AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00203
Data decisione, Autorità: 04.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00203
Lugano 4 dicembre 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° ottobre 1998
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dal ricorrente nei confronti di
e meglio contro gli elenchi oneri 24 settembre 1998 relativi alle particelle n. __________ e n.__________ quota di comproprietà coattiva di ½ sulla part. n.__________
procedura interessante pure
Stato del Cantone Ticino, __________
rappr.
e
Comune di __________
rappr. dal Municipio
viste le osservazioni 29 ottobre 1998 dell’Ufficio esazione e condoni, __________, e 9 novembre 1998 dell’UEF __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con __________ del 20 marzo , procede contro , in via di realizzazione del pegno immobiliare per un credito di fr. 377’881.25 oltre accessori, garantito da ipoteche gravanti i fondi intestati alla debitrice part. n., part. n e quota di comproprietà coattiva di ½ sulla part.n.__________.
B. Su domanda di vendita 4 ottobre 1995 del creditore procedente, __________ di __________ ha indetto l’incanto per il 12 marzo 1996 e fissato un termine per le insinuazioni scadente l’8 gennaio 1996. Il 26 gennaio 1996 ha quindi comunicato agli interessati gli elenchi degli oneri riferiti alla part. n.__________ , alla part. n., rispettivamente alla quota di comproprietà coattiva di ½ sulla part.n.__________. L’incanto è stato successivamente annullato a seguito del ritiro 8 marzo 1996 della domanda di vendita da parte del __________.
C. A seguito di nuova domanda di vendita 25 marzo 1997 del __________, con avviso 18 novembre 1997 __________ ha fissato l’incanto per il 9 febbraio 1998 e un nuovo termine per le insinuazioni scadente il 9 dicembre 1997. Il 15 dicembre 1997 ha quindi allestito nuovi elenchi oneri riferiti ai fondi da realizzare, sulla base delle insinuazioni di credito aggiornate. A seguito del versamento di un importo di fr. 26’500.-- da parte dell’escussa, l’ incanto è stato differito ex art. 123 LEF.
D. Con avviso d’incanto 17 marzo 1998, __________ ha fissato la vendita all’asta dei fondi per il 3 giugno 1998 e assegnato un termine per le insinuazioni fino al 6 aprile 1998. Il 23 aprile 1998 sono stati comunicati i relativi elenchi degli oneri aggiornati sulla base delle insinuazioni pervenute. Il 3 giugno 1998 ha avuto luogo l’incanto con aggiudicazione dei fondi a __________, __________, per complessivi fr. 332’000.--.
E. Con provvedimento 25 giugno 1998 l’UEF ha tuttavia dichiarato nulle sia la pubblicazione dell’avviso d’incanto 17 marzo 1998 che l’aggiudicazione del 3 giugno 1998, e ciò per omissione della pubblicazione dell’incanto sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con avviso 6 agosto 1998, pubblicato sul __________ e sul __________, è stato quindi fissato il nuovo incanto per il 20 ottobre 1998 nonché un nuovo termine per le insinuazioni scadente il 7 settembre 1998.
F. Il 24 settembre 1998 sono stati comunicati gli elenchi oneri aggiornati relativi ai fondi. In essi il credito di__________ è preceduto dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
a) Elenco oneri concernente il fondo part. n. __________ __________ e quota di comproprietà coattiva di ½ sulla part. __________:
“Ipoteche legali:
Imposta cantonale 1995
imposta fr. 1’010.20
interessi fr. 254.05
Imposta cantonale 1996
imposta fr. 1’010.20
interessi fr. 254.05
Imposta cantonale 1997
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 148.70
Imposta cantonale 1998
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 11.20
Per complessivi fr. 4’662.35
Imposta comunale 1994
imposta fr. 905.35
imposta immobiliare fr. 250.80
interessi fr. 338.00
Imposta comunale 1995
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 177.00
Imposta comunale 1996
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 117.00
Imposta comunale 1997
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 51.00
Imposta comunale 1998
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
Per complessivi fr. 6’893.35
Ipoteca legale iscritta il 10.10.1997
sulla particella __________ fr. 422.80
Interessi fr. 21.70
Per complessivi fr. 444.50”
“N.B.:
Le ipoteche legali descritte con i numeri 1 e 2 gravano collettivamente i mappali __________ L’ipoteca legale al punto __________ grava solo il fondo particella n.__________. (...)”
b) Elenco oneri concernente il fondo part. n. __________ __________:
“Ipoteche legali:
Imposta cantonale 1995
imposta fr. 1’010.20
interessi fr 254.05
Imposta cantonale 1996
imposta fr. 1’010.20
interessi fr. 254.05
Imposta cantonale 1997
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 148.70
Imposta cantonale 1998
imposta fr. 1’013.30
interessi fr. 11.20
Per complessivi fr. 4’662.35
Imposta comunale 1994
imposta fr. 905.35
imposta immobiliare fr. 250.80
interessi fr. 338.00
Imposta comunale 1995
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 177.00
Imposta comunale 1996
imposta fr. 1’010.20
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 117.00
Imposta comunale 1997
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
interessi fr. 51.00
Imposta comunale 1998
imposta fr. 1’013.30
imposta immobiliare fr. 251.80
Per complessivi fr. 6’893.35
Ipoteca legale iscritta il 10.10.1997
sulla particella 537 (recte: 323) fr. 6’000.00
Interessi fr. 308.35
Per complessivi fr. 6’308.35”
“N.B.:
Le ipoteche legali descritte con i numeri 1 e 2 gravano collettivamente i mappali __________.
L’ipoteca legale al punto __________ grava solo il fondo particella n.__________. (...)”
G. Con ricorso 1° ottobre 1998 __________ postula lo stralcio dagli elenchi oneri in questione delle imposte cantonali 1995-1998 con relativi interessi per complessivi fr. 4’662.35 (iscritti sub. cifra 1) e delle imposte comunali 1994-1998 con relativi interessi, ad eccezione delle imposte comunali immobiliari, per complessivi fr. 5’635.35, “siccome non costituenti oneri iscrivibili”, asserendo in sostanza:
che dagli art. 836 __________ e 183 __________ “risulta che negli elenchi oneri possono essere iscritti solo crediti d’imposta che beneficiano dell’ipoteca legale perché presentano una relazione particolare con il fondo”;
che relativamente ai crediti di cui è chiesto lo stralcio né lo Stato del Cantone Ticino né il Comune si sarebbero preoccupati “di apportare alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie pretese;
che “vista l’assenza di qualsiasi indicazione da parte dei due enti pubblici circa il fondamento dei crediti fiscali annunciati, il ricorrente ritiene che gli stessi non possano pretendere la garanzia dell’ipoteca legale perché in nessuna relazione particolare con le particelle di proprietà della debitrice”;
che pertanto non beneficiando dell’ipoteca legale diretta, “non vi è neppure onere iscrivibile nell’elenco oneri”.
H. Nelle sue osservazioni 29 ottobre 1998 lo Stato del Cantone Ticino postula la reiezione del gravame, tuttavia rilevando
che “l’ufficio di esazione ha notificato i propri crediti sulla scorta dei conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale allestiti secondo il disposto dell’art.253 LT”:
che “i due conteggi citati (conteggio Imposte cantonali 1995/96 del 14 ottobre 1996, e conteggio Imposte cantonali 1997/1998 del 14 agosto 1998, prodotti con le osservazioni quali doc.1 e 2 , n.d.r.) hanno valore biennale (...) e fanno conto del diritto di pegno legale calcolato sul complessivo dei valori locativi e dei valori di stima”;
che “pertanto le ipoteche legali che risultano dai singoli elenchi oneri sono in parte ingiustificate”, nel senso che “la pretesa erariale non è di fr. 1’010.20 annui per il 1995/96 e di fr. 1’013.30 annui per il 1997/98 a carico di ogni singolo bene che sarà realizzato”;
che “per un semplice calcolo proporzionale rispetto ai valori di stima ufficiale l’onere dev’essere così distribuito:
Particella n.__________ (valore di stima fr. 237’675.--)
Imposta cantonale 1995 fr. 953.60 +int. al 20.10.98 fr. 239.80
Imposta cantonale 1996 fr. 953.60 +int. al 20.10.98 fr. 190.10
Imposta cantonale 1997 fr. 956.55 +int. al 01.10.98 fr. 140.35
Imposta cantonale 1998 fr. 956.55 +int. al 20.10.98 fr. 10.55
Particella n__________ (valore di stima fr. 14’100.--)
Imposta cantonale 1995 fr. 56.60 +int. al 20.10.98 fr. 14.25
Imposta cantonale 1996 fr. 56.60 +int. al 20.10.98 fr. 11.30
Imposta cantonale 1997 fr. 56.75 +int. al 01.10.98 fr. 8.35
Imposta cantonale 1998 fr. 56.75 +int. al 20.10.98 fr. 0.65”
In questo senso, quale “petitum n.__________ ”, lo Stato indica che “è ripartito proporzionalmente l’onere per l’ipoteca legale sui singoli oggetti messi all’incanto”.
I. Il Comune di __________ non ha presentato osservazioni, mentre delle osservazioni __________ si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
a) Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, primo periodo, seconda parte RFF); d’altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF).
L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 __________ è stata risolta dal Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente) notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/ J. Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’ elenco oneri non può invece essere rifiutata (cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997, su ricorso Stato del Cantone Ticino e Comune X, cons. 2a).
b) Per l’art. 140 cpv. 2 LEF l’elenco oneri è comunicato agli interessati (creditori, debitore, eventuale terzo proprietario del pegno) con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo. L’art. 39 cpv. 1 primo periodo __________ precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 __________, prescindendo dalle formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 232): esso dovrà pertanto invitare colui che vanta il credito iscritto nell’elenco oneri (e contestato) a far valere la sua pretesa in giudizio. In caso però di contestazione di un diritto iscritto a registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione oppure di un diritto di pegno valido senza iscrizione a registro fondiario, il ruolo di attore spetterà invece sempre a chi chiede la modifica o la cancellazione di tale diritto (cfr. art. 39 cpv. 1 secondo periodo RFF; DTF 49 III 166 e ss.; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28, p. 237, n. 34). Soltanto casi eccezionali possono giustificare una deroga a tale chiara ripartizione dei ruoli, in particolare quando risulti manifesto l’abuso nel conclamare inesistenti garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di parte attrice (cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997, su ricorso Stato del Cantone Ticino e Comune __________).
a) L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, op.cit., p. 197, N. 2830d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche P. Simonius/ Th. Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p. 227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p. 93 ss).
b) L’art. 183 __________ riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 __________ “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
c) Per l’art. 252 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito LT, in vigore dal 1°gennaio 1995 e applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore, art. 324 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’art. 836 CC è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC (cpv.1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e per la sua validità non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). Tale norma riprende nella sostanza, precisandolo, l’art. 229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995).
d) I crediti per imposte cantonali e comunali notificati dagli enti pubblici (varianti da fr. 1’010.20 a fr. 1013.30 per il Cantone e da fr. 905.35 a fr. 1’013.30 per il Comune di __________ ) appaiono compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC__________. In particolare tenuto conto di un valore di stima ufficiale di fr. 237’675.-- per la part. n.__________ e di fr. 14’092.-- per la part.n__________ (inclusa la quota di ½ di comproproprietà coattiva sulla part.n. ), rispettivamente di fr. 433’000.-- (part. n) e fr. 18’000.-- (part.__________ più quota comproprietà coattiva su part.n__________) di stima peritale (cfr. i due elenchi oneri 24 settembre 1998 riferiti l’uno alla sola part. n.__________ e l’altro alla part.n.__________ e alla quota di comproprietà coattiva sulla part.n.__________; tuttavia nell’avviso d’incanto unico 6 agosto 1998 i valori di stima sono stati indicati per i tre beni immobili complessivamente, e meglio fr. 251’775.-- la stima ufficiale e fr. 451’000.-- quella peritale ), essi non appaiono neppure nel quantum manifestamente sprovvisti del beneficio della garanzia dell’ipoteca legale diretta - riservato l’ eventuale futuro accertamento del giudice del merito - e vanno iscritti ad elenco oneri così come sono stati notificati. In questo senso il ricorso del __________ va respinto.
Nelle sue osservazioni lo Stato ha precisato che le ipoteche legali iscritte per lo stesso ammontare in entrambi gli elenchi oneri sono in realtà da ripartire sui due fondi proporzionalmente al loro valore. Quale “petitum n.1.1”, lo Stato indica quindi che “è ripartito proporzionalmente l’onere per l’ipoteca legale sui singoli oggetti messi all’incanto”. Siffatto petitum è tuttavia in questa sede irricevibile, perché equivale nell’esito a ricorso adesivo, siccome formulato quando il termine di ricorso ex art.17 LEF contro l’elenco oneri era già scaduto.
Non si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 ss., 133 ss., 140 ss., 155 e 156 LEF, 36, 39 e 102 RFF, 836 CC, 183 LAC, 252 e 324 LT
pronuncia: 1. Il ricorso 1° ottobre __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster