AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1998.00128
Data decisione, Autorità: 11.02.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00128 15.98.00198
Lugano 11 febbraio 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 4 agosto 1998 (inc.n.) e 2 novembre 1998 (inc.n.) di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona in tema di pignoramento
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ rappr. da __________
e nelle esecuzioni n. __________ e div. promosse nei confronti del ricorrente da
(esecuzioni n. __________ e __________)
(esecuzione n.__________)
__________ (esecuzione n.__________)
__________ (esecuzione n.__________)
rappr. da __________
(esecuzioni n. __________ e __________)
__________ rappr. da __________
(esecuzione n.__________)
richiamate le ordinanze presidenziali 12 agosto 1998 e 11 novembre 1998, con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 14 settembre 1998 e 17 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona, 23 novembre 1998 della __________
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con esecuzione n. __________ __________, procede contro __________, già in __________, ora in __________, per l’incasso di un proprio credito.
B. A seguito della domanda di prosecuzione 18 giugno 1996 da parte della creditrice, l’UEF di Bellinzona, previo avviso di pignoramento 23 settembre 1996 e diffida a comparire presso l’ufficio il 29 ottobre 1996, con atto 5 novembre 1996 ha pignorato in particolare il reddito dell’escusso derivante da attività in proprio nella misura di Fr. 200.-- mensili, a partire dal mese di dicembre 1996. All’atto di pignoramento, spedito il 23 dicembre 1996, è annesso il seguente conteggio, allestito sulla base delle dichiarazioni dell’escusso:
Introiti
debitore Fr. 3’000.00 (100 %)
coniuge Fr. 0.00
Fr. 3’000.00 (100 %)
Minimo di esistenza
Importi di base Fr. 1’025.00
Figli minorenni Fr. 0.00
Affitto Fr. 700.00
Riscaldamento Fr. 100.00
AVS Fr. 0.00
AI,AD,CP Fr. 0.00
Imposte alla fonte Fr. 0.00
Cassa malati Fr. 260.00
Alimenti Fr. 0.00
Trasferte Fr. 500.00
Pasti fuori domicilio Fr. 215.00
Lavori faticosi Fr. 200.00
Totale Fr. 3’000.00 Fr. 3’000.00 (100%)
Eccedenza pignorabile: Fr. 0.00
Trattenuta Fr. 200.00
C. Il 16 marzo 1998 __________ - che nel frattempo non aveva mai versato quanto pignorato - è stato nuovamente interrogato dall’UEF, che il 20 marzo 1998 ha proceduto al seguente nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore Fr. 2’500.00 (100%)
coniuge Fr. 0.00
Fr. 2’500.00 (100%)
Minimo di esistenza
Importi di base Fr. 1’025.00
Figli minorenni Fr. 0.00
Affitto Fr. 500.00
Riscaldamento Fr. 100.00
AVS Fr. 0.00
AI,AD,CP Fr. 0.00
Imposte alla fonte Fr. 0.00
Cassa malati Fr. 235.00
Alimenti Fr. 0.00
Trasferte Fr. 0.00
Pasti fuori domicilio Fr. 0.00
Lavori faticosi Fr. 0.00
Spese diverse Fr. 140.00
Totale Fr. 2’000.00 Fr. 2’000.00 (100%)
Eccedenza pignorabile Fr. 500.00
Trattenuta Fr. 500.00
D. Nel frattempo diversi altri creditori hanno chiesto il proseguimento delle esecuzioni da loro promosse contro il ricorrente. L’UEF di Bellinzona ha quindi fissato la data per il relativo pignoramento (in particolare il 23 giugno 1998) e spedito all’escusso i relativi avvisi.
E. Soltanto il 24 luglio 1998 l’UEF ha potuto procedere - sulla base di una serie di fatture dell’escusso emesse tutte nei confronti di __________ - al seguente nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore Fr. 3’280.00 (100%)
coniuge Fr. 0.00 Fr. 3’280.00 (100%)
Minimo di esistenza
Importi di base Fr. 1’025.00
Figli minorenni Fr. 0.00
Affitto Fr. 500.00
Riscaldamento Fr. 100.00
AVS Fr. 165.00
AI,AD,CP Fr. 0.00
Imposte alla fonte Fr. 0.00
Cassa malati Fr. 232.00
Alimenti Fr. 0.00
Trasferte Fr. 250.00
Pasti fuori domicilio Fr. 180.00
Lavori faticosi Fr. 0.00
Spese diverse Fr. 100.00
Totale Fr. 2’552.00 Fr. 2’552.00 (100%)
Eccedenza pignorabile: Fr. 728.00
Trattenuta Fr. 728.00
F. Con atti 24 luglio 1998 e 6 ottobre 1998 l’UEF ha quindi notificato il pignoramento dell’importo di fr.728.00 mensili nonché della “intera tredicesima” direttamente a __________, utilizzando il formulario per la “notificazione di pignoramento di salario” Mod.10, con copia all’escusso. Il 6 ottobre l’UEF ha pure inviato alle parti l’atto di pignoramento, datato 23 giugno 1998, con indicata la trattenuta di Fr. 728.00 mensili a partire dal mese di ottobre 1998.
G. Con identici atti di ricorso 4 agosto 1998 e 2 novembre 1998 __________ postula l’annullamento delle notificazioni di pignoramento di salario 24 luglio 1998 rispettivamente 6 ottobre 1998, asserendo in sostanza:
di lavorare come indipendente in qualità di aiuto montatore per impianti di ventilazione e di essere regolarmente iscritto presso la __________ dove paga i relativi contributi;
di percepire dall’attività in proprio un “reddito medio di CHF 2’000.--”;
che “è evidente che lavorando in un cantiere, a periodi di richiesta costante soprattutto nella bella stagione si alternano periodi con poco lavoro, soprattutto nei periodi invernali”;
che l’UEF avrebbe deciso di pignorare il suo “salario” , ivi compresa la tredicesima, senza considerare il suo statuto di indipendente;
che l’UEF avrebbe fondato la sua decisione “sulle fatture a suo tempo ricevute dal ricorrente in data 8/9 luglio scorso riferentisi al 1996 e ad alcuni mesi del 1997”;
che “non si capisce l’ipotetico salario medio deciso di CHF 3’280.--”;
che il fatto di aver esercitato “in passato l’attività in proprio con una certa regolarità non è evidentemente motivo sufficiente per considerare le entrate del ricorrente come un salario frutto da attività dipendente”.
H. Nelle sue osservazioni 14 settembre 1998 e 17 dicembre 1998 l’UEF ha in sostanza ammesso che l’escusso lavora quale indipendente e che pertanto non può essere pignorata la tredicesima mensilità. Per il resto l’ufficio contesta le allegazioni del ricorrente, rilevando che dalle fatture prodotte - che risalgono fino ai primi mesi del 1998 - risulta che __________ “lavora regolarmente per il signor __________ almeno dal gennaio 1996” e che “secondo un nostro calcolo il reddito medio è di almeno Fr. 3’280.-- mensili”, per cui sarebbe “falso e punibile penalmente l’aver dichiarato un salario di Fr. 2’000.-- lordi”.
I. Interrogato formalmente da questa Camera il 4 novembre 1998 __________ ha confermato di lavorare quale indipendente come aiuto __________ e aiuto per __________. Ha inoltre precisato di “venire chiamato” soprattutto dal signor __________, pure lavoratore indipendente, “quando c’è lavoro”, per una paga oraria di Fr. 25.-, di essere affiliato alla Cassa di compensazione AVS e di pagare separatamente i relativi contributi. A proposito delle fatture agli atti, __________ ha confermato che le stesse corrispondono a quanto effettivamente percepito dal signor __________ nel periodo a cui esse si riferiscono. Ha inoltre ribadito - dato lo statuto di lavoratore indipendente - di non trovare corretta l’avvenuta notifica del pignoramento al signor __________, notifica che “rischia di far sì che il signor __________ non si rivolga più a me”. Quanto alle spese, l’escusso ha dichiarato di abitare dal febbraio 1997 in una casetta a __________ dotata di riscaldamento elettrico, pagando Fr. 500.-- mensili di pigione, oltre a spese accessorie, tra cui l’elettricità, per ca. Fr. 200.-- al mese di media., e di recarsi nei diversi cantieri - in prevalenza nel __________ e nel __________ - con la propria auto percorrendo circa 60 chilometri al giorno. A comprova di quanto affermato, l’escusso si è inoltre impegnato a produrre a questa Camera le fatture da lui emesse relative ai mesi da gennaio 1998 a novembre 1998, i conteggi relativi ai contributi AVS, il certificato di affiliazione alla Cassa nonché i giustificativi delle spese di locazione, dichiarando la sua disponibilità a iniziare dal mese di dicembre 1998 a versare personalmente Fr. 300.-- al mese a saldo delle esecuzioni pendenti nei suoi confronti all’UEF di Bellinzona.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto dei due ricorsi è l’atto - identico - di notificazione di pignoramento di salario spedito il 24 luglio 1998 (nell’esecuzione n. __________) rispettivamente il 6 ottobre 1998 (nelle esecuzioni n. __________ e div.) a __________ di __________ nonché il pignoramento dell’importo di Fr. 728.-- mensili del reddito dell’escusso, di cui all’atto di pignoramento datato 23 giugno 1998, ma spedito alle parti il 6 ottobre 1998 e che riporta il conteggio 24 luglio 1998. Per economia processuale, si giustifica pertanto la congiunzione delle due procedure ricorsuali, con emanazione di una sola sentenza, tuttavia con dispositivi distinti.
a) Per l’art. 93 cpv.1 LEF i redditi dell’escusso, tra cui rientrano le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno, possono essere pignorati se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori il reddito dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF si intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (DTF 112 III 20; Georg Vonder Mühll, in: Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.5 ad art. 93 LEF).
b) Nel procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni unitamente ai mezzi di prova a lui accessibili (cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; DTF 119 III 71s. cons.1 e rif.; Vonder Mühll, op.cit., n.16 ad. art. 93 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art. 93 LEF). Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del pignoramento si potrà tenere conto in linea di principio soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Per l’art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, l’organo esecutivo avverte il terzo debitore
b) In concreto l’UEF ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso derivante dalla sua attività indipendente, in particolare quale “collaboratore indipendente” del signor __________ - a carico del quale sono emesse tutte le fatture agli atti. La qualifica di lavoro indipendente - come preteso dall’escusso e riconosciuto dallo stesso UEF (cfr. verbale di pignoramento 5 novembre 1996, in cui è detto che si procede alla trattenuta di un importo “derivante dalla sua attività in proprio”) non è contestata. Non trattandosi pertanto del pignoramento di un credito dell’escusso verso terzi, viene a cadere a priori la necessità di procedere alla diffida ex art. 99 LEF. In questo senso gli atti di “notificazione di pignoramento di salario” 24 luglio 1998 rispettivamente 6 ottobre 1998 al signor __________ vanno senz’altro annullati.
Quanto alle spese, il ricorrente si è limitato ad affermare - in sede di interrogatorio formale - di avere una spesa media mensile per riscaldamento di Fr. 200.-- (maggiore di Fr. 100.-- a quella considerata dall’UEF nel conteggio 24 luglio 1998) e di percorrere per lavoro con la propria auto in media 60 chilometri al mese, senza tuttavia produrre alcun giustificativo.
Ora alla luce del negligente comportamento processuale, sia nei confronti dell’UEF che nei confronti di questa Camera, dell’escusso che ha omesso a più riprese di produrre i mezzi di prova a lui facilmente accessibili e per altro in parte indicati dal medesimo, il conteggio effettuato dall’UEF sulla base dei (pochi) dati disponibili forniti dall’escusso sulle sue entrate e sulle sue uscite, in assenza di altri elementi oggettivi di segno contrario, va senz’altro confermato. In particolare l’importo considerato dall’UEF di Fr. 3’280, che corrisponde alla media aritmetica degli importi di tutte le fatture agli atti riferentisi a un periodo di oltre due anni, può senz’altro essere ammesso quale suo introito lordo medio. Infatti qualora - come in concreto - l’escusso non disponga di un’entrata fissa, il suo reddito può essere calcolato soltanto sulla base di una media mensile riferita a un lasso di tempo attendibile. Spetta poi al debitore accantonare, nei mesi con maggiori entrate, il necessario per fronteggiare i periodi di ristrettezza economica. Eventuali mutamenti duraturi della sua situazione economica potranno essere oggetto di revisione del pignoramento.
Ne consegue che il calcolo dell’eccedenza pignorabile effettuato il 24 luglio 1998 dall’UEF - che già tiene conto di Fr. 250.-- per trasferte e di Fr. 180.-- per pasti fuori domicilio, nonché di un importo di Fr. 100.-- per non meglio precisate “Spese diverse” - avuto riguardo anche al principio del divieto della reformatio in peius va qui confermato. Su questo punto pertanto i ricorsi sono respinti, e il pignoramento di Fr. 728.-- mensili confermato.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF,
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli incarti n. __________ e n.__________ sono dichiarate congiunte.
2.1. L’atto di “Notificazione di pignoramento di salario” 24 luglio 1998 a __________, è annullato.
2.2. Nell’esecuzione n. __________ è confermato il pignoramento di un importo di Fr. 728.-- mensili del reddito percepito da __________ __________.
2.3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
3.1. L’atto di “Notificazione di pignoramento di salario” 6 ottobre 1998 a __________, è annullato.
3.2. Nelle esecuzioni n. __________ e div. è confermato il pignoramento di un importo di Fr. 728.-- mensili del reddito percepito da __________
3.3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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