AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00063
Data decisione, Autorità: 16.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00063
Lugano 16 novembre 1998 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 aprile 1998
__________,
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse contro il ricorrente da
__________)
e da
Stato del Cantone Ticino, __________ rappr. dalla Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione (esecuzione n__________ )
in tema di pignoramento di salario;
viste le osservazioni 15 aprile 1998 della __________ Assicurazione, 16 aprile 1998 dell’Ufficio esazione e condoni, e 17 aprile 1998 dell’UE __________
completata l’istruttoria il 4 novembre 1998;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo Stato del Cantone Ticino (PE n. __________ del 28 agosto 1997) e la __________ del 7 novembre 1997) procedono contro __________, per l’incasso dei loro crediti.
B. A seguito delle rispettive domande di proseguire l’esecuzione (del 31 ottobre 1997 quella dello Stato e del 5 gennaio 1998 quella della __________), l’UE __________, con atto 25 febbraio 1998, spedito alle parti il 2 aprile 1998, ha pignorato la quota di fr. 327.-- dello stipendio mensile percepito dall’escusso, sulla base del seguente calcolo:
Introiti
debitore fr. 2’378.55
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.00
affitto fr. 580.00
Cassa malati fr. 245.60
spese suppl.
portineria non ric. fr. 100.00
spese cong. fr. 75.00
spese suppl.
cure mediche fr. 25.00
totale fr. 2’050.60 fr. 2’050.60
Eccedenza mensile pignorabile: fr. 327.95
Arrotondata per difetto in fr. 327.00
C. Contro il pignoramento si aggrava __________ che con ricorso 9 aprile 1998 contesta il calcolo effettuato dall’UE di __________, indicando in particolare il seguente conteggio:
“Entrate salario netto: fr. 2’337.--
Spese fisse:
affitto fr. 520.00
posteggio fr. 60.00
media telefono fr. 112.00
Cassa malati fr. 255.00
cong. riscaldamento fr. 100.00
automobile per lavoro fr. 300.00
imprevisti fr. 150.00
totale fr. 1’497.00
Salario netto reale: fr. 840.--”
Il ricorrente osserva quindi “di non poter vivere con una somma così ridicola” e in sostanza di non poter accettare la decisione dell’UE, rimettendosi al giudizio della Camera.
D. Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
a) Per l’art. 93 cpv.1 LEF i redditi dell’escusso, tra cui rientrano le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno, possono essere pignorati se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF).
b) Nel procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art. 93 LEF). Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del pignoramento si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
c) Con il gravame l’escusso fa valere in sostanza - in aggiunta alle spese riconosciutegli dall’UE - un importo di fr. 112.-- mensili per spese telefoniche, un importo di fr. 255.-- invece di fr.245.60 per “cassa malati”, un importo di fr. 100.-- invece di fr. 75.-- a titolo di “conguaglio riscaldamento”, un importo di fr. 300.-- per spese ”automobile per lavoro” nonché un importo di fr. 150.-- per “diversi imprevisti”. Inoltre ha indicato un salario netto leggermente inferiore a quello considerato dall’UE (fr. 2’337.-- invece di fr. 2’378.55).
Per quanto riguarda lo stipendio, __________, interrogato formalmente il 4 novembre 1998, ha confermato in sostanza di percepire fr.2’700.-- lordi anche nel 1998, rinviando - per le trattenute di legge - all’ultimo conteggio ricevuto che avrebbe prodotto a questa Camera entro breve. Dal conteggio relativo al salario di luglio 1998 come quello relativo al salario di ottobre 1998, prodotti dal ricorrente il 6 novembre 1998, risulta tuttavia che gli oneri sociali (AVS/AI/IPG, AD, LAINF e Cassa pensione) non sono mutati nel 1998, e ammontano ancora a complessivi fr. 321.45, così come non si è modificato neppure il salario lordo mensile (fr. 2’700.--), di modo che l’importo considerato dall’UE (fr. 2’378.55) corrisponde effettivamente al salario netto mensile percepito dall’escusso, e va dunque confermato.
a) Secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 1994 attualmente in vigore per persona che vive sola è riconosciuta quale importo base mensile la somma di fr. 1’025.--. Questo importo è comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura , salute, oneri domestici quali spese di elettricità per l’illuminazione e gas per la cottura, ecc. In questo importo sono comprese pure le spese per il telefono ad uso privato.
Il ricorrente ha affermato che le spese telefoniche - indicate nel suo conteggio in fr. 112.-- mensili - riguardano l’attività di custode e fino al mese di luglio 1998 compreso non gli venivano rimborsate, mentre a partire dal mese di agosto 1998 gli sono state riconosciute dall’amministrazione e versate con il conteggio di ottobre 1998.
Nel minimo d’esistenza di cui all’atto di pignoramento impugnato l’UE ha tuttavia già considerato, in aggiunta all’importo base di fr. 1’025.--, un importo di fr. 100.-- quali spese supplementari di portineria non riconosciute. Se ne può concludere che - in assenza di ulteriori, puntuali elementi di prova di maggior spese telefoniche relative all'attività di custode - l’importo di fr. 100.-- indicato dall’UE _________ va confermato, senza necessità di riconoscere al ricorrente importi supplementari.
b) Quanto alle spese per la “Cassa malati”, indicati nel ricorso in fr. 255.-- mensili, __________ ha tuttavia dichiarato all’udienza 4 novembre 1998 che il premio per l’assicurazione obbligatoria malattia corrisponde a fr. 245.60 mensili come risulta dal certificato 17 ottobre 1997 agli atti e come del resto indicato dall’UE nel suo conteggio. Anche questo importo va dunque confermato.
c) Riguardo alle spese per riscaldamento l’escusso ha dichiarato che l’UE ha tenuto conto di un importo troppo basso “considerato l’aumento che già vi era stato prima del pignoramento” rinviando al conteggio 4 novembre 1997 agli atti. Agli atti figura in effetti un “conteggio delle spese accessorie 1996”, del 4/6 novembre 1997, dal quale risulta un importo complessivo annuale a carico dell’escusso di fr. 1’974.60, spese di riscaldamento incluse. L’importo mensile a titolo di “spese accessorie” (incluse quelle relative al riscaldamento) può dunque prudenzialmente essere fissato in fr. 100.-- mensili, così come indicato dal ricorrente.
d) Quanto alle spese per l’auto, il ricorrente ha affermato che la stessa - del 1982 - gli è “necessaria per quando mi viene chiesto da qualche inquilino di portarlo all’ospedale , da dottori, ecc.” Per consolidata giurisprudenza le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cpv.1 n.3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.27, p.170; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.60). In concreto l’escusso non necessita regolarmente del veicolo per svolgere l’attività di portinaio nello stabile in cui abita. Di conseguenza non gli può essere riconosciuto l’importo di 300.-- mensili fatto valere a questo titolo. Se in futuro l’uso dell’auto dovesse rivelarsi necessario per svolgere altra attività lavorativa supplementare - come il ricorrente si è dichiarato intenzionato a intraprendere - tale posta potrà essere riconsiderata nell’ambito di una eventuale, documentata, domanda di riesame.
Va tuttavia rilevato che nell’importo di fr. 580.-- mensili considerato dall’UE nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di locazione sono inclusi fr. 60.-- per “posteggio” ; ritenuto che come detto l’auto - allo stadio attuale - non è necessaria al debitore per svolgere l’attività lavorativa, neppure quest’importo può essergli riconosciuto quale spesa fissa necessaria. In questo senso nel calcolo del minimo d’esistenza l’importo alla voce “affitto” va ridotto da fr. 580.-- a fr. 520.--.
e) Alla luce delle dichiarazioni dell’escusso e dei documenti agli atti si ottiene la seguente eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore fr. 2’378.55
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.00
affitto fr. 520.00
Cassa malati fr. 245.60
spese suppl.
portineria non ric. fr. 100.00
spese cong. fr. 100.00
spese suppl.
cure mediche fr. 25.00
totale fr. 2’015.60 fr. 2’015.60
:
La quota pignorabile dello stipendio __________ risulta quindi essere pari a fr. 362.95 (fr. 2’378.55 dedotti fr. 2’015.60) mensili; tuttavia, per il principio del divieto della reformatio in peius non si potrà che considerare quale eccedenza pignorabile l’importo di fr. 327.-- così come calcolato dall’UE.
Ne consegue che nell’esito il ricorso __________ è respinto.
Richiamati gli art. 17, 93 e segg. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 1998__________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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