AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.89
Data decisione, Autorità: 03.08.2005, IICCA
Titolo: contratto di ingegnere - qualifica giuridica - onorario - ammontare - prescrizione - decorrenza del termine
Incarto n. 12.2004.89
Lugano 3 agosto 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.155 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 19 agosto 1998 da
AO 1 in liquidazione, RA 2
contro
AP 1 RA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 22'000.- oltre accessori quale onorario d’architetto;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 9 aprile 2004 ha accolto;
appellante il convenuto che con atto di appello 7 maggio 2004 chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre l’attore, con osservazioni del 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
Terminata la costruzione, nel 1989 sono emersi dei difetti. Le parti hanno quindi fatto capo ad un arbitrato per definirne le responsabilità, le modalità per la loro eliminazione e l’attribuzione dei relativi costi e stabilire un eventuale minor valore della costruzione. La procedura, dipendente dal patto d’arbitrato del 19 ottobre 1992, è poi terminata con un accordo transattivo, perfezionato nel mese di marzo 1995, in virtù del quale l’attore ha versato al convenuto un’indennità di fr. 39'700.- a completa liquidazione delle pretese per difetti dell’opera.
Nel frattempo, il 29 maggio 1991, l’attore ha trasmesso al convenuto il conteggio dei propri onorari inerenti la menzionata costruzione che, considerato l’acconto di fr. 30'000.- già versato, concludeva con un residuo di fr. 28’500.- a favore dello Studio d’ingegneria.
Con petizione 19 agosto 1998 AO 1(in seguito semplicemente Studio d’ingegneria) ha chiesto la condanna di AP 1al pagamento dell’importo di fr. 22'000.- oltre accessori quale residuo d’onorario dell’ingegnere relativo alla progettazione del menzionato stabile __________.
Con risposta 7 settembre 2000 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, eccependo avantutto la carenza di legittimazione dell’attore, l’incompetenza del Pretore a dirimere la lite per l’esistenza di un patto arbitrale e la prescrizione della pretesa. Nel merito, si è opposto al pagamento di quanto richiesto sostenendo che le parti avevano convenuto un compenso forfetario di fr. 45'000.-, senza aver mai pattuito l’applicazione della normativa SIA. Inoltre, poiché l’attore era risultato corresponsabile dei difetti dell’opera, egli non potrebbe pretendere remunerazione alcuna per le proprie prestazioni. Ha poi rilevato che la procedura arbitrale seguita dalle parti per determinare origine e responsabilità dei difetti dell’opera gli ha causato costi di fr. 24'989.10 ed inoltre è rimasta a suo carico una parte del danno dovuto ai difetti attribuiti alla responsabilità di altri artigiani nel frattempo falliti, per un importo di fr. 67'000.-, che costituiscono un danno posto in compensazione della pretesa di controparte.
Con gli allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
Contro la decisione del primo giudice si aggrava AP 1 con appello del 7 maggio 2004, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia respinta.
Con osservazioni del 14 giugno 2004 l’appellato propone la reiezione dell'appello.
Considerato
in diritto:
L’appellante censura la decisione del primo giudice, il quale avrebbe ritenuto a torto l’assenza di contestazioni in merito al conteggio dell’onorario, che sarebbero invece state sollevate dal convenuto in occasione dell’incontro del 3 settembre 1992 tra le parti.
L’ammontare dell’onorario dell’ingegnere - analogamente a quello dell’architetto - può essere pattuito esplicitamente, in forma verbale o scritta, oppure implicitamente, per atti concludenti, ritenuto che i contraenti sono liberi nello stabilirne l’ammontare. Di regola il calcolo dell’onorario vien fatto in base al tempo impiegato oppure in percentuale dei costi dell’opera, ma possono pure essere convenuti onorari forfetari o globali (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed. ni 892 segg.). L’attore, applicando il metodo percentuale, ha definito il proprio onorario applicando una percentuale, dipendente da fattori tecnici, ad un importo determinante dei lavori di fr. 425'380.-, poi ridotto a fr. 380’000.-, concedendo uno sconto del 20% sull’onorario lordo. Il convenuto non ha mai sollevato contestazioni circa i parametri utilizzati, il metodo di calcolo o la percentuale applicata. La pretesa contestazione asseritamente sollevata in occasione dell’incontro 3 settembre 1992, la cui esistenza è stata negata dalla controparte, è infatti rimasta allo stadio di mero parlato. Indipendentemente da quando il conteggio dell’onorario sia stato consegnato al convenuto, le parti ne hanno sicuramente discusso in occasione del menzionato incontro, il cui esito è però controverso perché ne manca un riscontro immediato. L’attore, solo il 19 febbraio successivo, richiamata “l’attuale situazione dei nostri rapporti” ha puntualizzato “per buona forma e a scanso di equivoci” quanto le parti avrebbero allora convenuto, nel senso che sul proprio onorario di fr. 65'000.- egli applicava uno sconto del 20% e controparte concedeva uno sconto del 17% sulle forniture di materiale EDP (doc. F). Non è qui dato a comprendere se effettivamente nessun accordo era stato raggiunto oppure se, nella peggiore delle ipotesi, raggiunto un compromesso, a seguito dell’ulteriore peggioramento dei rapporti tra le parti una o entrambe non lo volevano più rispettare. Sta il fatto che a sua volta il convenuto rispondeva che i conteggi non rispettavano quanto discusso, perché per gli onorari dell’ing. M__________ era stato concordato un importo forfetario di fr. 45'000.-, mentre nessuno sconto era invece stato accordato sulla fornitura di materiale informatico (doc. G). Egli però non entrava nel merito del calcolo dell’onorario né ne contestava i parametri.
In siffatta situazione la sentenza impugnata merita conferma nella misura in cui il primo giudice, preso atto della mancanza di contestazioni circa il modo di calcolo dell’onorario adottato dall’attore, lo ha seguito. La decisione non può per contro essere condivisa nel risultato. Il Pretore ha infatti ritenuto un importo determinante dei lavori di fr. 361'000.-, risultante dalla liquidazione allestita dalla direzione lavori (doc. 28), la cui correttezza è peraltro stata ammessa anche dall’appellante (replica pag. 7). Seguendo il metodo seguito nel conteggio doc. E (punto 6), il calcolo corretto dell’onorario conduce al risultato di fr. 61'396.- (fr. 361'000.- x 16,34% x 1.0 x 105/100 = fr. 61'936.-). Applicando lo sconto del 20%, l’onorario è di conseguenza di fr. 49'549.-, di cui, considerato l’acconto di fr. 30'000.- rimangono scoperti fr. 19'549.-.
Nelle proprie osservazioni l’appellato ritiene giusto l’importo esposto nel conteggio del 29 maggio 1991, rilevando che è stato corretto sulla base dei dati forniti dalla direzione lavori. Egli però non considera che il conteggio su cui si basa (doc. 18) è stato successivamente rettificato dalla medesima direzione lavori (doc. 28). Sull’ammontare dell’onorario la sentenza va quindi parzialmente riformata.
La legge non conosce la categoria del contratto d’ingegnere, né prevede norme particolari per il medesimo, e neppure è agevole la sua associazione ad uno dei contratti esplicitamente disciplinati dalla legge. In effetti, come per il contratto d’architetto con il quale presenta evidenti analogie, anche la qualifica del contratto d’ingegnere varia a dipendenza delle prestazioni affidate al professionista nel caso specifico che portano a qualificarlo quale appalto (esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo), quale mandato (aggiudicazione delle opere agli artigiani e direzione dei lavori) oppure quale contratto di natura mista al quale la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ritiene giustificato applicare nella loro globalità le normative relative al mandato (sull’argomento: DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., ni 31 e seg., ni 2190 seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., ni 49-52, 57 seg., Fellmann, Berner Kommentar, ni 180 e 322 seg. ad art. 394 CO). In concreto non appare però necessario definire la normativa applicabile, considerato che il termine di prescrizione è sempre quello decennale, tanto nel contratto d’appalto - dove inizia a decorrere con l’esigibilità della remunerazione che coincide con la consegna dell’opera (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 7 ad art. 130 CO; Berti, Zürcher Kommentar, no 29 ad art. 130 CO) - quanto nel contratto di mandato, dove l’onorario diventa esigibile con l’esecuzione dell’ultima prestazione prevista dal contratto (Fellmann, op. cit., no 469 ad art. 394 CO).
7.1 Si tratta qui di seguito di stabilire quando è iniziato il decorso del termine di prescrizione, e meglio quando l’attore abbia fornito le ultime prestazioni previste dal contratto che lo legava al convenuto. Il conteggio d’onorario 29 maggio 1991 è silente circa la data di ultimazione dei lavori (doc. E). Nelle osservazioni tecniche preliminari fornite nell’ambito della procedura arbitrale l’attore indica invece l’esecuzione di opere esterne (muri contenimento rampa) nell’estate 1988 (doc. I). Il teste P__________ , contitolare dello studio dell’arch. V occupatosi della direzione lavori, riferisce che al momento del collaudo i lavori non erano ancora finiti e la cantina, i muri di sostegno esterno e le costruzioni al di fuori di quella principale sono state terminate verso la fine del 1988 o all’inizio del 1989. In particolare ricorda che la soletta della cantina è stata gettata dopo il sopralluogo del 29 settembre e i muri di sostegno esterni in cemento armato tra settembre e ottobre 1988 (verbale 13 novembre 2002, pag. 7). Il teste T__________ riferisce, in merito alle opere da ingegnere, che le finiture della costruzione principale risalgono alla seconda metà del 1988, qualcuna anche alla prima metà del 1989 e che egli ha consegnato gli ultimi piani esecutivi in settembre 1988 (verbale 13 novembre 2002, pag. 8). Inoltre, nel verbale della riunione di cantiere del 15 novembre 1991 è indicato, nelle premesse, che l’ultimazione dell’esecuzione delle opere esterne e della cantina-vino è avvenuta nell’aprile 1989 (doc. 3).
Sulla scorta di questi elementi l’accertamento del Pretore che il termine di prescrizione non era compiuto al momento dell’inoltro della petizione merita conferma.
È ben vero, come rileva l’appellante, che le testimonianze sono state rese a molti anni di distanza dai fatti, ciò che impone di valutarle con particolare circospezione; le stesse risultano però in linea con gli altri accertamenti istruttori, sicché non vi sono motivi sufficienti di dubitare della loro correttezza.
7.2 Neppure gli ulteriori argomenti sollevati dal convenuto inducono ad una diversa conclusione. L’appellante adduce che nelle osservazioni tecniche preliminari fornite nell’ambito della procedura arbitrale l’attore non aveva indicato le prestazioni effettuate dall’ingegnere nella seconda metà del 1988 e nel 1989. Il rilievo è solo parzialmente fondato, perché, seppure nel riassunto dei termini esecutivi non risulta l’esecuzione di opere esterne nel 1989 (doc. I, pag. 6), il documento indica l’estate 1988 quale termine dell’esecuzione delle opere esterne (“muri contenimento rampa”). Ciò che è di per sé compatibile con la fine dei lavori in concomitanza con il collaudo dell’opera, avvenuto il 29 settembre 1988. L’inaugurazione del negozio __________ il 16 giugno 1988 testimonia invece solo che la parte della costruzione adibita a negozio era pronta a quel momento, ma non permette ancora di dedurne che l’intera opera fosse completata. Anzi, nell’indicazione dei termini esecutivi dell’opera è specificato che l’occupazione del negozio precede l’esecuzione delle opere esterne (doc. I pag. 6).
L’appello è al limite del temerario. Gioverà ricordare che le
parti hanno deferito la questione delle responsabilità dei difetti dell’opera e del risarcimento dei relativi danni ad un tribunale arbitrale, il quale era esplicitamente chiamato, in caso di responsabilità plurima, a procedere alla ripartizione del grado di responsabilità (patto arbitrale doc. A, 1.2.). La proposta transattiva formulata dagli arbitri - che prevedeva di mettere a carico delle parti i costi di riparazione nella misura di fr. 15'600.- all’impresa, fr. 121'200.- all’architetto, fr. 39'300.- allo AO 1 e fr. 81'300.- al committente AP 1, con ripartizione delle spese della procedura arbitrale in ragione di fr. 5'080.- all’impresa, fr. 39'490.- all’architetto, fr. 12’940.- allo AO 1 e fr. 26’490.- a AP 1 e la compensazione delle ripetibili - è stata accettata da tutte le parti e il collegio arbitrale lo ha costatato con il lodo del 24 maggio 1995 (doc. D). Questa transazione non solo non è stata impugnata ma, per quanto riguarda l’appellato, è pure stata eseguita, anche relativamente alle spese. L’appellante è quindi malvenuto a postulare che la parte del danno e delle spese che egli si è assunto sia ora posta a carico della controparte, quando la transazione, da lui liberamente accettata, non è mai stata contestata.
Per quel che ne é della DTF 126 III 392, invocata dall’appellante, essa non si attaglia alla presente fattispecie e non conduce a diversa soluzione: l’appellante omette infatti di considerare che nel caso concreto le spese del procedimento arbitrale sono già state definitivamente attribuite e liquidate nell’ambito del menzionato accordo transattivo.
Su questo punto l’appello va respinto. L’appellante, a prescindere dal fatto che omette di confrontarsi con le pertinenti argomentazioni addotte dal Pretore per motivare la mancata riduzione dell’onorario, sicchè l’appello andrebbe già respinto per questo, neppure spiega per quale motivo l’onorario dell’appellato andrebbe ridotto in conseguenza di danni di cui egli non è stato ritenuto responsabile.
Per questi motivi
pronuncia:
L'appello 7 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 9 aprile 2004 del Pretore del distretto di Bellinzona è così riformata:
In parziale accoglimento della petizione AP 1 __________ __________ è condannato a versare allo AO 1, l’importo di fr. 19'549.- oltre interessi al 5% dal 25 giugno 1993.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- con saldo da anticipare dall’attore rimangono a suo carico per 1/10 e per la rimanenza sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte la somma di fr.1'880.- a titolo di ripetibili.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 550.-
da anticipare dall’appellante rimangono a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
T erzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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