carico del convenuto, non essendo provato che fosse stato ordinato da__________ M__________. Da ultimo ha ritenuto applicabile un tasso d’interesse moratorio del 5% , negando il rigetto dell’opposizione in considerazione del fatto che il termine di un anno dell’art. 88 LEF era trascorso e quindi il precetto esecutivo era diventato inefficace.
Con l’appello del 7 maggio 2004 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 89'348.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 1993.
Con atto del 14 giugno 2004, l’appellato propone la reiezione dell'appello e, con appello adesivo, postula la riduzione a fr. 19'290.- dell’importo dovuto a controparte.
Con osservazioni 24 agosto 2004 l’appellante chiede la reiezione dell’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
Va avantutto rilevato che il menzionato conteggio non costituisce riconoscimento del debito, già perché era inteso a regolare i rapporti tra i soci dello studio convenuto e quindi non costituisce dichiarazione di volontà, mancando la volontà di impegnarsi nei confronti di terzi. Ciò a maggior ragione tenuto conto che nei rapporti tra le parti in causa già in precedenza tale importo era stato chiaramente contestato (doc. G) e non figurava nelle posizioni aperte (doc. 1, 3).
Il convenuto aveva in effetti già contestato l’importo, sia per il quantitativo delle ore sia per la tariffa applicata (doc. G).
Il fatto che l’attrice non abbia contestato il credito di __________ M__________ nell’ambito del contenzioso relativo al pagamento della mercede non costituisce prova del benfondato della sua pretesa nei confronti del qui convenuto e non la esime dal dimostrarne la fondatezza in questa causa. Su questo punto l’appello è da respingere.
Identica sorte tocca all’appello nella misura in cui censura la decisione del primo giudice che non ha ammesso l’importo di fr. 2'500.- fatturato per “accessori e piccolo materiale” perché non provato. Anche in questo caso l’appellante sostiene che il debito sarebbe stato riconosciuto dall’appellato con doc. F. Già si è detto al considerando precedente che il doc. F non può essere considerato riconoscimento del debito, mentre non v’è prova alcuna circa la fornitura di accessori e piccolo materiale, sulla cui natura peraltro nulla è dato a sapere.
Per la fornitura dell’elaboratore “PC SCA 486/33 + accessori” il Pretore ha ammesso l’importo di fr. 7'459.- riconosciuto dal convenuto, rilevando che, mancando il listino dei prezzi di vendita era noto solo il prezzo pagato dall’attrice al fornitore (fr. 5'967,20), ma non il valore di mercato, mentre l’onere per montaggio ed adattamento alle esigenze del cliente non era stato quantificato. L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto degli argomenti esposti in merito dal Pretore __________ nella sentenza emessa nell’ambito nella causa tra __________ M__________ e AP 1 Negli allegati introduttivi, l’appellante si era limitato a sostenere che il costo netto dell’elaboratore in questione è di fr. 5'967,20 e che lo stesso “viene consegnato dall’importatore in parti separate che devono essere assemblate e adattate alle esigenze tecniche del cliente. In seguito si deve procedere all’installazione del sistema operativo MS-DOS che deve essere configurato e reso accessibile ai programmi di lavoro”, senza alcun accenno ai costi né a eventuali margini di guadagno. A questa mancata allegazione dei fatti essa non può qui supplire richiamando gli apprezzamenti del Pretore __________, peraltro relativi ad un’altra causa nella quale il convenuto non è neppure stato parte. Anche su questo punto l’appello è respinto, fatta eccezione per l’importo di fr. 360.-, dovuto ad un errore di calcolo del primo giudice che al punto 4.7 (pag.
Visto quanto precede, l’appello è accolto solo nella misura in cui è censurato un errore di calcolo, sicché l’importo dovuto dal convenuto all’attrice è aumentato di fr. 360.-.
La censura è infondata. Come rettamente rilevato dal primo giudice, la testimonianza di C__________ non costituisce prova del preteso accordo di uno sconto del 17% perché essa, non avendo assistito all’incontro tra le parti si è limitata a riferire quanto le aveva detto __________ __________ M__________ Trattasi quindi di testimonianza indiretta che come tale non costituisce prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m 1 ad art. 237). Per quanto concerne invece la tardività della reazione dell’attrice allo scritto di puntualizzazione con cui controparte menzionava il preteso accordo circa lo sconto, ciò potrebbe invero essere un indizio a favore della tesi dell’appellante adesivo. In sede di interrogatorio formale G__________ ha però riferito che l’indicazione 17% da lui stesso apposta sul conteggio doc. 3 costituiva una mera ipotesi di sconto che__________ M__________ pretendeva sulle forniture, ipotesi discussa in occasione dell’incontro del 3 settembre 1993 ma non accettata (verbale 10 settembre 2003). In siffatta situazione non si può ritenere provata la pattuizione del preteso sconto. L’appello adesivo è pertanto respinto.
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 7 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 8 aprile 2004 della Pretura __________, invariati gli altri, è così riformato:
“1. In parziale accoglimento della AA 1 è condannato a versare alla ditta AP 1 l’importo di fr. 56'362.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 1993.”
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 750.-
da anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- di ripetibili.
L’appello adesivo di AA 1 è respinto.
Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 750.-
da anticipare dall’appellante adesivo, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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